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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24734/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Oristano ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2020 del Giudice di pace di Oristano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo, il terzo ed il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo, con il quale si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, potendo la disposizione appena citata trovare applicazione solo in relazione al delitto di diffamazione per le ragioni già correttamente indicate dal Tribunale; - che il quarto motivo è generico, in quanto si limita a reiterare il motivo di appello in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità senza attaccare in modo critico le argomentazioni poste dal Tribunale a base della decisione; - che il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale indicato il contributo apportato da ciascuno degli imputati alla commissione dei reati contestati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Oristano ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2020 del Giudice di pace di Oristano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo, il terzo ed il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo, con il quale si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, potendo la disposizione appena citata trovare applicazione solo in relazione al delitto di diffamazione per le ragioni già correttamente indicate dal Tribunale; - che il quarto motivo è generico, in quanto si limita a reiterare il motivo di appello in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità senza attaccare in modo critico le argomentazioni poste dal Tribunale a base della decisione; - che il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale indicato il contributo apportato da ciascuno degli imputati alla commissione dei reati contestati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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