CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46209/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava i due imputati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale loro ascritto e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, concedendo a quest'ultimo i benefici di legge e rideterminando le pene accessorie nella misura di anni cinque per [OSCURATO:PERSONA] e di anni tre per [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto la sentenza impugnata. A [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati di delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale con riferimento al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 25 giugno 2009: [OSCURATO:PERSONA] era stato componente del Consiglio di Amministrazione dal 23 aprile 2004 al 14 dicembre 2006 e successivamente, secondo la contestazione aggiuntiva effettuata nel corso del giudizio di primo grado, amministratore di fatto della società, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dal 2 luglio 2008 al 10 novembre 2008. 1.2. Il Tribunale di Milano aveva limitato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] alla bancarotta documentale, condannando gli imputati per le ulteriori imputazioni, mentre la Corte di appello di Milano, con la sentenza del 17 aprile 2018, aveva escluso per [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante della rilevante entità del danno, rideterminando la pena nei suoi confronti. 1.3. Con la sentenza del 17 ottobre 2019, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello limitatamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto infondato nei motivi che contestavano la condanna per il delitto bancarotta fraudolenta per distrazione (primo, secondo e quarto motivo di ricorso). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte rilevava che il fatto contestato era descritto, in maniera promiscua e alternativa, sia come sottrazione, distruzione e/o falsificazione delle scritture, che come tenuta delle stesse in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: ma si tratta di due fattispecie autonome e alternative, che richiedono, inoltre, un dolo differente. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della sua posizione di "testa di legno" di [OSCURATO:PERSONA] e della breve durata della sua carica, la Corte evidenziava che non era stato chiarito se le scritture mancanti fossero state mai istituite o successivamente sottratte; inoltre occorrevano chiarimenti sulle annualità mancanti o inattendibili; da tali carenze la Corte traeva la mancanza di una valutazione argomentata da parte del giudice del merito in ordine all'elemento soggettivo del reato; d'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] era estraneo alla bancarotta per distrazione e aveva collaborato con la curatela per la ricostruzione della contabilità. Anche per [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata mancava ogni riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte sottolineava che, nei casi in cui la contestazione della bancarotta documentale copra un considerevole lasso temporale e coinvolga l'imputato secondo diversi titoli di attribuzione della responsabilità, l'elemento soggettivo del reato richiede una specifica disanima. 1.4. La Corte territoriale in sede di rinvio rimarcava che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore di fatto della società fallita dal 14 dicembre 2006 (data delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione) al 25 settembre 2009, data della sentenza di fallimento. Ebbene, il curatore fallimentare aveva riferito della mancanza assoluta della contabilità del 2009, di quella quasi assoluta del 2008 e di quella parziale del 2007, anno in cui aveva avuto inizio il tracollo della società a causa dell'inadempimento della CMT s.r.I., società scelta proprio da [OSCURATO:PERSONA] per provvedere ad una commessa in Francia. L'imputato era sicuramente consapevole della irregolare tenuta delle scritture contabili, finalizzata ad impedire la corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari negli anni in cui lo stato di decozione della società era diventato evidente e così impedire il fallimento e il coinvolgimento dell'intero gruppo; non a caso, [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dalla carica formale al fine di attribuire tutta la responsabilità alla "teste di legno", tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Era significativa la circostanza che, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, fosse stata depositata documentazione falsa allegata alla memoria del legale, che era stata disconosciuta anche dall'[OSCURATO:PERSONA]. La piena coscienza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di tenere le scritture contabili in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio emergeva dalla contestuale condotta distrattiva (per la quale la condanna è definitiva), con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto al trasferimento di numerosi beni della fallita alla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era responsabile del delitto contestato: il periodo di tempo durante il quale era stato amministratore unico, benché limitato, non era irrilevante, tenuto conto che