CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 728/2019 depositata il 06/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale diNovara, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava, ai sensi dell’art.50 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’intimazione di pagamento n.Numero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/20267320179001742468/000, notificata il 12 settembre 2017, con riferimentoalla cartella di pagamento n. 07320070016119955/000, emessa per IVArelativa all’anno d’imposta 2003, per un importo iscritto a ruolo pari a €8.475,21. La contribuente deduceva, in sintesi: l’omessa notifica dellacartella presupposta; l’intervenuta prescrizione del credito tributario,ritenuto soggetto al termine quinquennale; la prescrizione di interessi esanzioni; ulteriori eccezioni relative alla regolarità della costituzione ingiudizio dell’Agente della riscossione e alla sua legittimazione processuale.L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva, deducendo la ritualitàdella notifica della cartella e sostenendo l’applicabilità del termineprescrizionale decennale, nonché la sospensione dei termini disposta dallal. n. 147/2013. Con sentenza n. 195/1/2018, la CTP di Novara accoglievail ricorso solo con riguardo agli interessi, dichiarandone la prescrizionequinquennale, e confermava per il resto la legittimità della pretesa.Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, deducendo:l’inesistenza della costituzione telematica dell’Agente della riscossione; lacarenza di legittimatio ad processum dell’ente, essendosi avvalso di undifensore del libero foro; la nullità della notifica della cartella; l’intervenutaprescrizione quinquennale del tributo; l’operatività del giudicato esterno,asseritamente derivante dalla sentenza CTP Novara n. 111/2018;l’erroneità della statuizione sulle spese. Con sentenza n. 728/7/2019,depositata il 6 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale delPiemonte respingeva integralmente l’appello, confermando la decisione diprimo grado. La CTR riteneva: rituale la costituzione e la rappresentanzadell’Agente della riscossione; valida la notifica della cartella; applicabile iltermine prescrizionale decennale ai crediti IVA; insussistente un giudicatoesterno per difetto di produzione in giudizio dell’attestazione di passaggioin giudicato della sentenza invocata. Avverso tale decisione la contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Si costituival’Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso.Numero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 139 c.p.c., avendo la CTR ritenuto valida la notifica della cartellanonostante l’asserita impossibilità di identificare il consegnatario indicatocome “familiare convivente”, nonché l’assenza di soggetti conviventirisultante dal certificato storico di famiglia.Il primo motivo è infondato.La censura sollevata dalla ricorrente si fonda sull’assunto che la notificadella cartella di pagamento sarebbe invalida o inesistente, poiché l’avvisodi ricevimento recherebbe la sottoscrizione di un soggetto nonidentificabile indicato come “familiare convivente”, e poiché il certificatostorico di famiglia attesterebbe l’assenza, alla data della notifica, dipersone conviventi con la contribuente. Tuttavia, tali rilievi non scalfisconola correttezza della decisione della CTR, che ha offerto una motivazionepienamente coerente con i principi consolidati in materia di notificazionepresso il domicilio.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha infatti rilevato, con argomentazione logica,che l’atto fu consegnato presso l’abitazione della destinataria a unapersona presente nell’immobile, qualificatasi familiare convivente, e che ladifformità tra l’indirizzo “via Castiglioni 10/a” riportato nell’avviso e il realeindirizzo della contribuente (“via Cavigioli 10/a”) costituisce un refusomeramente materiale, non idoneo a ingenerare incertezza circa il luogodella consegna. È stato quindi escluso che vi fosse alcunaindeterminatezza sul luogo della notificazione.Quanto alla qualità del consegnatario, la CTR ha correttamente osservatoche la nullità della notificazione può derivare soltanto da un’incertezzaassoluta sulla persona che riceve l’atto, ovvero dalla consegna a soggettoche, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato darapporto familiare né risulti addetto alla casa; non è invece necessario cheNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’agente notificatore accerti o documenti l’identità del consegnatario,essendo sufficiente riportarne le dichiarazioni nella relata.Sulla scorta di tali premesse, la CRT ha applicato correttamente lapresunzione di regolarità della consegna prevista dall’art. 139 c.p.c.,secondo cui la presenza del consegnatario nell’abitazione e la qualità da luidichiarata sono, in sé, elementi idonei a far presumere che l’atto siaidoneamente pervenuto a conoscenza del destinatario. La presunzione èsuperabile solo mediante prova specifica dell’occasionalità della presenza odella totale estraneità del consegnatario, prova che incombe suldestinatario e che, nel caso concreto, non è stata fornita.La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che, intema di notifica postale mediante consegna a familiare che conviva, anchetemporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza può esseredesunto dalla semplice presenza del familiare nell’abitazione edall’avvenuta presa in consegna dell’atto, senza che sia necessariaun’esplicita indicazione della qualità sull’avviso di ricevimento (Cass. nn.15973/2014; 24852/2006). È stato inoltre chiarito che la prova della nonconvivenza grava sul destinatario (Cass. n. 28571/2017).Il certificato storico di famiglia prodotto dalla contribuente, correttamenteritenuto dalla CTR “privo di pregnanza probatoria”, non dimostra nél’impossibilità di convivenze di fatto, né la non appartenenza delconsegnatario al nucleo familiare, né la sua eventuale presenzaoccasionale nell’immobile.La giurisprudenza ha infatti più volte ribadito che la consegna del piegopresso l’abitazione del destinatario a persona di famiglia conviventedetermina una presunzione di coincidenza del luogo di consegna con laresidenza, la dimora o il domicilio del destinatario, e che chi contesta lavalidità della notifica deve fornire la prova rigorosa dell’occasionalità dellapresenza del familiare, non essendo sufficienti certificazioni anagraficheNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026che indichino una diversa residenza del consegnatario (Cass. nn.32575/2024; 24852/2006).Parimenti irrilevante è il richiamo al precedente Cass. n. 10543/2019,riferito a una consegna effettuata presso l’abitazione del coniuge separato,situazione non comparabile con quella in esame.La CTR ha quindi fatto corretta applicazione dei criteri disciplinanti lanotificazione a persona di famiglia ex art. 139 c.p.c., ha delineato conprecisione il riparto dell’onere della prova e ha spiegato, con motivazionelogica e immune da vizi, perché le allegazioni della contribuente nonpotessero superare la presunzione di regolarità della consegna. Laricorrente, per contro, si limita a invocare una diversa lettura dellerisultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.Il motivo deve dunque essere respinto.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla presenza,sull’avviso di ricevimento, di firme ritenute dalla ricorrente non leggibili enon idonee a identificare il consegnatario, con conseguente viziomotivazionale sulla regolarità della notifica.Il secondo motivo è inammissibile.L’inammissibilità discende dal principio della doppia conforme ex art.348-ter c.p.c., non avendo la ricorrente specificato le ragioni di fatto postea fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dadimostrarne la diversità (Cass. nn. 7442/2024; 26934/2023; 5947/2023;7724/2022; 1562/2021; 11439/2018).In ogni caso, la CTR ha svolto un accertamento puntuale, rilevando che laconsegna del plico fu eseguita presso l’abitazione della contribuente e chel’avviso di ricevimento recava due sottoscrizioni attribuibili alconsegnatario, almeno una delle quali leggibile. La contribuente, invece, siera limitata a produrre un certificato storico di famiglia, atto formale nonNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026idoneo a escludere convivenze di fatto o presenze familiari non risultantiall’anagrafe.La CTR ha dunque ritenuto che non vi fosse alcuna incertezza assolutasulla persona che ricevette l’atto, sicché la notifica doveva considerarsivalidamente perfezionata.La censura, nel denunciare un vizio motivazionale, tende in realtà aottenere una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.Questa Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., neltesto novellato, riguarda esclusivamente le anomalie motivazionali tali daintegrare violazioni di rango costituzionale – motivazione mancante,apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamenteincomprensibile – restando esclusa ogni censura sulla sufficienza delpercorso argomentativo (Cass., Sez. Un., n. 23746/2020; Cass. n.8053/2014).Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2953 c.c., per avere laCTR ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione al credito IVA,anziché quello quinquennale sostenuto dalla ricorrente.Il terzo motivo è infondato.Il ricorso sostiene erroneamente l’applicabilità del termine quinquennale diprescrizione ai crediti per IVA. Al contrario, la giurisprudenza di legittimitàafferma in modo costante che i tributi erariali – tra cui IRPEF, IRAP e IVA –si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., nonessendo riconducibili alla categoria delle obbligazioni periodiche ex art.2948, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo eunitario e dipende da valutazioni annuali sui presupposti impositivi (Cass.nn. 12740/2020; 32308/2019).Né può trarsi argomento contrario dalla sentenza delle Sezioni Unite n.23397/2016, la quale non ha affatto qualificato come quinquennale laprescrizione dei tributi erariali, ma si è limitata a chiarire che la mancataimpugnazione della cartella non determina la “conversione” dellaNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026prescrizione breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., meccanismoapplicabile solo ai titoli giudiziali. La pronuncia ha però ribadito che restafermo il termine ordinario eventualmente previsto dalla normativasostanziale del singolo tributo, e dunque quello decennale per l’IVA (Cass.32308/2019).Pertanto, il termine applicabile è quello decennale, e la censura varespinta.Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.124 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR abbia escluso l’operatività delgiudicato esterno derivante dalla sentenza CTP Novara n. 111/2018,benché non contestata dall’Agenzia e riguardante, secondo la ricorrente, lostesso rapporto.Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c., avendo la CTR fondato la decisione sullamancata produzione della sentenza con attestazione di passaggio ingiudicato, questione che, secondo la ricorrente, sarebbe stata rilevatad’ufficio senza contraddittorio.Con il sesto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo,concernente il passaggio in giudicato della sentenza invocata, che sarebbecomunque maturato ed è rilevabile d’ufficio.Il quarto, il quinto e il sesto motivo, tutti vertenti sul giudicato,possono essere esaminati congiuntamente, in quanto convergono nelcensurare il rigetto, da parte della CTR, dell’eccezione di giudicato esternofondata sulla sentenza della CTP di Novara n. 111/2018.Giova premettere che il giudicato esterno, ove effettivamente formatosi suuna questione o su un rapporto giuridico comune ai due giudizi, èrilevabile anche d’ufficio; tuttavia, esso non opera in via meramenteassertiva, richiedendo che nel processo sia acquisita la prova della suaesistenza, secondo le forme previste dall’ordinamento. In tale prospettiva,l’art. 124 disp. att. c.p.c. individua lo strumento tipico di accertamento delNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026passaggio in giudicato (attestazione della cancelleria), funzionale a porre ilgiudice in condizione di verificare che la pronuncia invocata non sia stataimpugnata (o non sia più impugnabile) e, dunque, sia idonea a spiegarel’effetto preclusivo di cui all’art. 2909 c.c.Ciò posto, la CTR ha dato atto che l’appellante invocava la sentenza dellaCTP di Novara n. 111/2018 quale giudicato esterno riferito, secondo la suaprospettazione, al medesimo rapporto, mentre l’Agenzia deduceva che taledecisione concerneva un credito diverso (interessi IVA). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ha deciso la controversia sul merito di talecontrapposizione, poiché ha ritenuto assorbente la constatazione che laparte interessata non aveva prodotto la sentenza invocata corredatadell’attestazione di passaggio in giudicato; ha quindi escluso che potessedirsi acquisita, nel processo, la certezza della definitività della decisionerichiamata e ha rigettato il motivo di gravame basato sul giudicato,arrestando su tale profilo l’esame dell’eccezione.Tale impostazione è conforme all’orientamento di questa Corte, secondocui l’efficacia vincolante del giudicato esterno postula la prova della suadefinitiva stabilizzazione, che deve risultare dalla produzione dellasentenza completa della motivazione e recante l’attestazione dellacancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., non essendo sufficiente lasola produzione del dispositivo o il mero richiamo al carattere “definitivo”della pronuncia (Cass. nn. 27881/2008; 28515/2017; 20974/2018).L’attestazione non integra un formalismo fine a sé stesso, ma assolve lafunzione di consentire al giudice di verificare, con un riscontrodocumentale tipico, la non impugnazione (o la non più impugnabilità) dellasentenza invocata, condizione indispensabile perché essa spieghi l’effettopreclusivo previsto dall’art. 2909 c.c.Né giova obiettare, come fa la ricorrente, che il passaggio in giudicatosarebbe “comunque maturato” e, per ciò solo, rilevabile d’ufficio. Invero,la rilevabilità officiosa del giudicato esterno non esonera la parte dall’onereNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026di porre il giudice in condizione di accertarne, sulla base degli attiritualmente prodotti, l’effettiva formazione: diversamente, il giudice nonpuò supplire, con autonome verifiche, alla mancanza della provadocumentale tipica richiesta dall’ordinamento. Deve inoltre richiamarsi ladistinzione, ribadita dalle Sezioni Unite, tra l’ipotesi in cui il giudicatoesterno si sia formato nel corso del giudizio di merito e quella in cui essosi assuma formatosi successivamente alla conclusione di tale giudizio:nella prima evenienza, l’eccezione – essendo deducibile nel merito – nonpuò essere proposta per la prima volta in sede di legittimità e la sentenzaresa in difformità dal giudicato non dedotto è impugnabile con il rimediodella revocazione; nella seconda, invece, l’eccezione è ammissibile incassazione proprio perché non era proponibile nelle pregresse fasi dimerito (Cass., Sez. Un., n. 13916/2006; Cass., Sez. Un., n. 21493/2010).Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata dà atto che la decisioneindicata come giudicato esterno (CTP Novara n. 111/2018) è statadepositata il 5 giugno 2018; essa è, dunque, anteriore alla sentenza quiimpugnata, depositata il 6 giugno 2019. Ne discende che, oveeffettivamente divenuta irrevocabile prima della decisione d’appello, talepronuncia era pienamente spendibile nel giudizio dinanzi alla CTR, conconseguente onere della parte interessata di produrla, in quella sede, inmodo rituale, completa della motivazione e munita dell’attestazione di cuiall’art. 124 disp. att. c.p.c. In difetto, correttamente la CTR ha ritenuto dinon poter verificare la formazione del giudicato e ha basato su talemancanza il rigetto dell’eccezione, senza che ciò integri né violazionedell’art. 2909 c.c. né omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di unastatuizione che attiene al mancato assolvimento di un onere di prova.Non è fondato, poi, il profilo di nullità prospettato con il quinto motivo. Iltema del giudicato esterno era stato introdotto dalla stessa appellante edera stato oggetto di contraddittorio, come emerge dalla sentenzaimpugnata; pertanto, non ricorre l’ipotesi di “questione nuova” rilevataNumero registro generale 4063/2020Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 13260/2026Data pubblicazione 08/05/2026d’ufficio senza previo confronto tra le parti. Peraltro, la CTR non hasollevato un diverso fatto impeditivo o estintivo, ma ha fatto applicazionedi un presupposto tipico dell’eccezione di giudicato esterno, ossiadell’onere della parte di fornire la prova della definitività della pronunciainvocata mediante la certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.; sitratta, dunque, di rilievo inerente alle modalità di assolvimento dell’onereprobatorio, che non richiede un autonomo avviso alle parti quando, comenella specie, la questione del giudicato sia stata già posta nel processo(Cass. nn. 10353/2016; 15037/2018; 22778/2019).In conclusione, i motivi quarto, quinto e sesto devono essere respinti,poiché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principiche regolano l’accertamento del giudicato esterno e ha fondato il rigettodell’eccezione sulla mancata produzione dell’attestazione di passaggio ingiudicato, circostanza che precludeva ogni ulteriore scrutinio sull’asseritaidentità del rapporto dedotto e, più in generale, sull’operatività delgiudicato invocato.In ultima analisi il ricorso va rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00, oltre alle spese prenotatea debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente