Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33041/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito; Rilevato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito; Rilevato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris