CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 43072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione nella parte in cui individua la competenza per la liquidazione nell'Agenzia delle Entrate e rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 21 novembre 2006 il Tribunale di Caltanissetta sequestrava beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], comprese le quote sociali della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a"; il provvedimento diveniva irrevocabile in data 23 gennaio 2014. La società "[OSCURATO:SOCIETA]." rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente il 29 novembre 2022 aveva concesso in locazione un immobile in Cagliari alla "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a", sottoposta a confisca definitiva di prevenzione . Con sentenza del 29 dicembre 2021 la Corte d'appello di Cagliari condannava la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a", al pagamento in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." dei canoni maturati successivamente all'irrevocabilità della confisca (25 gennaio 2014) dall'aprile 2014, al marzo 2017, quando l'immobile veniva restituito. La procedura esecutiva attivata in relazione al credito accertato dalla Corte di appello di Cagliari, veniva dichiarata improcedibile a causa del fatto che le quote della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." risultavano vincolate dalla confisca di prevenzione. Per ottenere il pagamento la "[OSCURATO:SOCIETA]." chiedeva, la liquidazione del credito al Tribunale di Caltanisetta sezione misure di prevenzione, in qualità di giudice dell'esecuzione. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza, qualificandola come richiesta di "ammissione al passivo", in quanto riteneva che il credito della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", qualificato come prededucibile, avrebbero dovuto essere liquidate nell'ambito del riparto finale che dovrà essere effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge 228 del 2021. 2. Avverso tale provvedimento del Tribunale, sezione di misure di prevenzione, proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 comma 6 cod. proc. pen. il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della "[OSCURATO:SOCIETA].", che, con due distinti motivi di ricorso, deduceva: 2.1. violazione di legge: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il credito - certo, liquido ed esigibile - vantato dalla società ricorrente si riferiva a crediti sorti "nel corso" dell'amministrazione giudiziaria e non "prima", sicché non sarebbe applicabile, come ritenuto dal Tribunale, l'art. 1, comma 203, I. n. 228 del 2012. Invero, secondo il ricorrente, il contratto di locazione avrebbe dovuto essere sciolto ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Codice antimafia e la società ricorrente avrebbe dovuto essere indennizzata. Ciò tuttavia non era avvenuto dato che l'amministrazione giudiziaria non aveva risolto il contratto di locazione, sicché la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva maturato i crediti correlati al mancato pagamento dei canoni. Tali crediti erano certi liquidi ed esigibili e avrebbero dovuto essere soddisfatti immediatamente dall'amministrazione della società confiscata ai sensi dell'art. 54 d.lgs n. 159 del 2011. In sintesi si contestava (a) il fatto che il Tribunale avesse ritenuto applicabile l'art. 1, comma 203, della legge 228 del 2012, norma applicabile solo ai crediti esistenti prima del vincolo di prevenzione; (b) il fatto che tali crediti, pur ritenuti prededucibili dal tribunale, non venivano ritenuti immediatamente esaudibili ma inseribili nel piano di riparto previsto dall'art. 1, comma 203, della legge 228 del 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile nei termini che di seguito si specificheranno. 1.1.In via preliminare il collegio riafferma che, in tema di confisca di prevenzione, è prededucibile, e non è quindi soggetto alla procedura per l'accertamento dei diritti dei terzi di cui agli artt. 57 e 58 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il credito derivante da un contratto di locazione finanziaria stipulato prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, ove l'amministratore giudiziario sia subentrato in tale rapporto contrattuale in luogo del proposto, assumendone i relativi obblighi (Sez. 6, n. 46101 del 11/05/2021, Monte dei Paschi di Siena, Rv. 282752 - 01). Nel caso in esame i crediti vantati dalla società ricorrente, sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria, dopo l'irrevocabilità della condisca di prevenzione, sono certi, liquidi ed esigibili e, in quanto sorti nel corso della amministrazione pubblica dell'azienda confiscata anche "prededucibili". Tuttavia il pagamento non veniva richiesto all'organo che amministrava i beni confiscati come previsto dall'art. 54 del d.lgs n. 159 del 2011 (applicabile ratione temporis essendo i crediti maturati dal 2014 al 2017), ma al Tribunale, sezione misure di prevenzione in qualità di giudice dell'esecuzione. La richiesta veniva proposta solo dopo il passaggi in giudicato della condanna del giudice civile al pagamento dei canoni di locazione insoluti, quando le somme da pagare erano state definitivamente accertate (con sentenza del 29 dicembre 2021 della Corte di appello di Cagliari). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che la liquidazione andasse richiesta direttamente all' Agenzia nazionale per i beni confiscati, che la avrebbe soddisfatta solo nell'ambito del piano di riparto finale. 1.2. Tenuto conto che, il pagamento dei crediti prededucibili maturati nel corso dell'amministrazione pubblica dell'azienda confiscata avrebbe dovuto essere richiesto all'autorità che amministra i beni confiscati e non al Tribunale l'istanza ex art. 665 cod. proc. pen. è stata legittimamente dichiarata inammissibile. La richiesta avrebbe infatti essere proposta all'Agenzia nazionale per i beni confiscati, tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs n. 159 del 2011, che disciplina la sorte dei crediti maturati in costanza del procedimento di prevenzione, che di quanto previsto dall'art. 61 dello stesso testo, che disciplina le modalità di pagamento dei crediti dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca; deve invece essere esclusa, sia l'applicazione della procedura di verifica prevista dagli artt. 57, 58 e 59 del d.lgs n. 159 del 2011, sia l'applicazione della normativa prevista dalla I. 228 del 2012, che si riferisce ai crediti sorti anteriormente al sequestro, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. 1.3. L'inammissibilità della istanza originaria ridonda sulla legittimità del presente ricorso, che non supera la soglia di ammissibilità, in quanto reitera le richieste erroneamente avanzate al Tribunale invece che all' organo che amministra i beni confiscati. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.