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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 26347/2026

Testo disponibile della fonte

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omavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20/02/2026, il Tribunale di Roma accoglieva l’appelloche era stato proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta diapplicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti diMargaux [OSCURATO:PERSONA] e, per l’affetto, applicava alla stessa [OSCURATO:PERSONA] la misuradell’obbligo di presentazione (giornaliero) alla polizia giudiziaria, per essere ellagravemente indiziata del delitto di rapina impropria di cui al capo 1) e per esseresussistente il concreto e attuale pericolo che commettesse altri delitti conviolenza alla persona e contro il patrimonio.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, avv.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazionedell’art. 628 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma qualificato il fatto di cui alcapo 1) come rapina impropria anziché come furto.Deduce che l’azione «violenta» nei confronti dell’agente della Polizia di Stato«fuori servizio» [OSCURATO:PERSONA] «è avvenuta in un momento in cui il furto siera già consumato, non essendo ravvisabile alcuna unitarietà della condotta».Sarebbero al riguardo «emblematiche» le dichiarazioni che erano state resedai due dipendenti del supermercato dal quale era stata sottratta la merce.Poiché essi non avevano «fa[tto] il benché minimo riferimento al tentativo difermare la donna posto in essere dall’operante» [OSCURATO:PERSONA], sarebbe «di tuttaevidenza che l’intervento dell’agente fuori servizio era avvenuto in un momentosuccessivo rispetto all’impossessamento dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], tant’èche nessuno dei due testimoni oculari escussi a sommarie informazioni ha riferitotale circostanza».Dopo avere argomentato che, «affinché si ravvisi il reato di rapinaimpropria, l’impossessamento della res deve derivare direttamente dallaviolenza», la ricorrente deduce che ciò «non è avvenuto nel caso di specie,tenuto conto che – nel momento in cui l’agente le aveva intimato di fermarsi – laDanesi era effettivamente entrata in possesso della refurtiva, in quanto non solosi era già allontanata dal supermercato ma era addirittura partita a bordo dellasua autovettura», con la conseguenza che sarebbe «chiaro che l’interventodell’operante è avvenuto in un momento successivo, quando ormai la res sitrovava al di fuori della sfera di controllo del titolare».Da ciò anche il fatto che, come era stato ritenuto dal G.i.p. del Tribunale diRoma, la condotta commessa nei confronti dell’agente [OSCURATO:PERSONA] si dovevaritenere «indicativa solo della fattispecie di resistenza al pubblico ufficiale».2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Contesta, anzitutto, la valorizzazione, da parte del Tribunale di Roma,dell’elemento dell’«uso della circolazione dell’auto quale mezzo violento dicontrasto all’intervento altrui» (terzultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata).

Tale assunto sarebbe «congetturale ed erroneo», atteso che «dalladinamica del fatto non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il veicolo control’operante, bensì – trovandosi già a bordo dell’auto accesa – non si è fermataall’alt impostogli da quest’ultimo».In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valorizzazione, da parte delTribunale di Roma, dei suoi precedenti penali, atteso che ella ha sì riportato dellecondanne o delle archiviazioni per la particolare tenuità del fatto «per alcunitentati furti e per due truffe», ma tali fatti erano stati tutti commessi almenocinque anni prima di quello sub iudice, precisamente, tra il 2018 e il 2020, il chesarebbe rilevante ai fini del giudizio circa l’attualità e la concretezza del pericolodi reiterazione di delitti.Ne discenderebbe che il Tribunale di Roma avrebbe disatteso il principio,affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la concretezza e l’attualità delpericolo di reiterazione andrebbero ancorate alla dimostrata certezza che sipresenteranno nuovamente occasioni di delitti analoghi e che, altrettantocertamente, il soggetto delinquerà.La misura applicata non sarebbe proporzionale né all’entità del fatto, attesoche si tratta dell’impossessamento di generi alimentari del valore di circa €100,00, né alla sua personalità, atteso che ella è sì gravata da precedenti penali,«ma quasi tutti conclusi con un’archiviazione per particolare tenuità del fattoovvero con una condanna a pena sospesa».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha chiarito come, ai fini della configurabilità deldelitto di rapina impropria, il requisito dell’«immediatezza», contemplato dallanorma incriminatrice del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richieda lacontestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o dellaminaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arcotemporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire alderubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevolel’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-02).Inoltre, sempre nella rapina impropria, la violenza o la minaccia si possonorealizzare anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e inpregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione delreato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso dellaviolenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorraun arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta aimpedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare alcolpevole l’impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617-01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha evidenziato come l’arcotemporale che era intercorso tra la sottrazione dei generi alimentari alsupermercato e l’uso della violenza – esercitata accelerando e partendo conl’autovettura, con la quale l’indagata si stava allontanando, così deliberatamentetrascinando l’agente [OSCURATO:PERSONA] che aveva inserito il braccio nel finestrino apertointimandole di fermarsi – fosse intercorso un arco temporale che, atteso ilcarattere repentino dell’intera azione, non era tale da interrompere l’unitarietàdella stessa.Tale motivazione risulta del tutto in linea con i principi costantementeaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e, perciò, va esente dalle prospettatecensure di inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628, secondo comma,cod. pen., le quali non considerano che la rapina impropria presupponel’avvenuta sottrazione e si configura quando l’agente usa violenza nei confrontidel derubato o di un terzo quale mezzo per mantenere un possesso non ancoraconsolidato o per procurarsi l’impunità.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricaduta, essendo necessario e sufficienteformulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative,alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga contodelle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e delcontesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione dispecifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez.5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha desunto il ritenuto pericolo direcidiva in ragione delle modalità del fatto, attesa la rilevante capacità lesivadell’uso dell’autovettura quale strumento di offesa, nonché della personalità dellaDanesi, gravata da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio.Tale motivazione, in quanto coerente con le emergenze processuali e privadi profili di illogicità, tanto meno manifesta, si sottrae a censura in questa sede dilegittimità, avendo l’ordinanza impugnata fondato la prognosi di recidivanza surisultanze adeguatamente rappresentative di una significativa capacità adelinquere dell’indagata, incompatibile con la mera occasionalità del fatto.Quanto, infine, alla lamentata mancanza di proporzione dell’applicata misuracautelare, osserva il Collegio che la misura dell’obbligo di presentazionegiornaliero alla polizia giudiziaria, per la sua limitata afflittività, appare adeguatarispetto all’entità del contestato fatto di rapina impropria, né la ricorrente indicaalcuna specifica ragione del contrario, con la conseguenza che il motivo, su talepunto, si deve ritenere, prima ancora che manifestamente infondato, del tuttogenerico.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20/02/2026, il Tribunale di Roma accoglieva l’appelloche era stato proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta diapplicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti diMargaux [OSCURATO:PERSONA] e, per l’affetto, applicava alla stessa [OSCURATO:PERSONA] la misuradell’obbligo di presentazione (giornaliero) alla polizia giudiziaria, per essere ellagravemente indiziata del delitto di rapina impropria di cui al capo 1) e per esseresussistente il concreto e attuale pericolo che commettesse altri delitti conviolenza alla persona e contro il patrimonio.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, avv.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazionedell’art. 628 cod. pen., per avere il Tribunale di Roma qualificato il fatto di cui alcapo 1) come rapina impropria anziché come furto.Deduce che l’azione «violenta» nei confronti dell’agente della Polizia di Stato«fuori servizio» [OSCURATO:PERSONA] «è avvenuta in un momento in cui il furto siera già consumato, non essendo ravvisabile alcuna unitarietà della condotta».Sarebbero al riguardo «emblematiche» le dichiarazioni che erano state resedai due dipendenti del supermercato dal quale era stata sottratta la merce.Poiché essi non avevano «fa[tto] il benché minimo riferimento al tentativo difermare la donna posto in essere dall’operante» [OSCURATO:PERSONA], sarebbe «di tuttaevidenza che l’intervento dell’agente fuori servizio era avvenuto in un momentosuccessivo rispetto all’impossessamento dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], tant’èche nessuno dei due testimoni oculari escussi a sommarie informazioni ha riferitotale circostanza».Dopo avere argomentato che, «affinché si ravvisi il reato di rapinaimpropria, l’impossessamento della res deve derivare direttamente dallaviolenza», la ricorrente deduce che ciò «non è avvenuto nel caso di specie,tenuto conto che – nel momento in cui l’agente le aveva intimato di fermarsi – laDanesi era effettivamente entrata in possesso della refurtiva, in quanto non solosi era già allontanata dal supermercato ma era addirittura partita a bordo dellasua autovettura», con la conseguenza che sarebbe «chiaro che l’interventodell’operante è avvenuto in un momento successivo, quando ormai la res sitrovava al di fuori della sfera di controllo del titolare».Da ciò anche il fatto che, come era stato ritenuto dal G.i.p. del Tribunale diRoma, la condotta commessa nei confronti dell’agente [OSCURATO:PERSONA] si dovevaritenere «indicativa solo della fattispecie di resistenza al pubblico ufficiale».2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Contesta, anzitutto, la valorizzazione, da parte del Tribunale di