CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 05782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE ApPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], .confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati, contestati in concorso, di cui agli artt. 628 e 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti non tengono conto della motivazione contenuta a fg. 11 della sentenza impugnata. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la recidiva è stata ritenuta sulla base dei precedenti penali alla luce della gravità del fatto sintomo di maggiore pericolosità e capacità criminale. La motivazione rispetta i principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20.6.2018, Franco, Rv. 274782). Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha motivato il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze evidenziando la non integralità del risarcimento del danno alla vittima. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Tanto assorbe quanto contenuto nella memoria difensiva depositata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Posti. AlAn. IN cm