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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10711/2022

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Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28893/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni 2/A presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - 4» RGN 28893/15 contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n.309/1/15, depositata il 25.5.2015.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 11.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Amelia impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, notificati anche al legale rapppresentante dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autore delle violazioni con cui, negata l'applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/91, fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile, con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3% e le agevolazioni in materia di Iva per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell'Ente, si procedeva al ricalcolo delle imposte dovute secondo le disposizioni del TUIR in materia di enti non Commerciali. [OSCURATO:PERSONA] di Terni, previa riunione, accoglieva i ricorsi.

L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria, con sentenza n.309/1/15, depositata il 25.5.2015, accoglieva l'appello sul presupposto che il giudice aveva errato nel ritenere che non ricorressero ipotesi di decadenza dalle ,..

RGN 28893/15 agevolazioni per avere la [OSCURATO:PERSONA] ottemperato a tutti gli obblighi di legge.

L'Associazione ricorre per la cassazione della sentenza, con quattro motivi, illustrati con memoria L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese.

Motivi delle decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.

La censura è inammissibile.

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito ( v.

Cass., 25/1/2018, n. 1876; Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701; Cass n. 10422 de115/04/2019; Cass. n. 25154 dei 11/10/2018).

2. con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato per non avere la CTR pronunciato sull'eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per violazione dell'art. 12 legge 212/00 e 21 septies legge 241/90.

La censura non è fondata, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricorrenza di detto vizio va esclusa quando, in difetto di statuizione espressa, la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16164; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).RGN 28893/15 Nella fattispecie in esame, la CTR, pur non affrontando in maniera esplicita la questione concernente la dedotta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio e di rispetto del termine dilatorio, nel riformare la pronuncia di primo grado nel merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per la disciplina agevolativa ha implicitamente rigettato l'eccezione, riproposta dal contribuente nella memoria difensiva in appello.

Si osservi peraltro che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte (Sentenza n. 24823/2015), in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito; mentre, in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio preventivo comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Nella specie, si tratta di un accertamento cd "a tavolino" e il contribuente non ha in alcun modo evidenziato quale difese avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa appliczione dell'art. 25 della legge 133/99 e del DM 26.11.99 n. 473 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto che l'ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti e alla connessa decadenza dalle agevolazioni si estendesse anche alle associazioni pro loco.

La censura è fondata.RGN 28893/15 L'art. 1 della L. n. 398/1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato.

La condizione oggettiva contenuta nel testo della legge è che i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non superino l'importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00.

Al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti a carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l'opzione.

Nel testo non si fa alcun 0000, riferimento, ante tempore, a obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L' art. 9- bis del D.L. n. 417/1991, aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66 ha stabilito che "alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".

L'art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo - senza fine di lucro - e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale, come sopra osservato, non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti.

L'esercizio dell'opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con l' art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall' art. 37 , comma 5, della L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l'obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.

I soggetti destinatari dell'articolo sono specificatamente individuati nelle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche.RG N 28893/15 Dal dettato delle norme esaminate non sembra presente alcuna previsione circa l'applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.

Successivamente, tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.

L' art. 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì, aggiunge, anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L' art. 2 , comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Dunque l'obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:

1. società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di I ucro;

2. società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;

3. associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni [OSCURATO:PERSONA].

4. Il quarto motivo con il quale si deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. deve ritenersi assorbito.RGN 28893/15 Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Evl.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e assorbito il quarto e rinvia alla CTR dell'Umbria anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 28893/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni 2/A presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - 4» RGN 28893/15 contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n.309/1/15, depositata il 25.5.2015. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 11.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Amelia impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, notificati anche al legale rapppresentante dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autore delle violazioni con cui, negata l'applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/91, fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile, con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3% e le agevolazioni in materia di Iva per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell'Ente, si procedeva al ricalcolo delle imposte dovute secondo le disposizioni del TUIR in materia di enti non Commerciali. [OSCURATO:PERSONA] di Terni, previa riunione, accoglieva i ricorsi. L'Ufficio impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria, con sentenza n.309/1/15, depositata il 25.5.2015, accoglieva l'appello sul presupposto che il giudice aveva errato nel ritenere che non ricorressero ipotesi di decadenza dalle ,.. RGN 28893/15 agevolazioni per avere la [OSCURATO:PERSONA] ottemperato a tutti gli obblighi di legge. L'Associazione ricorre per la cassazione della sentenza, con quattro motivi, illustrati con memoria L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. Motivi delle decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. La censura è inammissibile. Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito ( v. Cass., 25/1/2018, n. 1876; Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701; Cass n. 10422 de115/04/2019; Cass. n. 25154 dei 11/10/2018). 2. con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato per non avere la CTR pronunciato sull'eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per violazione dell'art. 12 legge 212/00 e 21 septies legge 241/90. La censura non è fondata, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricorrenza di detto vizio va esclusa quando, in difetto di statuizione espressa, la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16164; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).RGN 28893/15 Nella fattispecie in esame, la CTR, pur non affrontando in maniera esplicita la questione concernente la dedotta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio e di rispetto del termine dilatorio, nel riformare la pronuncia di primo grado nel merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per la disciplina agevolativa ha implicitamente rigettato l'eccezione, riproposta dal contribuente nella memoria difensiva in appello. Si osservi peraltro che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte (Sentenza n. 24823/2015), in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito; mentre, in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio preventivo comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Nella specie, si tratta di un accertamento cd "a tavolino" e il contribuente non ha in alcun modo evidenziato quale difese avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio. 3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa appliczione dell'art. 25 della legge 133/99 e del DM 26.11.99 n. 473 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto che l'ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti e alla connessa decadenza dalle agevolazioni si estendesse anche alle associazioni pro loco. La censura è fondata.RGN 28893/15 L'art. 1 della L. n. 398/1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato. La condizione oggettiva contenuta nel testo della legge è che i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non superino l'importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00. Al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti a carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l'opzione. Nel testo non si fa alcun 0000, riferimento, ante tempore, a obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L' art. 9- bis del D.L. n. 417/1991, aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66 ha stabilito che "alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398". L'art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo - senza fine di lucro - e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale, come sopra osservato, non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L'esercizio dell'opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. Con l' art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall' art. 37 , comma 5, della L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l'obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità. I soggetti destinatari dell'articolo sono specificatamente individuati nelle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche.RG N 28893/15 Dal dettato delle norme esaminate non sembra presente alcuna previsione circa l'applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni. Successivamente, tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati. L' art. 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì, aggiunge, anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. L' art. 2 , comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Dunque l'obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di: 1. società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di I ucro; 2. società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; 3. associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il quarto motivo con il quale si deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. deve ritenersi assorbito.RGN 28893/15 Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Evl. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e assorbito il quarto e rinvia alla CTR dell'Umbria anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di
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