il curatore fallimentare aveva riferito della quasi totale mancanza della contabilità relativa all'anno 2008: egli, quindi, non aveva osservato gli specifici obblighi che incombono sull'amministratore di diritto per la tenuta della contabilità. La Corte territoriale rimarcava che a [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito il 40% delle quote sociali senza il versamento di alcun corrispettivo e che egli, solo dopo numerosi solleciti, aveva recapitato al curatore una parte della documentazione contabile. Veniva definita "risibile" l'asserzione difensiva secondo cui l'imputato non aveva avuto alcuna contezza della situazione finanziaria della società, tenuto conto che aveva ricevuto gratuitamente le quote e che gli effetti negativi derivanti dalla commessa Danieli erano ancora in fieri. Del resto, era stato lo stesso imputato a riferire in dibattimento di avere controllato quanto gli era stato consegnato e di avere inutilmente chiesto al precedente amministratore Cincotto quanto mancava: e, tuttavia, non aveva intrapreso alcuna iniziativa per ripristinare la corretta tenuta delle scritture contabili. Sussisteva, quindi, il dolo generico del delitto contestato. La Corte negava a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, concesse invece a [OSCURATO:PERSONA].Le pene accessorie venivano determinate tenendo conto della sentenza della Corte • Costituzionale n. 222 del 2018. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 216 legge fall. e vizio della motivazione. La sentenza impugnata, nonostante l'indicazione della Cassazione della necessità di chiarire se le scritture contabili non fossero mai state istituite o successivamente sottratte ovvero fossero state tenute irregolarmente, non colmava la carenza motivazionale: in effetti, l'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era del tutto immotivato; di conseguenza, la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente il dolo generico del reato, anziché quello specifico richiesto per l'ipotesi di omessa tenuta o sottrazione, deducendo in via presuntiva la consapevolezza della irregolare tenuta delle scritture contabili dalla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello stato di decozione della società. Secondo il ricorrente, al contrario, si verteva nell'ipotesi di omessa tenuta, sotto forma di sottrazione e/o di occultamento dei libri e delle scritture contabili, tanto che il curatore fallimentare aveva riferito che la contabilità gli era stata recapitata solo parzialmente e che mancava del tutto quella relativa all'anno 2009. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'art. 219, comma terzo, legge fall. nonché mancanza di motivazione. La motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche era apodittica e apparente, mentre la Corte territoriale non aveva dato risposta al motivo di appello con il quale la difesa dell'imputato aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia con riferimento alle condotte di bancarotta per distrazione che con riferimento al delitto di bancarotta documentale. Il valore del beni sottratti era stato rideterminato in euro 35.000, ma la distrazione riguardava beni di consumo e il materiale era stato utilizzato, cosicché si era certamente deprezzato; inoltre, con riferimento alla bancarotta documentale, era emerso che il curatore aveva potuto ricostruire in modo puntuale lo stato passivo della società fallita, la situazione degli incassi e dei pagamenti e l'attivo da realizzare, ciò integrando i presupposti per riconoscere l'attenuante in questione. 3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione con riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo del delitto di bancarotta documentale. La motivazione non chiariva affatto quale documentazione contabile, necessaria per la ricostruzione dell'andamento economico della società fallita altrimenti non ricostruibile, avrebbe omesso di tenere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] né se la documentazione da lui recuperata avrebbe potuto consentire la ricostruzione dei movimenti economici dell'azienda per l'arco di tempo durante il quale egli era stato amministratore. Inoltre, benché la sentenza di annullamento avesse censurato quella emessa dalla Corte di appello di Milano per la mancanza di una valutazione argomentata sull'elemento soggettivo, il Giudice del rinvio aveva riprodotto sostanzialmente la motivazione della sentenza annullata, definendo "risibile". la prospettazione difensiva. In realtà, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che gli amministratori di fatto della società fallita avevano tenuto nascosto a [OSCURATO:PERSONA] il conto corrente su cui avvenivano tutte le movimentazioni e che l'imputato non aveva mai tratto assegni su quel conto corrente. Nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore erano stati accreditati sul conto corrente somme per oltre 566.000 euro e addebitate altrettante; si trattava di conto di cui nemmeno il curatore era a conoscenza. Al fine di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la sentenza aveva sottolineato la circostanza della cessione delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] senza corrispettivo: ma si trattava di argomentazione ritenuta insufficiente dalla Cassazione. Il ricorrente, comunque, contesta la circostanza ed osserva che la cessione gratuita delle quote poteva essere considerata il corrispettivo dell'attività di amministratore, che non era stata compensata. Il fatto che Zanardi avesse scelto il successore di [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che l'imputato non aveva alcuna contezza né alcun controllo effettivo sulla gestione societaria; infine, la circostanza che soltanto [OSCURATO:PERSONA] avesse interloquito con la curatela, benché non fosse stato l'ultimo amministratore della società prima della dichiarazione di fallimento, doveva essere valutata come elemento a suo favore, come la stessa sentenza di annullamento aveva sottolineato. In definitiva, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il suo incarico, sul conto corrente che era stato a lui tenuto nascosto erano state versate somme ingenti provenienti dalla Danieli, che erano state sottratte ad opera di soggetti non identificati tramite bonifici e assegni circolari: non era, quindi, possibile presumere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle vicende di tale commessa e della situazione finanziaria della società; non a caso, la transazione era stata conclusa dopo le dimissioni dell'imputato. Anche il deposito di documentazione falsa nel corso dell'istruttoria prefallimentare dimostrava l'estraneità dell'imputato: sui contratti depositati risultava, infatti, la firma di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva disconosciuta. In definitiva gli amministratori di fatto si servivano di [OSCURATO:PERSONA], giungendo a falsificarne la firma. Infine, la Corte avrebbe dovuto tenere conto che il bilancio del 2007 - quello che [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto vedere quando aveva assunto la propria carica - presentava un fatturato di dieci milioni di euro. In un secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 219 legge fall. Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità era stato ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento con rinvio ed era stato riproposto alla Corte territoriale che, peraltro, aveva omesso di motivare sul punto. Il ricorrente sottolinea che la stessa sentenza impugnata afferma che il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla consistenza patrimoniale era stato nullo. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta redatta per l'udienza pubblica senza discussione orale, conclude per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di annullamento aveva sottolineato che l'occultamento delle scritture contabili costituisce una fattispecie autonoma e alternativa alla tenuta fraudolenta di tali scritture e aveva disposto che il giudice del rinvio specificasse se le scritture mancanti fossero state mai istituite o successivamente sottratte ovvero se fossero state tenute irregolarmente in guisa tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della società. La sentenza in questa sede impugnata esclude una non istituzione o una sottrazione della contabilità - condotta per la quale l'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. richiede il dolo specifico - e afferma, al contrario, la ricorrenza dell'ipotesi della irregolare tenuta della contabilità; per tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, mentre non è necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (da ultimo, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881). Che la contabilità della società esistesse è ricavabile da quanto riferito dal curatore fallimentare, secondo cui, a partire dal 2007, la contabilità aveva iniziato ad essere carente, era divenuta gravemente carente nel 2008 e del tutto mancante nel 2009, anno della dichiarazione di fallimento: quindi, una progressione in senso negativo che non può che essere inquadrata nella seconda ipotesi contemplata dalla norma incriminatrice, quella della tenuta della contabilità in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Del resto, la sentenza chiarisce il motivo per cui, a partire dal 2007, la tenuta della contabilità era stata irregolare: il progressivo deterioramento della situazione della società (già il bilancio approvato il 3 dicembre 2007 registrava perdite per euro 230.000) e le conseguenze negative della commessa Danieli in conseguenza del coinvolgimento nell'ATI della CMT s.r.I., con conseguente transazione con la società committente. La censura mossa dal ricorrente alla motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato è generica: da una parte, la specificazione della condotta come attinente alla irregolare tenuta della contabilità rendeva sufficiente l'evidenziazione del dolo generico, dall'altra la sentenza impugnata motiva ampiamente sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della tenuta irregolare della contabilità, funzionale a nascondere la reale situazione patrimoniale della società e ad evitare il fallimento; vengono menzionate sia le condotte distrattive - per le quali l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo - che, ovviamente, dovevano essere nascoste nonché la formazione di documenti falsi allegati alla memoria del legale della società nel corso dell'istruttoria prefallimentare. 