CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 38012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15.2.2023 la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda proposta ex art. 314 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di arresti domiciliari dal 19.3.2017 al 19.2.2018 in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Rinviato a giudizio, veniva condannato dal Gup del Tribunale di Catania in data 19.12.2017; successivamente veniva assolto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste dalla Corte d'appello di Catania con sentenza in data 19.5.2022, irrevocabile in data 3.9.2022 ritenendosi contraddittoria la prova in ordine alla effettiva destinazione allo spaccio della cocaina sequestrata. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ed avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente, e segnatamente nell'aver reso un interrogatorio in contrasto con le risultanze probatorie emergenti dal verbale di arresto, una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare della fattispecie ostativa al riconoscimento dell'indennizzo della colpa grave. Assume che l'ordinanza impugnata nel rilevare le discordanze tra quanto dichiarato in sede di interrogatorio e quanto risultava dal verbale di arresto non ha tuttavia specificato in che modo tali dichiarazioni abbiano inciso sull'applicazione della misura cautelare. Peraltro aggiunge che queste dichiarazioni non possono integrare la colpa grave ma al più la colpa lieve e quindi incidere non già sul riconoscimento dell'indennizzo bensì sul quantum del medesimo. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato.Va premesso che la giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione è concorde nell'attribuire rilievo anche al comportamento processuale dell'indagato. Si è sostenuto infatti che la reticenza e il mendacio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Si deve osservare però da un lato, che questa pronunce non consentono affatto di valutare come gravemente colposa una difesa poco efficace; dall'altro, che la reticenza e il mendacio possono aver rilevanza al fine di escludere il diritto alla riparazione solo se hanno avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che l'imputato avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Spelli, Rv. 265287; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Va ribadito il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01) perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (e che non può essere desunta da semplici elementi di sospetto, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 - dep. 04/10/2017, Rv. 271790 - 01). Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o che abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è íneludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si osserva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad es., auto- incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: v. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sulla discordanza delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in sede di interrogatorio rispetto a quanto emerge dal verbale di arresto in ordine a due circostanze specifiche, ovvero il fatto che il predetto sosteneva di essere in macchina con la propria famiglia mentre dal verbale risultava essere solo; la seconda riguardava il fatto di aver aperto la bustina contenente la cocaina e di averla pesata ed aver riscontrato che era di qualità inferiore mentre nel verbale si dà atto che la bustina era sigillata. Inoltre una volta contestata dal Gip detta discordanza il prevenuto non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile. La Corte territoriale, tuttavia, nel ritenere dette dichiarazioni integranti la colpa grave non ha in alcun modo specificato se ed in che modo le stesse possano aver inciso sull'adozione e sul mantenimento della misura cautelare. E comunque, ha espressamente conferito rilievo al silenzio serbato dall'imputato laddove ha evidenziato che a fronte della difformità contestata dal Gip il [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcuna spiegazione plausibile. In ragione di entrambi detti profili, che inficiano il giudizio espresso dalla Corte territoriale, si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania. P.Q.M. annulla l'ordinanza