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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05582/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05582/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris