CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, proponericorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29 aprile 2026 con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cremona, in data 18 aprile 2026, ha dispostonei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere inrelazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso commesso in Crema.2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degliartt. 178 e 309 cod. proc. pen. nonché dell’art. 111 Cost., censurandol’utilizzazione di una comunicazione di notizia di reato formata nell’ambito di undiverso procedimento penale e prodotta dal Pubblico Ministero soltanto nel corsodel giudizio di riesame, in asserita violazione del principio del contraddittorio.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale, nonostante l’opposizioneformulata dalla difesa, avrebbe acquisito e utilizzato documentazione depositatadall’organo requirente in Cancelleria nelle ore immediatamente precedentiall’udienza di trattazione del gravame, senza consentire un effettivocontraddittorio sul relativo contenuto. Da ciò sarebbe derivata una lesione deldiritto di difesa, poiché il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni diinterloquire utilmente nel procedimento valutativo posto a fondamento delladecisione.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 273cod. proc. pen., 640 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo allasussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina ed alla mancatariqualificazione del fatto nel delitto di tentata truffa.La difesa evidenzia, in primo luogo, un contrasto tra l’imputazioneprovvisoria e la motivazione dell’ordinanza impugnata, osservando che, mentrenel capo di incolpazione la violenza costitutiva del reato di tentata rapina impropriarisulterebbe realizzata esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale avrebbe invece affermato che essa sarebbe stata esercitata anche indanno del di lei marito, [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa.Si deduce, inoltre, che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] avrebberoposto in essere condotte volte ad impedire fisicamente l’allontanamento delricorrente dall’abitazione della persona offesa e che il [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di darsialla fuga dopo il fallimento della condotta fraudolenta, avrebbe urtatoinvolontariamente [OSCURATO:PERSONA]. Da tale ricostruzione la difesa fa discenderel’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di rapina, assumendo che lacondotta violenta non sarebbe stata intenzionalmente realizzata allo scopo diassicurarsi l’impunità per la precedente azione truffaldina.Sotto altro profilo, si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese daAdriano [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che quest’ultimo, al momento della fuga del [OSCURATO:PERSONA], sitrovava all’esterno dell’appartamento e non avrebbe, pertanto, avuto la possibilitàdi percepire direttamente le condotte attuate dal ricorrente.4. Con il terzo ed il collegato quarto motivo il ricorrente lamenta violazionedegli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari sia all’adeguatezza della misura della custodia cautelareapplicata.Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su argomentazionimeramente congetturali ed apodittiche, valorizzando esclusivamente la gravità delfatto e la mancata confessione, senza confrontarsi con le specifiche deduzionidifensive concernenti l’assoluta incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], il regolare inserimentonel tessuto sociale, il possesso di un permesso di soggiorno e di validi documentidi identità nonché lo svolgimento di una stabile attività lavorativa.La difesa evidenzia, inoltre, che, dagli atti, non emergerebbe alcunelemento idoneo a dimostrare la partecipazione del ricorrente ad una strutturaorganizzata dedita alla commissione di analoghe condotte truffaldine, né laserialità dei fatti attribuiti al [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tali rilievi, si sostiene che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata sarebbe meramente apparente sia con riguardo alla sussistenza diesigenze cautelari concrete ed attuali, sia in ordine alla valutazione di adeguatezzae proporzionalità della misura custodiale rispetto alla gravità del fatto contestatoed alla personalità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni cheseguono.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.L’accesso agli atti, consentito e, nel caso di questioni processuali,necessario ai fini della verifica della fondatezza della censura, comprova che, nelcorso dell’udienza del 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero ha prodotto lacomunicazione di notizia di reato del 15 aprile 2026, concernente una fattispeciedelittuosa analoga a quella oggetto del presente procedimento. Tale informativa,sebbene prodotta nonostante l’opposizione formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], èstata ritualmente acquisita dal Tribunale ed utilizzata quale elemento valutativoai fini della decisione impugnata.Tanto premesso, deve rilevarsi come il Tribunale abbia fornito un’adeguatae puntuale motivazione sia in ordine alla tempestività della produzionedocumentale effettuata dal Pubblico Ministero sia con riguardo alla conseguenteutilizzabilità della comunicazione di notizia di reato del 15 aprile 2026. Inparticolare, il giudice del riesame ha evidenziato che la difesa è stata posta nellecondizioni di prendere piena cognizione del documento depositato e diinterloquire efficacemente sul relativo contenuto così da assicurare il pienodispiegarsi del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa (vedi pag.4 dell’ordinanza impugnata).La motivazione dell’ordinanza impugnata si conforma, pertanto, alconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicedel riesame può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, documentiformatisi successivamente all’emissione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare, ancorché sfavorevoli all’indagato, purché gli stessi siano prodotti dalleparti nel corso dell’udienza e sia ancora concretamente possibile instaurare ilcontraddittorio sul loro contenuto (Sez. 3, n. 4647 del 09/12/2015, Mangano, Rv.266269-01; Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284410-01; da ultimoSez. 2, n. 15096 del 09/04/2026, Leanza, Rv. 289832-01, in motivazione).La ratio di tale principio risiede, infatti, nell’esigenza di garantire il pienoconfronto dialettico tra le parti in ordine agli elementi sopravvenuti, evitando chela loro acquisizione si traduca in un’indebita compressione delle prerogativedifensive. Tale condizione risulta pacificamente ricorrente nel caso di specie, nelquale la difesa ha avuto la concreta possibilità di esaminare l’atto prodotto e diformulare le proprie osservazioni prima della decisione.Ne consegue che l’eccepita violazione del principio del contraddittorio èinsussistente, essendo stato integralmente garantito il diritto della difesa aconoscere il contenuto della documentazione prodotta e ad interloquire sullastessa. Correttamente, pertanto, il Tribunale ne ha ritenuto l’utilizzabilità, con laconseguenza che il motivo di ricorso deve essere dichiarato manifestamenteinfondato.3. Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi,proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, non essendo consentitoalla Corte di cassazione la rilettura degli elementi indiziari posti a fondamentodella decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzionee valutazione dei fatti.I giudici del riesame, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali e che riprende le argomentazioni del giudice della cautela, hannoindicato la pluralità di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la sussistenzadegli elementi costitutivi del reato di tentata rapina (vedi pagg. da 4 a 6dell’ordinanza oggetto di ricorso), pienamente integrato nella fattispecie. Talericostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e dellarazionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioniconvergenti della persona offesa e delle persone informate sui fatti, la violenzal’impunità. La Corte di merito ha, quindi, fatto corretto uso del principio di dirittosecondo cui per il perfezionamento del reato di rapina impropria è sufficiente che,come nel caso di specie, tra il tentativo di sottrazione e l’uso della violenza nonintercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione (Sez. 7,ord. n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617-01; Sez. 2, n. 2111 del17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata)Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa da questo Collegio,alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezzadella qualificazione giuridica operata dai giudici del riesame, deliberazionefondata sul fatto che le condotte volte alla sottrazione e l’uso della violenza sisono succedute senza soluzione di continuità e che lo strattonamento dellaPaesetti è stato attuato per conseguire l'impunità e darsi alla fuga.Il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalTribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare lemedesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte dientrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni,quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per laformazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificitàdei motivi di ricorso.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche edastratte (ci si riferisce in particolare a quanto dedotto in ordine al fatto che ilLabib avrebbe urtato involontariamente [OSCURATO:PERSONA] e che il teste AdrianoCorradini, trovandosi all’esterno dell’appartamento non sarebbe stato nellecondizioni di vedere le condotte del [OSCURATO:PERSONA]); il ricorrente ha così finito perabbandonare il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesialternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo deifatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione evalutazione del compendio probatorio.4. Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione si appalesano aspecifici ereiterativi di doglianze già prospettate in sede di riesame, puntualmenteesaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni chiare e articolate.Il Tribunale ha ritenuto condivisibile il percorso motivazionale sviluppatodal giudice per le indagini preliminari in ordine alla concretezza e attualità delpericolo di reiterazione delittuosa ed all’adeguatezza della custodia cautelare incarcere, in quanto coerente con le risultanze investigative e immune daincongruenze logiche.4.1. il Tribunale ha adeguatamente motivato il giudizio prognosticonegativo, fondandolo su una pluralità di elementi fattuali tra loro convergenti,desunti sia dalla gravità oggettiva dei fatti sia dalle peculiari modalità esecutivedelle condotte contestate.La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda, pertanto, suapprezzamenti di merito sorretti da un iter motivazionale completo, coerente eprivo di contraddittorietà o manifeste illogicità, sicché essa si sottrae al sindacatodemandato a questa Corte di legittimità.In particolare, i giudici del riesame hanno valorizzato, con argomentazionicoerenti con le risultanze investigative ed immuni da manifesta illogicità, ilcontesto criminoso organizzato nel quale si colloca la vicenda, caratterizzato dauna allarmante capacità di persuasione e di insinuazione nella quotidianità dipersone anziane e vulnerabili. È stato evidenziato come più soggetti abbianoagito in concorso tra loro, secondo un piano previamente concertato, nel qualeciascun compartecipe rivestiva uno specifico ruolo, al fine di superare le inizialiresistenze della persona offesa Mosele, circostanza sintomatica di un’azione nonoccasionale né improvvisata, bensì frutto di una stabile organizzazionedell’attività delittuosa.Parimenti significativa è stata ritenuta l’intensità dell’elemento soggettivo,desunta da una serie di circostanze puntualmente valorizzate dal Tribunale. Inparticolare, è stato evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non abbia esitato a introdursi, inpieno giorno, nell’abitazione della persona offesa, nel tentativo di vincerne leresistenze; come lo stesso si sia appositamente recato dal territorio pugliese, overisiede, fino a quello cremasco al precipuo scopo di commettere il reato; come ilricorrente abbia fornito una versione dei fatti del tutto inattendibile pergiustificare la propria presenza in quel territorio; come abbia negato quantoriferito dalla persona offesa e dai testimoni oculari in ordine alla propria condottae, infine, come non abbia manifestato alcuna, neppure embrionale, rivisitazionecritica degli accadimenti. Si tratta di elementi che i giudici di merito hannologicamente ritenuto sintomatici di una concreta ed attuale pericolosità sociale.A tali elementi il Tribunale ha correttamente affiancato la valutazionedell’ulteriore vicenda giudiziaria riguardante il [OSCURATO:PERSONA], emergente dallacomunicazione di notizia di reato del 15 aprile 2026, depositata dal PubblicoMinistero nel corso del giudizio di riesame. È stato, infatti, evidenziato come ilricorrente, appena due giorni prima del fatto oggetto del presente procedimento,si fosse reso responsabile di un’analoga condotta delittuosa, posta in essere conmodalità sostanzialmente sovrapponibili ai danni di un’altra anziana personaoffesa, sempre nel territorio cremasco, riuscendo in quella circostanza a portarea compimento la truffa e a darsi alla fuga.Muovendo da tali dati, il Tribunale ha ragionevolmente ravvisato unaevidente pervicacia criminale, manifestatasi, nel ristretto arco temporaleconsiderato, attraverso la reiterazione di delitti contro il patrimonio commessisfruttando la particolare vulnerabilità di persone anziane. È stata inoltrevalorizzata la capacità del ricorrente di spostarsi sull’intero territorio nazionaleper commettere reati “in trasferta”, circostanza ritenuta indicativa dell’esistenzadi una rete di contatti funzionale alla preparazione e all’esecuzione delle condotteillecite. In tale prospettiva, è stata altresì ritenuta di scarso rilievo (e, comunque,recessiva) la documentazione prodotta dalla difesa in ordine allo svolgimento dicomunque impedito al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere il territorio cremasco per commetterereati sorretti da finalità di lucro.Sulla base del complessivo quadro fattuale così ricostruito, i giudici delriesame hanno concluso, con motivazione immune da censure logiche egiuridiche, nel senso della concreta prevedibilità di ulteriori occasioni di reato,rispetto alle quali il ricorrente non sarebbe in grado di sottrarsi spontaneamente,dovendosi escludere una definitiva interruzione dell’attività criminosa alla lucedella persistente volontà del [OSCURATO:PERSONA] di perseverare nella commissione di delitti,quale emersa dalle indagini. Ne hanno conseguentemente desunto la sussistenzadi un’attuale e concreta pericolosità sociale, con prognosi sfavorevole direiterazione di condotte della medesima indole (cfr. pagg. da 6 a 8 dell’ordinanzaimpugnata).Va, in proposito, ribadito il consolidato principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato non implica l’imminenza di specifiche occasioni delittuose,essendo invece sufficiente una prognosi fondata sulla concreta probabilità chel’indagato torni a delinquere, formulata sulla base di un apprezzamentocomplessivo delle modalità del fatto, della personalità dell’agente e del contestosocio-ambientale nel quale egli opera. Si tratta di criteri che il Tribunale hapuntualmente applicato nel caso di specie, conformandosi ai princìpi elaborati daquesta Corte (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 22344 del05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Magi,Rv. 288476-01).4.2. Parimenti immune da censure è la motivazione con la quale ilTribunale ha ritenuto che nessuna misura coercitiva diversa dalla custodiacautelare in carcere fosse idonea a fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate.I giudici del riesame hanno, infatti, evidenziato come i medesimi elementigià valorizzati ai fini della prognosi di reiterazione delittuosa dimostrino, al tempostesso, l’inidoneità di qualsiasi misura non custodiale ad impedire al ricorrente lacommissione di ulteriori reati in danno di persone anziane, rendendoindispensabile la restrizione della libertà personale per neutralizzare il concretoed attuale pericolo di nuove condotte delittuose.In tale prospettiva, il Tribunale ha rilevato che soltanto la custodiaintramuraria è idonea ad allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dal contesto criminale nel qualerisulta stabilmente inserito, impedendogli di continuare ad avvalersi della rete direlazioni che caratterizza l’organizzazione delittuosa emersa dalle indagini.Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi escluso, conmotivazione congrua, logica e giuridicamente corretta, l’idoneità di misuredetentive meno afflittive, ritenendo che tali misure non sarebbero comunquesufficienti ad impedire il mantenimento dei collegamenti con gli altri soggetticoinvolti nell’attività criminosa oggetto di indagine.In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contenga unavalutazione complessiva e coerente di tutti gli elementi rilevanti ai finidell’accertamento dell’adeguatezza della misura custodiale applicata al [OSCURATO:PERSONA]. Ilpercorso argomentativo seguito dai giudici del riesame risulta, infatti, immuneda errori nell’applicazione delle regole della logica e da contraddizioni interne trai diversi passaggi del ragionamento decisorio.5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]