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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14997/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 411187-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine alla consapevolezza del ricorrente nel denunciare per il reato di rapina coloro che invece lo avevano truffato, quindi per un reato più grave rispetto a quello effettivamente commesso in suo danno, al fine di tutelarsi da un'eventuale accusa di ricettazione a suo carico del tutto ipotetica ed astratta (si veda da pag. 4 a 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 411187-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine alla consapevolezza del ricorrente nel denunciare per il reato di rapina coloro che invece lo avevano truffato, quindi per un reato più grave rispetto a quello effettivamente commesso in suo danno, al fine di tutelarsi da un'eventuale accusa di ricettazione a suo carico del tutto ipotetica ed astratta (si veda da pag. 4 a 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 14997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris