CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 30680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15940 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15940 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. ( P. I.: 04719311005 ), in perso- na del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75A06 H501C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. per azioni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in p ersona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51H16 H501Z) [OSCURATO:PERSONA] ALBANI S.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già BCC “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatoe difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 71P30 A515Y) LATINI Marco (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 35S1 9H501B ) BIANCHINI Elena (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50B5 1E038U) rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d i Matrice(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C18 H501K ) Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60517 H501Q) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentan- te pro tempore ILCESA - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 2295/2021, pubblicata in data 29 marzo 2021 (e che si assume notificata in data 2 aprile 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente in sede giudiziaria di un immobile espropriato in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., ha agito in giudizio nei confronti di tale società, nonché di tutti i creditori partecipanti alla distribuzione del prezzo ([OSCURATO:PERSONA]- polare del [OSCURATO:SOCIETA].; Banca di [OSCURATO:PERSONA]- seppe Toniolo,oggi Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]- bani S.C.; [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna S.C.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), per ottenere la resti- tuzione del prezzo versato per l’aggiudicazione e distribuito in sede esecutiva, sull’assunto che gli immobili trasferiti avesse- ro natura e destinazione diversa da quella pubblicizzata in se- de di vendita. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Velletri. La Corte di Appello di Roma ha conferm ato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione. Ricorre la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di duemotivi. Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Resistono,con distinti controricors i: la [OSCURATO:PERSONA] del La- zio S.C.p.A.; la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.C.; l’[OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ha de- positato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione arti- colo 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2922 c.c, 1453 c.c., 1455 c.c. e 617 c.p.c. mancato riconoscimento autonoma azione quando il procedimento ese- cutivo non è più pendente – errato riconoscimento all’aggiudicatario della qualità di parte nella procedura esecu- tiva». La società ricorrente sostiene che la propria azione di ripeti- zione fosse ammissibile e non vi fosse invece l’onere di esperi- re i rimedi endo-esecutivi (in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.) in relazione al decreto di trasferimento, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello, perché l’azione stessa era stata avanzata quando il processo esecutivo non era più pendente, e ciò anche in con- siderazione della circostanza che l’aggiudicatario non è parte di detto processo. Il motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibi- le ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 La decisione impugnata è, infatti , pienamente conforme ai principi di diritto desumibili dai precedenti di questa Corte –ai quali si intende dare continuità – secondo cui ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti del processo esecutivo quanto dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo esecutivo stesso, attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, in primo luogo attraverso l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), non potendo ritenersi ammissibile una autonoma azione di ripeti- zione (in tutto o in parte) del prezzo di aggiudicazione, nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto ovvero del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo (e, comunque, qualsiasi azione volta a contestare l’efficacia della vendita forzata ovvero il prezzo della stessa), al di fuori del processo esecutivo, se non in via eccezionale, previa dimo- strazione, da parte di chi la proponga, che l’esperimento dei rimedi endoesecutivi non gli era in alcun modo possibile prima della definitiva chiusura della procedura esecutiva, in ragione della data in cui era insorta la effettiva e concreta possibilità di far valere la causa di invalidità, nonostante una condotta improntata all’ordinaria diligenza. I principi in questione risultano chiaramente affermati, sulla base di un’ampia ricostruzione sistematica, in fattispecie ana- loga alla presente, in cui si è sancito che «nella vendita forza- ta l’aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del pro- cesso di esecuzione, ha l’onere di far valere l’ipotesi di “aliud pro alio” con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, che va esperita nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione, costituito dalla defi- nitiva approvazione del progetto di distribuzione e comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale cono- scenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la cono- Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 scenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014, Rv. 630352 – 01; sostanzialmente nel medesimo senso, cfr. altresì, successivamente: Cass.,Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 12242 del 14/06/2016 , Rv. 640266 - 01 Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017 , Rv. 644283 – 01 ). Questa Corte ha poi, successivamente , sancito che i principi richiamati hanno validità gener ale, per tutte le ipotesi di con- testazioni attinenti alla regolarità della vendita coattiva, af- fermando espressamente che «in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo stesso e attraver- so i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, princi- palmente, mediante l’opposizione agli atti esecutivi), non es- sendo ammissibile un’autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo (nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie rea- le dell’immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipo- tesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltan- to parziale, la quale consente all’acquirente della cosa espro- priata di ripetere il prezzo da ciascun creditore)» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020 , Rv. 659410 – 01). Il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere l’indicato consolidato orientamento, che risulta espresso anche con riguardo alle contestazioni dell’aggiudicatario, quale sog- getto legittimato a proporre l’opposizione agli atti esecutivi di Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 cui all’art. 617 c.p.c. avverso tutti gli atti processuali relativi all’aggiudicazione ed al trasferimento del bene, a prescindere dalla sua qualità di parte del processo esecutivo. 2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « Violazione articolo 360 c.p.c., n. 3violazione e/o falsa applicazione degli articolo 92 c.p.c - mancata compensazion e delle spese di lite in deroga alla regola della soccombenza –omessa, insufficien- te o contraddittoria motivazione sul punto». Anche questo motivo è manifestamente infondato e, comun- que, inammissibile. La corte di appello ha, infatti, correttamente applicato il dispo- sto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vit- toriosa (cd. principio di soccombenza): e non vi è dubbio che la soccombenza della parte opponente sia stata, nella specie, integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006 , Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Ric. n. 15940/2021– Sez. 6 - 3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Sentenza n. 28492del 22/12/2005 , Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607del 31/03/2006 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i , li- quidandole, per ciascuna parte controricorrente,in com- plessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor