CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 02139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 giugno 2023, il Tribunale di Roma, sezione del Riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del Gip del medesimo Tribunale, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 493 ter e 497 bis cod. pen. di cui ai capi 1c), 7), 15). Le plurime condotte consistono nell'indebito utilizzo di cari:e di credito di terzi ignari titolari per effettuare una serie di acquisti, nonché la realizzazione di una falsa carta di identità valida per l'espatrio intestata a un soggetto deceduto. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi, qui di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e alla scelta della misura. La ordinanza impugnata non ha valorizzato quegli elementi di fatto che avrebbero consentito un giudizio prognostico favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena, quali la sostanziale incensuratezza del ricorrente e la sua stabile e pluriennale attività lavorativa. Ulteriori elementi che depongono in senso favorevole al ricorrente in relazione alla scarsa capacità criminale sono rappresentati dall'effettuazione della totalità degli indebiti acquisti nel medesimo quartiere con modalità che hanno consentito agli inquirenti di risalire facilmente agli autori della condotta. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge quanto al requisito dell'attualità del pericolo di recidiva. La ordinanza ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla sussistenza di un pericolo di recidiva non solo concreto ma anche attuale, non avendo considerato che successivamente al luglio 2021 è cessata qualsivoglia attività penalmente rilevante e il ricorrente svolge regolare attività lavorativa e non frequenta ambienti criminali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'ordinanza impugnata, proprio in relazione al giudizio di adeguatezza della misura da applicarsi ha evidenziato: - la gravità delle condotte plurime che impediscono di operare un giudizio prognostico in senso favorevole da un punto di vista del contenimento della pena; - l'evidente inserimento del ricorrente in un contesto illecito organizzato, la capacità del ricorrente di operare anche da casa in senso illecito quanto alla falsificazione dei documenti con la impossibilità di ritenere adeguate misure diverse da quelle della custodia cautelare in carcere. Questa Corte ha chiarito che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615). Dunque, la valutazione del giudice dell'impugnazione cautelare si è fondata anche sul principio ora citato dal momento che l'ordinanza ha richiamato una circostanza specifica che impediva di ritenere adeguata e idonea la misura cautelare degli arresti domiciliari: la possibilità per il ricorrente di continuare ad operare illecitamente all'interno della propria abitazione. 2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione immune da vizi logici dell'ordinanza impugnata Il Tribunale ha sul punto espressamente richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991). La ordinanza ha correttamente applicato i principi richiamati evidenziando: - la sistematica operatività dei coindagati, caratterizzata anche da un agire spregiudicato in relazione al furto di identità di persone ignare; - la assenza di una significativa distanza temporale dei fatti essendo le contestazioni cautelari sino all'anno 2021 fornendo così una specifica risposta, confermando una prognosi in senso negativo, anche alla possibile mitigazione di una futura pena in ragione del vincolo della continuazione, valorizzando l'agire ininterrotto e seriale del ricorrente quale chiara espressione di una continua propensione a commettere atti della stessa indole. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 17