2. Il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Si deve rimarcare che solo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato un motivo di appello avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva recepito tale motivo formulando il sesto motivo di ricorso per cassazione che, peraltro, era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Né è ipotizzabile un effetto estensivo del motivo di appello ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.: in effetti, il motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era riferito alla sua posizione, del tutto differente da quella di Frasca'', sia per la diversa durata e il diverso peso dell'incarico all'interno della società (per [OSCURATO:PERSONA] quattro mesi in una fase di poco precedente alla dichiarazione di fallimento contro cinque anni durante i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi amministratore di fatto della società), sia perché [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta per distrazione, imputazione dalla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto già dal Tribunale di Milano. Di conseguenza, correttamente la sentenza impugnata non argomenta espressamente sulla possibilità di applicare l'attenuante del danno di particolare tenuità al ricorrente. La motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, infine, appare adeguata ed esente dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto evidenzia il comportamento fraudolento dell'imputato, la sua condotta processuale e la sua responsabilità primaria nel dissesto della società fallita. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La sentenza di annullamento, nel censurare la sentenza impugnata per la mancanza di una valutazione argomentata riguardo all'elemento soggettivo del reato, sottolineava alcuni elementi di fatto: la posizione di mera "testa di legno" di [OSCURATO:PERSONA], l'incertezza in ordine alla sua conoscenza dello stato di dissesto della società, il limitato arco temporale della sua amministrazione (quattro mesi), la sua estraneità alla gestione patrimoniale della società e, dopo la sentenza di fallimento, la sua interlocuzione collaborativa con la curatela per la ricostruzione della contabilità. La sentenza impugnata, dopo avere precisato - come già riferito - che il delitto contestato riguarda la irregolare tenuta della contabilità, sembra limitarsi a ricordare l'inadempimento agli obblighi che incombono sull'amministratore di diritto di una società sulla base delle disposizioni del codice civile. In realtà, ciò non pare sufficiente per affermare la consapevolezza dell'imputato della irregolare tenuta della contabilità, sia per il dubbio che, in quei quattro mesi di durata della carica, la società fosse effettivamente operativa o meno, sia perché - come sembra emergere chiaramente - [OSCURATO:PERSONA] era tenuto all'oscuro di quanto avveniva all'interno della società, fino ad essere sostituito d'imperio da Zanardi ma ancora "utilizzato" come apparente firmatario di documenti falsi di cui era all'oscuro. Il dolo del delitto di bancarotta documentale per irregolare tenuta della contabilità è, sì, generico, ma deve ugualmente essere provato; non pare che l'acquisto del 40% delle quote sociali senza pagamento del corrispettivo al momento dell'assunzione della carica di amministratore potesse fornire, di per sé, la conoscenza della irregolare tenuta della contabilità e della conseguente impossibilità di ricostruzione delle vicende del patrimonio della società; così come la collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle richieste del curatore - rimaste inevase da parte dell'ultimo amministratore - sembrano dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza di chi teneva le scritture contabili ma non necessariamente che egli conoscesse la loro irregolare tenuta. In definitiva, anche la sentenza di rinvio non appare convincente in punto di sussistenza del dolo del reato contestato, tema che merita un ulteriore approfondimento e una risposta non astratta, ma calata nella vicenda concreta in cui il ricorrente era stato coinvolto. 5. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è fondato. Come si è già anticipato, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato il relativo motivo di appello, riproposto con il secondo motivo di ricorso per cassazione su cui la Corte di cassazione non aveva provveduto, ritenendolo assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo. La sentenza della Corte territoriale in sede di rinvio non affronta il motivo. Si deve rimarcare che il valore di euro 35.000 delle attrezzature sottratte con la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione era un dato non incidente sul danno provocato dalla condotta di bancarotta documentale: la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., infatti, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439). Il ricorrente sostiene, addirittura, che nessun danno si sia prodotto: risulta, comunque, necessario l'approfondimento anche di tale profilo da parte del Giudice del merito, ovviamente nel caso in cui confermasse la pronuncia di condanna per il delitto contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibil