CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33415/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza diretta ad ottenere, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con le sentenze: - della Corte di appello di Catania, del 3 giugno 2019, di riforma della condanna resa, in data 1° giugno 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede divenuta definitiva in data 4 maggio 2021, relativa al reato di associazione di stampo mafioso commesso in Catania dal 2011 al 2013, alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione; - della Corte di appello di Catania, del 29 giugno 2006, di riforma della condanna resa in data 9 novembre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, divenuta definitiva in data 17 ottobre 2007, relativa al reato di associazione di stampo mafioso commesso in Catania fino al 2004, reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commessi in Catania sino al 30 settembre 2003, con la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché reati fine, con condanna alla pena di anni sette di reclusione; - della Corte di appello di Messina, resa in data 8 aprile 2015, divenuta definitiva il 22 aprile 2016, relativa ai reati di rapina aggravata, sequestro di persona e ricettazione commessi il 22 gennaio 2014 con condanna la pena di anni sei mesi 8 di reclusione ed euro 1400 di multa. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. L. D'Anna, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione. La difesa, con l'istanza, aveva sostenuto che tutti i reati di cui alle tre sentenze irrevocabili indicate, erano stati programmati ed eseguiti nel contesto associativo della organizzazione mafiosa denominata clan Santapaola-Ercolano. Per le prime due sentenze il condannato ha riportato la pena irrogata per la partecipazione al sodalizio mafioso Santapaola, già riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili. La richiesta riguardava l'applicazione della continuazione tra i reati già unificati alle sentenze n. 1 e 2, con quella riportata al n. 3, relativa ai reati di rapina aggravata sequestro di persona e ricettazione. Invece il giudice dell'esecuzione ha rigettato integralmente l'istanza difensiva con motivazione assertiva illogica, negando la sussistenza del vincolo della continuazione tra le due condanne che hanno riconosciuto la responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'associazione mafiosa e al reato di rapina poiché, in relazione a quest'ultimo reato, non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art 7 legge n. 203 del 1991. Si rimarca che, per la giurisprudenza di legittimità, l'insussistenza di detta circostanza aggravante non comporta l'automatica esclusione del soggetto dal reato associativo (Sez. 5, n. 38786 del 23.5.2017). Le sentenze sub n. 1 e 2, a parere del ricorrente, fotografano la militanza mafiosa del condannato, rispetto alla quale neanche la carcerazione, intervenuta nel frattempo, ha spezzato l'identità del disegno criminoso legato alla scelta di aderire a un clan mafioso e di assoggettarsi alle regole e ai fini di questo sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nega anche la sussistenza del vincolo della continuazione tra la partecipazione al sodalizio avente natura mafiosa e la rapina di cui alla sentenza perché il reato di rapina non è riconducibile al gruppo di riferimento del ricorrente. Tale diniego assertivo è basato su premesse erronee manifestamente. I reati di cui ha la sentenza n. 3, per il ricorrente, infatti, sono riconducibili al gruppo mafioso di cui alle sentenze n. 1 e 2, come emerge dalla lettura degli atti allegati all'istanza. La parte motiva della sentenza sub 1 afferma che il condannato, si è inserito nel contesto associativo a partire dagli anni 2000, la sentenza sub 2 (cfr. p. 389) afferma che non può esistere un recesso volontario dall'associazione mafiosa e, per giustificare la condanna, valorizza l'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] che inserisce [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione fino al 2015. I fatti di cui alla sentenza n. 3 dal punto di vista temporale rientrano, dunque, per la difesa ricorrente, nell'arco in cui è stata accertata la partecipazione al sodalizio mafioso da parte di Costa. Si tratta di errore che vizia l'intera motivazione rendendola illogica. A ciò si aggiunge che la Corte di appello non si confronta con il contenuto delle sentenze di merito, rese in sede di cognizione, dalle quali risulta che il ricorrente, entrato nel meccanismo associativo, non poteva non essersi rappresentato i delitti scopo del clan, a cominciare dalle rapine per i quali poi è stato condannato, quanto meno nelle linee essenziali. i delitti scopo erano finalizzati a mantenere in vita e rafforzare l'associazione criminale in cui [OSCURATO:PERSONA] era entrato a far parte e a consentire allo stesso di rivestire ruoli sempre di maggior peso. La rapina è stata commessa in data ricompresa nell'arco temporale della contestazione associativa relativa alle sentenze sub n 1 e 2, nonché in territorio siciliano, dove il sodalizio mafioso operava permanentemente secondo quanto v accertato in sede di cognizione. Le rapine erano parte ineludibile di un disegno criminoso originario rispetto alle quali il Giudice dell'esecuzione ha omesso completamente di valutare la collocazione temporale della condotta. Del resto, la Suprema Corte ha precisato che la programmazione unitaria ed originaria non deve essere intesa come raffigurazione puntuale e dettagliata del fatto, individuato in tutti i suoi elementi e momenti costitutivi, poiché quello che viene indicato come piano unitario e cioè il vincolo di connessione tra i diversi episodi è sufficiente che sia abbozzato dal principio nelle sue linee essenziali. Ai fini dell'applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., dunque, non è richiesta la predeterminazione sin dal primo momento di ciascuna azione facente parte della condotta criminosa, cioè la dettagliata programmazione delle modalità dell'azione delittuosa, ma è sufficiente la generica programmazione di crimini aventi la finalità del raggiungimento dello scopo propostosi dall'agente. Quanto alla prova d'identità del disegno criminoso questo attenendo all'interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce del dato progettuale sotteso alle condotte. Né può richiedersi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati ma si richiede un mero disegno atteso che la definizione del dettaglio non è conforme al dettato normativo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il motivo, per un verso, è reiterativo dell'istanza e delle considerazioni supportate dalla documentazione allegata anche al ricorso, per altro verso, è privo di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con un ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude che il reato di rapina, giudicato con la terza sentenza indicata nell'istanza sia senz'altro riferibile, quale reato fine, a un'attività delittuosa legata agli interessi economici del clan cui, all'epoca dell'esecuzione del delitto, apparteneva [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento riporta stralcio di una deposizione del collaboratore Seminara dalla cui valutazione il Giudice trae il convincimento dell'assenza di prova del dedotto collegamento all'attività del sodalizio, con la rapina in questione per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto. Rispetto a tale dato, il ricorso è, in parte, aspecifico e, in altra parte, versato in fatto, perché sollecita la rilettura di fonti di prova onde addivenire alla certa riferibilità dell'attività criminosa svolta nell'interesse del sodalizio della rapina di cui alla sentenza sub 3, senza denunciare alcun travisamento della prova. Invece, il Collegio rileva che il fatto di cui il Giudice dell'esecuzione rende conto è eterogeneo perché si tratta di rapina di un autoarticolato con sequestro di persona del conducente e ricettazione della vettura in cui viaggiavano i correi, realizzato, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, in territorio non compreso in quello di gestione da parte del clan Santapaola-Ercolano (perché eseguita a Messina dice l'ordinanza a pag. 2). 2. Il ragionamento svolto dal Giudice dell'esecuzione risulta immune da illogicità manifesta e, comunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente che l'attività sia compresa nei reati-fine del sodalizio per affermare che, senz'altro, vi è vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine dell'associato. Del resto, non è dedotto che vi è prova che, sia pure nelle grandi linee che descrive il difensore, la rapina giudicata con la sentenza sub n. 3 sia stata deliberata e programmata al momento dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan, adesione, anzi, risalente a molti anni prima del fatto giudicato con la terza sentenza (la prima condanna per reato associativo riguarda condotta fino al 2004, la seconda a partire dal 2011, la rapina si colloca temporalmente nel 2014). Su tale punto, questa Corte ha ripetutamente affermato il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285369 - 01) è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine, nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso). Invece (cfr. Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (in tal caso, la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione). 5 e>" 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e