CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10869/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Franco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mandragola MariaAgnese, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3941/2021 depositata il 02/11/2021.Numero registro generale 11832/2022Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 10869/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appellodell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, hadichiarato legittimo l’avviso di liquidazione impugnato, relativo a sentenzadivisionale ereditaria;2. ricorrono per cassazione i contribuenti indicati in epigrafe con ununico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;3. resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso che chiede il rigettodel ricorso;4. gli altri coeredi sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna alpagamento delle spese di lite ed il raddoppio del contributo unificato.2. Con l’unico motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La vicenda in fatto è stata accertata dalle decisioni di merito e del restorisulta incontestata tra le parti, tranne che per gli effetti giuridici.Il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 906 del 2015 pronunciavalo scioglimento della comunione disponendo l’assegnazione di alcuniimmobili ed un conguaglio in denaro. Sul conguaglio in denaro (superiore al5 % del valore della quota spettante), l’Agenzia delle Entrate aveva richiestol’imposta come fosse una compravendita (aliquota 9 %).Per i ricorrenti l’imposta andava invece applicata, anche per ilconguaglio, all’1% come tutto il resto.Il motivo è infondato. La decisione oggi impugnata ha valutato lasentenza sottoposta a registrazione e, con giudizio insindacabile in questasede, ha ritenuto che la stessa contenesse un effettivo conguaglio nellaNumero registro generale 11832/2022Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 10869/2026Data pubblicazione 23/04/2026misura indicata nell’avviso impugnato che ai sensi dell’art. 34, secondocomma, d.P.R. n. 131 del 1986 era da tassare con l’aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari («I conguagli superiori al cinque per cento delvalore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti dellacomunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per itrasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei benimobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari per l'eccedenza»).Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte diCassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivanteal condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quellospettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto dellapresunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio,da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti,di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che lamutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividentiè neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità ditrattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020, n. 27409, Rv. 659813– 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Corte specifica il precedente: «In tema diimposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditariamediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamentoagli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applical'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso chequest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986,soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedenterispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso» (Cass.Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,Numero registro generale 11832/2022Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 10869/2026Data pubblicazione 23/04/202627/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01), vertendosi qui proprio diquest’ultima fattispecie.3. Per i ricorrenti l’applicazione della norma in tal senso sarebbeincostituzionale in quanto in contrasto con l’art. 3, e 53 della Costituzione.La questione è manifestamente infondata in quanto l’art. 34, secondocomma, citato, disciplina un’ipotesi particolare con la previsione anche diuna compensazione (del 5 %) per i casi limite; il conguaglio in denaro vieneritenuto dal legislatore - nella sua discrezionalità impositiva, qui nonarbitraria né irragionevole nel richiamo alla imposizione dei trasferimenti -indice di capacità contributiva quando va ad aumentare il valore della quota.Una divisione senza conguagli non può essere paragonata alla divisione conconguagli in denaro, che comporta un diverso assetto patrimoniale inragione della divergenza tra quota di fatto e di diritto.4. Non risultano nemmeno i presupposti per la rimessione dellaquestione alle Sezioni Unite, come pure richiesto dai ricorrenti, in quanto ilquadro interpretativo di legittimità, anche recentemente riconfermato,appare del tutto omogeneo nel senso indicato. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]