CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti autorità tedesche, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale n. 30 GS2340/26 emesso dal Tribunale locale di Landshut il 7 maggio 2026 per il reato di truffa, previsto dall'art. 263, comma 1, comma 3, periodo 2, n. 2, 10 alternativa del Codice Penale tedesco, commesso il 14 luglio 2025 presso l'aeroporto di Monaco. L'esecuzione è stata subordinata alla condizione che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato sottoposto a processo in Germania, sia rinviato in Italia per ivi scontarvi la pena eventualmente inflitta dalle Autorità dello Stato di emissione. La Corte distrettuale ha ritenuto non smentita la ricostruzione dei fatti operata nel mandato di arresto europeo, inquadrante la condotta del ricorrente come illecita penalmente, da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal contratto di noleggio prodotto in atti, poiché gli accordi prevedevano che il veicolo, noleggiato in Germania, dovesse essere restituito nello stesso luogo ove era avvenuto il noleggio. L'assunto difensivo, ha concluso la Corte territoriale, poteva essere fatto valere presso l'Autorità giudiziaria tedesca. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 della legge n. 69 del 2005 e in relazione agli artt. 640, 641 e 646 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente sussistente il requisito della doppia punibilità rifugiandosi dietro l'assunto per cui ogni accertamento spetterebbe unicamente all'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, non verificando che l'ipotesi accusatoria, che prospetta una simulazione originaria, ovvero l'avere il [OSCURATO:PERSONA] falsamente manifestato l'intenzione e la capacità di pagare il canone e di restituire l'autovettura Audi A8, trg. HH-T796E, del valore di euro 70 mila, il 17 luglio 2025 presso l'aeroporto di Monaco, portandola deliberatamente in Italia per appropriarsene tra il 14 e il 17 luglio 2025, sarebbe smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa, da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] poteva portare in Italia il veicolo e restituirlo presso la sede italiana della società di noleggio, restituzione che non poteva avvenire per caso fortuito o forza maggiore, avendo subito il furto del mezzo, elementi che farebbero venire meno il reato ipotizzato. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione per travisamento della prova documentale e omesso esame di elementi decisivi allegati dalla difesa. La Corte di appello ha ritenuto non smentita allo stato la ricostruzione dei fatti operata con il mandato di arresto europeo, travisando o comunque omettendo di valutare tutte le clausole contenute nel contratto di noleggio che smentiscono l'assunto in base al quale il veicolo doveva esser restituito in Germania, a Monaco, mentre invece poteva essere trasportato anche in Italia e restituito presso la sede italiana della società di noleggio. 22.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 16 della legge n. 69 del 2005 e all'art. 6, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 108 del 2017 e vizio di motivazione per avere omesso la Corte di appello di esercitare i poteri di integrazione informativa e probatoria, disponendo accertamenti integrativi di ufficio per il tramite dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale, ovvero mediante emissione di un ordine europeo di indagine, o, in subordine, disponendo accertamenti integrativi di ufficio presso la filiale italiana di Europcar sita all'aeroporto di Capodichino di Napoli al fine di recuperare la documentazione attestante la consegna delle chiavi del veicolo in questione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la denuncia di furto sporta. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e ha rassegnato le sue conclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile in quanto manifestamente infondato, ovvero proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. Con riguardo al primo e al terzo motivo, fra loro connessi, si evidenzia che, perché si possa far luogo alla consegna, a seguito di mandato di arresto europeo, occorre che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n, 69, ovvero che «il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato al riguardo che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (tra le tante, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, RV. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Rv. 251790). Se è vero, poi, che, in tema di mandato di arresto europeo, nelle ipotesi di consegna ex artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, al fine di consentire al giudice richiesto di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza, nel primo caso, del requisito della doppia incriminabilità e, nel secondo, di un'ipotesi di consegna obbligatoria (Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, 3 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2026. onsigliere e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 SET2UZ6 11 [OSCURATO:PERSONA] Dot ii/seppinu Cirime/e 5