Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0547_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] da Madeira / Commissione (Zona franca di Madera)
(causa C‑547/23 P)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Zona franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C (2007) 3037 final e C (2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno»
1.
Impugnazione – Motivi di d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 36‑39, 43, 47‑49, 78, 106)
2.
Impugnazione – Motivi di d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169]
(v. punti 40‑42, 74)
3.
Impugnazione – Motivi di d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 69‑73)
4.
Impugnazione – Motivi di d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1)
(v. punti 94, 95)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] da Madeira è condannata alle spese.