Roma,dell’elemento dell’«uso della circolazione dell’auto quale mezzo violento dicontrasto all’intervento altrui» (terzultimo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata). Tale assunto sarebbe «congetturale ed erroneo», atteso che «dalladinamica del fatto non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il veicolo control’operante, bensì – trovandosi già a bordo dell’auto accesa – non si è fermataall’alt impostogli da quest’ultimo».In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valorizzazione, da parte delTribunale di Roma, dei suoi precedenti penali, atteso che ella ha sì riportato dellecondanne o delle archiviazioni per la particolare tenuità del fatto «per alcunitentati furti e per due truffe», ma tali fatti erano stati tutti commessi almenocinque anni prima di quello sub iudice, precisamente, tra il 2018 e il 2020, il chesarebbe rilevante ai fini del giudizio circa l’attualità e la concretezza del pericolodi reiterazione di delitti.Ne discenderebbe che il Tribunale di Roma avrebbe disatteso il principio,affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la concretezza e l’attualità delpericolo di reiterazione andrebbero ancorate alla dimostrata certezza che sipresenteranno nuovamente occasioni di delitti analoghi e che, altrettantocertamente, il soggetto delinquerà.La misura applicata non sarebbe proporzionale né all’entità del fatto, attesoche si tratta dell’impossessamento di generi alimentari del valore di circa €100,00, né alla sua personalità, atteso che ella è sì gravata da precedenti penali,«ma quasi tutti conclusi con un’archiviazione per particolare tenuità del fattoovvero con una condanna a pena sospesa».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha chiarito come, ai fini della configurabilità deldelitto di rapina impropria, il requisito dell’«immediatezza», contemplato dallanorma incriminatrice del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richieda lacontestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o dellaminaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arcotemporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire alderubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevolel’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-02).Inoltre, sempre nella rapina impropria, la violenza o la minaccia si possonorealizzare anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e inpregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione delreato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso dellaviolenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorraun arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta aimpedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare alcolpevole l’impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617-01; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha evidenziato come l’arcotemporale che era intercorso tra la sottrazione dei generi alimentari alsupermercato e l’uso della violenza – esercitata accelerando e partendo conl’autovettura, con la quale l’indagata si stava allontanando, così deliberatamentetrascinando l’agente [OSCURATO:PERSONA] che aveva inserito il braccio nel finestrino apertointimandole di fermarsi – fosse intercorso un arco temporale che, atteso ilcarattere repentino dell’intera azione, non era tale da interrompere l’unitarietàdella stessa.Tale motivazione risulta del tutto in linea con i principi costantementeaffermati dalla giurisprudenza di legittimità e, perciò, va esente dalle prospettatecensure di inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628, secondo comma,cod. pen., le quali non considerano che la rapina impropria presupponel’avvenuta sottrazione e si configura quando l’agente usa violenza nei confrontidel derubato o di un terzo quale mezzo per mantenere un possesso non ancoraconsolidato o per procurarsi l’impunità.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricaduta, essendo necessario e sufficienteformulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative,alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga contodelle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e delcontesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione dispecifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez.5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha desunto il ritenuto pericolo direcidiva in ragione delle modalità del fatto, attesa la rilevante capacità lesivadell’uso dell’autovettura quale strumento di offesa, nonché della personalità dellaDanesi, gravata da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio.Tale motivazione, in quanto coerente con le emergenze processuali e privadi profili di illogicità, tanto meno manifesta, si sottrae a censura in questa sede dilegittimità, avendo l’ordinanza impugnata fondato la prognosi di recidivanza surisultanze adeguatamente rappresentative di una significativa capacità adelinquere dell’indagata, incompatibile con la mera occasionalità del fatto.Quanto, infine, alla lamentata mancanza di proporzione dell’applicata misuracautelare, osserva il Collegio che la misura dell’obbligo di presentazionegiornaliero alla polizia giudiziaria, per la sua limitata afflittività, appare adeguatarispetto all’entità del contestato fatto di rapina impropria, né la ricorrente indicaalcuna specifica ragione del contrario, con la conseguenza che il motivo, su talepunto, si deve ritenere, prima ancora che manifestamente infondato, del tuttogenerico.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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