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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38839/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: U3KA PAVLIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALIAS: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Pavlin UJKA (alias: Pavlin DELIA) volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con due sentenze (1.

GUP del Tribunale di Firenze in data 7 marzo 2019, irrevocabile in data 15 aprile 2021, per art. 74 TU Stup., commesso dal dicembre 2016 al giugno 2017;

2. Corte d'appello di Brescia in data 13 luglio 2016, irrevocabile in data 28 settembre 2016, per art. 73, comma 4, TU Stup., commesso in data 21 ottobre 2015), ravvisando la distanza temporale e la cesura tra i fatti che risultano commessi in diverso contesto e con altri soggetti.

2. [OSCURATO:PERSONA] UJKA (alias: Pavlin DELIA), a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione perché «il fatto che nel 2015 DELIA non avesse ideato l'associazione con i Sutera del 2016 non esclude che tale ultima condotta sia stata una prosecuzione del suo programma criminoso, anzi proprio il fallimento della prima condotta dovuto all'arresto in flagranza di reato lo conduce al secondo reato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché intrinsecamente illogico, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.1. Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso (quasi un anno e mezzo), le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - l'arresto intervenuto nella prima occasione.

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.

Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso si limita a ritenere la sussistenza della continuazione.

4.1. Viceversa, il ricorso pretende di ravvisare la continuazione secondo una prospettiva retrograda: quando l'imputato ha commesso il secondo reato voleva proseguire l'attività già commessa nella prima occasione.Ciò, tuttavia, confligge con l'istituto della continuazione nel quale l'ideazione e lo sviluppo diacronico dei fatti sono orientati, come la freccia del tempo che impedisce il regresso temporale, soltanto in una direzione e mai all'indietro.

È dunque manifestamente infondata la deduzione difensiva poiché propone un'interpretazione della legge penale che cozza contro la formulazione normativa, che richiede una preventiva ideazione di una serie di reati, e la logica, che impedisce la programmazione retrograda o retrospettiva dei reati di cui si chiede l'unificazione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: U3KA PAVLIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALIAS: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Pavlin UJKA (alias: Pavlin DELIA) volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con due sentenze (1. GUP del Tribunale di Firenze in data 7 marzo 2019, irrevocabile in data 15 aprile 2021, per art. 74 TU Stup., commesso dal dicembre 2016 al giugno 2017; 2. Corte d'appello di Brescia in data 13 luglio 2016, irrevocabile in data 28 settembre 2016, per art. 73, comma 4, TU Stup., commesso in data 21 ottobre 2015), ravvisando la distanza temporale e la cesura tra i fatti che risultano commessi in diverso contesto e con altri soggetti. 2. [OSCURATO:PERSONA] UJKA (alias: Pavlin DELIA), a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione perché «il fatto che nel 2015 DELIA non avesse ideato l'associazione con i Sutera del 2016 non esclude che tale ultima condotta sia stata una prosecuzione del suo programma criminoso, anzi proprio il fallimento della prima condotta dovuto all'arresto in flagranza di reato lo conduce al secondo reato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché intrinsecamente illogico, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). 3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso (quasi un anno e mezzo), le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - l'arresto intervenuto nella prima occasione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso si limita a ritenere la sussistenza della continuazione. 4.1. Viceversa, il ricorso pretende di ravvisare la continuazione secondo una prospettiva retrograda: quando l'imputato ha commesso il secondo reato voleva proseguire l'attività già commessa nella prima occasione.Ciò, tuttavia, confligge con l'istituto della continuazione nel quale l'ideazione e lo sviluppo diacronico dei fatti sono orientati, come la freccia del tempo che impedisce il regresso temporale, soltanto in una direzione e mai all'indietro. È dunque manifestamente infondata la deduzione difensiva poiché propone un'interpretazione della legge penale che cozza contro la formulazione normativa, che richiede una preventiva ideazione di una serie di reati, e la logica, che impedisce la programmazione retrograda o retrospettiva dei reati di cui si chiede l'unificazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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