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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2025

Cassazione n. 29086/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14456/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Piemonte, n. 1012/01/2021, depositata in data 24 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La ricorrente impugnava l’ avvis o di accertamento n.

T7G011205437/2018, con il quale l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito, per l’anno 2013, per effetto della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e l’esposizione in bilancio di Oggetto: Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] ed IRAP2013 - Art. 88 t.u.i.r. -Sopravvenienza attiva debiti in realtà insussistenti, deducendone la nullità per violazione degli artt. 7, 88 e 105 t.u.i.r.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso.

2. La contribuente proponeva appello avverso la decisione di prime cure.

L’Ufficio si costituiva rappresentando, preliminarmente, di aver provveduto in autotutela parziale alla riduzione dell’imponibile ai fini IRAP, ritenendo non tassabili le sopravvenienze attive derivanti dall’insussistenza dei debiti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delPiemonte accoglieva solo in parte il gravame, ritenendo illegittimo il recupero del debito nei confronti della CSA di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non poteva ritenersi estinto sol perché la parte creditrice, persona fisica, era stata cancellata dal registro delle imprese.

La CTR riteneva, invece, legittimo il recupero deldebito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , debito estinto per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese.

3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione la contribuente,affidato a tre motivi .

L’Ufficio è rimasto intimato .

È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente,con esclusivo riferimento alla ripresa relativa alla insussistenza del debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., deducein relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la «falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 88, primo comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e dell’art. 2495 cod. civ.»; erroneamente la CTR avrebbe ritenuto estinto il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della cancellazione della società del registro delle imprese.

Argomenta, diversamente, che secondo la giurisprudenza di legittimità detta cancellazione non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società e, in particolare, la rinuncia ai diritti di credito.

Il motivo è fondato.

1.1. La questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sui crediti vantati dall’ente è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 16/07/2025, n. 19750).

Si è affermato che « l’estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attravers o un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione delcredito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione delcredito».

1.2. Nella specie la CTR, ritenendo estinto il debito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese ‘a prescindere dalla considerazione che dal bilancio finale di liquidazione presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 10 dicembre 2009 non risultano crediti verso la ditta [OSCURATO:PERSONA]’ (pag. 4 della sentenza), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati.

Infatti, se da un lato è vero che ai fini de quibus è irrilevante la manca ta annotazione del credito nel bilancio di liquidazione, dall’altro lato la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta tout court l’estinzione del credito vantato verso la [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo la ricorrente, con riferimento alla sopravvenienza attiva derivante da incassi crediti verso terzi, lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», in particolare tre documenti, dai quali emergeva l’incasso negli anni successivi al 2013.

Il motivo è inammissibile.

2.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione: …5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.

In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez.

U.21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).

Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).

Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).

Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).

2.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez.

U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).

2.3. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.

2.4. Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto del ricorso della contribuente in parte qua) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, la ricorrente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua, una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la contribuente deduce,con riferimento all’eccesso o abuso di potere da parte dell’Ufficio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«ulteriore omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», in particolare circa l’assunto della ricorrente relativo all’esistenza dell’eccesso di potere dell’ADE per aver accertato un maggior imponibile a fronte di una dichiarazione ex officiodella prescrizione dei crediti.

3.1. Il motivo è inammissibile sia per gli stessi motivi supra spiegati in sede di esame del secondo motivo sia perché, in tutta evidenza, il fatto esaminato non è un fatto storico, bensì un’argomentazione giuridica.

4. Il ricorso va, quindi, accoltolimitatamente al primo motivo, inammissibili gli altri due; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizioin relazione alla censura accolta, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso,inammissibili gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , perché, in diversa composizione e nel rispetto dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14456/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Piemonte, n. 1012/01/2021, depositata in data 24 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel22 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La ricorrente impugnava l’ avvis o di accertamento n. T7G011205437/2018, con il quale l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito, per l’anno 2013, per effetto della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e l’esposizione in bilancio di Oggetto: Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] ed IRAP2013 - Art. 88 t.u.i.r. -Sopravvenienza attiva debiti in realtà insussistenti, deducendone la nullità per violazione degli artt. 7, 88 e 105 t.u.i.r.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso. 2. La contribuente proponeva appello avverso la decisione di prime cure. L’Ufficio si costituiva rappresentando, preliminarmente, di aver provveduto in autotutela parziale alla riduzione dell’imponibile ai fini IRAP, ritenendo non tassabili le sopravvenienze attive derivanti dall’insussistenza dei debiti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delPiemonte accoglieva solo in parte il gravame, ritenendo illegittimo il recupero del debito nei confronti della CSA di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non poteva ritenersi estinto sol perché la parte creditrice, persona fisica, era stata cancellata dal registro delle imprese. La CTR riteneva, invece, legittimo il recupero deldebito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , debito estinto per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese. 3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione la contribuente,affidato a tre motivi . L’Ufficio è rimasto intimato . È stata fissata l’adunanza camerale per il 22ottobre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente,con esclusivo riferimento alla ripresa relativa alla insussistenza del debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., deducein relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la «falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 88, primo comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e dell’art. 2495 cod. civ.»; erroneamente la CTR avrebbe ritenuto estinto il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della cancellazione della società del registro delle imprese. Argomenta, diversamente, che secondo la giurisprudenza di legittimità detta cancellazione non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società e, in particolare, la rinuncia ai diritti di credito. Il motivo è fondato. 1.1. La questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sui crediti vantati dall’ente è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 16/07/2025, n. 19750). Si è affermato che « l’estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attravers o un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione delcredito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione delcredito». 1.2. Nella specie la CTR, ritenendo estinto il debito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese ‘a prescindere dalla considerazione che dal bilancio finale di liquidazione presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 10 dicembre 2009 non risultano crediti verso la ditta [OSCURATO:PERSONA]’ (pag. 4 della sentenza), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati. Infatti, se da un lato è vero che ai fini de quibus è irrilevante la manca ta annotazione del credito nel bilancio di liquidazione, dall’altro lato la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta tout court l’estinzione del credito vantato verso la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, con riferimento alla sopravvenienza attiva derivante da incassi crediti verso terzi, lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», in particolare tre documenti, dai quali emergeva l’incasso negli anni successivi al 2013. Il motivo è inammissibile. 2.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione: …5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo. In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U.21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111). Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474). Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637). Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525). 2.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti). 2.3. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse. 2.4. Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto del ricorso della contribuente in parte qua) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, la ricorrente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua, una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime; di qui l’inammissibilità del motivo. 3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la contribuente deduce,con riferimento all’eccesso o abuso di potere da parte dell’Ufficio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’«ulteriore omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», in particolare circa l’assunto della ricorrente relativo all’esistenza dell’eccesso di potere dell’ADE per aver accertato un maggior imponibile a fronte di una dichiarazione ex officiodella prescrizione dei crediti. 3.1. Il motivo è inammissibile sia per gli stessi motivi supra spiegati in sede di esame del secondo motivo sia perché, in tutta evidenza, il fatto esaminato non è un fatto storico, bensì un’argomentazione giuridica. 4. Il ricorso va, quindi, accoltolimitatamente al primo motivo, inammissibili gli altri due; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizioin relazione alla censura accolta, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso,inammissibili gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , perché, in diversa composizione e nel rispetto dei pr
Sentenza Cassazione n. 29086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris