CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36216/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1973, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza in data 17 novembre 1999 (RGNR 2561/98, RGTrib 1008/98+408/99) del Tribunale di Genova, irrevocabile il 20 aprile 2000, con cui era stato condannato con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 maggio 1971, alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione e lire 100 milioni di multa per le violazioni degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. La difesa del ricorrente presenta un'unica doglianza. Espone che nell'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. aveva rappresentato che l'imputato: a) era stato tratto in arresto il 16 giugno 2019 in esecuzione del MAE emesso in relazione alla citata sentenza contumaciale del Tribunale di Genova; b) era stato estradato dalla Svizzera il 31 ottobre 2019 alla frontiera di Chiasso e associato alla Casa circondariale di Opera; c) in data 15 giugno 1998, in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere, era stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia presso la Casa circondariale di Perugia, ma, all'esito dell'interrogatorio, il difensore aveva rinunciato al mandato; d) alcuni giorni dopo era riuscito ad evadere; e) non era presente agli atti il decreto di latitanza; f) successivamente era stata fissata l'udienza preliminare e le prime notifiche erano state eseguite presso il domicilio eletto nel corso dell'interrogatorio; g) era stato rinviato a giudizio e il dibattimento era iniziato il 28 maggio 1999, concludendosi il successivo 17 novembre con la condanna; g) in data 6 marzo 2000 era stata effettuata la notifica dell'estratto contumaciale nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen.; h) non ricordava di aver nominato fiduciariamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova. Precisa che, nonostante il difensore di fiducia avesse seguito il processo, l'imputato non ne aveva avuto conoscenza: la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stata eseguita presso il domicilio eletto di Perugia, via Pisacane 22, ancorché fosse irreperibile, e l'estratto contumaciale era stato notificato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. La difesa sostiene che mancava una prova attendibile di conoscenza effettiva del processo e dei suoi esiti; non aveva avuto il tempo di un colloquio con il difensore di fiducia; la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era avvenuta presso il domicilio eletto; la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta presso il difensore con il quale non aveva instaurato un legame professionale. Censura la decisione della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non l'aveva restituito nel termine per impugnare ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla legge, cioè la mancata conoscenza del procedimento / accompagnata alla non volontaria rinuncia a comparire. Evidenzia, sotto il primo profilo, che il carcere di Perugia non aveva inviato la dichiarazione di nomina bensì l'estratto del registro Mod.IP1, ciò che non aveva consentito di verificare la sottoscrizione della procura da parte del detenuto. Del resto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quel processo assisteva un altro imputato e aveva presentato appello a favore di questi e non del Bita. Non era conferente il rilievo della mancanza in atti della comunicazione al Giudice dell'avvenuta interruzione del rapporto tra il legale e l'assistito, perché questi era evaso prima di fare conoscenza con il suo difensore. La Corte territoriale aveva applicato l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Prima della riforma, l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva che la sentenza contumaciale dovesse essere notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli art. 159, 161, comma 4 e 169 cod. proc. pen., ricollegando a queste tipologie di notifica la sottrazione volontaria alla conoscenza degli atti. Nell'elencazione normativa, da intendersi come tassativa, non era ricompreso l'art. 165 cod. proc. pen., a norma del quale era stato notificato l'atto contumaciale. La conoscenza dell'atto del procedimento, nella specie un provvedimento restrittivo, non comportava la conoscenza dei provvedimenti conclusivi del procedimento in quanto atto solitamente posto in essere all'inizio dell'iter procedimentale. Secondo le Sezioni Unite, l'effettiva conoscenza del procedimento doveva essere riferita alla vocatio in judicium e non era ammessa anche nei casi in cui fosse stato provato che l'imputato aveva avuto conoscenza dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Ribadisce che non vi era stato alcun contatto tra il difensore e l'assistito durante la latitanza. Non era sufficiente che il soggetto si fosse limitato a non comparire, essendo necessario che lo avesse fatto consapevolmente, il che presupponeva la conoscenza dell'instaurazione del processo e non solo l'esistenza del procedimento. La conoscenza effettiva non poteva essere affidata al dato presuntivo dell'irreperibilità dell'imputato /che/con lo stato di latitanza, liberamente scelto, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti. Tale presunzione non poteva essere vinta dalla mera regolarità delle notifiche e dalla presenza di un difensore al processo, perché mancava il collegamento tra il difensore e l'assistito. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, così recita "2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gìa' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento". La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma, perché ha evidenziato che l'imputato era a conoscenza del procedimento a suo carico, essendo stato attinto dalla misura cautelare per i reati degli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; che si era sottratto alla custodia cautelare, si era reso irreperibile ed era stato dichiarato contumace; che il difensore fiduciario aveva partecipato al dibattimento, aveva rassegnato le conclusioni e ricevuto la notifica della sentenza; che tale comportamento era indicativo della perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria; che, ai fini della restituzione nel termine, era necessario che sussistessero simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla omessa volontaria rinuncia a comparire; che nel caso in esame l'imputato era informato del procedimento e la rinuncia a comparire era stata volontaria. E di fatti, il ricorrente, prima di iniziare la latitanza, aveva eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo ha difeso fino alla fine del processo davanti al Tribunale di Genova. Le notifiche sono state effettuate correttamente presso il domicilio eletto e l'imputato è stato puntualmente assistito dal difensore di fiducia (Cass., Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010, Condello, Rv. 248008-01 e più recentemente Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913-01). Non constano cause d'interruzione formale del rapporto tra difensore e assistito (Cass., Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Kaya, Rv. 266583-01), nonostante la latitanza che è stata volontaria. Pertanto, corretta è la decisione della Corte di appello che ha respinto la richiesta di restituzione in termini. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 28 aprile 20