CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41863/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto DUSI [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di fuga e mancata assistenza a seguito di sinistro stradale di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ricorre il DUSI lamentando vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia assolutoria non sussistendo i presupposti del reato di fuga atteso che il sinistro non era stato provocato dal ricorrente ed evidenziando altresì la mancanza dell'elemento soggettivo. Con una seconda articolazione si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e con una terza articolazione si doleva del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto di talchè trova applicazione la giurisprudenza secondo la quale il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, 2.12.1994 n.4380 rv. 201501; 30.1.2014, Rossini, Rv.259216), dovendo l'investitore essersi reso conto del sinistro in base ad obiettiva constatazione. 'E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.s., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12.12.2012, Meta, Rv.254667). Nella specie il giudice di appello ha precisato che tra i due veicoli vi era stata una violenta collisione e che il ricorrente aveva avuto ampia rappresentazione delle conseguenze del sinistro, sia con riferimento alle evoluzioni subite dal veicolo antagonista, arrestatosi dopo avere urtato contro il guard raill, sia in relazione alla richiesta di soccorso delle persone che si trovavano nel veicolo. 2 Lue, In relazione alla esclusione della causa di non punibilità il giudice di appello ha motivato in termini logici il diniego con riferimento alla situazione di pericolo determinata dalla condotta del prevenuto e alle conseguenze dannose per la persona offesa, certamente non trascurabili. Quanto al trattamento sanzionatorio lo stesso è stato contenuto nel minimo edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 I