Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16574/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Rieti il 15 luglio 2021, adito ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso proposto dalla s.r.l.

"Santacroce legnami" avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Rieti il 28 aprile 2021 ha disposto: 1) il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o comunque direttamente riconducibili al profitto di reato, pari a 361.400,00 euro nella disponibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." sui conti correnti alla stessa intestati; 2) il sequestro preventivo diretto, per l'ipotesi subordinata di incapienza anche parziale o comunque per il residuo, fino alla concorrenza di 361.400,00 euro, sui conti correnti nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Appare opportuno premettere le seguenti informazioni di fatto, tratte dai provvedimenti dei Giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] è l'amministratore unico della ditta boschiva "[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l.s." (con la s.), aggiudicatrice di gara per taglio boschivo di alberi di alto fusto da effettuarsi in un'area demaniale regionale; [OSCURATO:PERSONA] è il responsabile di cantiere che impartisce le direttive agli operai addetti al taglio.

I due, a seguito di comunicazione di notizia di reato dei [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 2020, sono indagati per furto consumato pluriaggravato di legna, per essersi cioè appropriati di 36.140 quintali di materiale legnoso in più rispetto alla quantità prevista nel progetto di taglio, per un valore complessivo di 361.400,00 euro (calcolato moltiplicando il valore di mercato di 10,00 euro al quintale della legna tagliata per il numero dei quintali), fatto contestato come commesso in data antecedente e prossima al 29 settembre 2020.

Il sequestro preventivo della somma di 361.400,00 è stato richiesto dal P.M. il 21-27 aprile 2021 ed è stato disposto dal G.i.p. il 28-29 aprile 2021. 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l. (senza "s."), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui denuncia violazione di legge anche sotto il profilo di mancanza di motivazione.

3.1. Con il primo motivo censura inosservanza o erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.

Con riferimento al contenuto delle pp. 2-3 del provvedimento impugnato, la parte ricorrente conviene sull'affermazione che il Tribunale per il riesame ha il potere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, ove la stessa sia insufficiente: sottolinea, però, che ciò non è possibile in presenza di una motivazione che sia mancante o meramente apparente ovvero priva dell'autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento nonché di quelli forniti dalla Difesa, come puntualizzato da Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, e da successive pronunzie a Sezioni semplici conformi.

Ciò posto, ritiene la società ricorrente che nel caso di specie il Tribunale del riesame abbia confuso i poteri integratori della motivazione e/o suppletivi con lo sviluppo di una nuova ed originale trama argomentativa a sostegno della legittimità della misura che non era stata evidenziata nella richiesta cautelare del P.M. né mai analizzata dal G.i.p.; in particolare, la «sovrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi» di cui si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato è argomento che - si sottolinea - non è mai stato espresso in precedenza né mai valutato dal G.i.p. né mai chiesto dal P.M. ma che è stato «sviluppato, per la prima volta, in sede di riesame con l'ordinanza impugnata», così sottraendo «alla difesa dell'allora istante, oggi ricorrente, il contraddittorio su questo specifico punto» (così alla p. 3 del ricorso).

Del tutto illegittima sarebbe l'estensione da parte del Tribunale per il riesame della portata ablatoria del provvedimento a terzi soggetti mai presi in considerazione nella fase genetica, estensione peraltro disposta di ufficio e in difetto di domanda cautelare del Pubblico Ministero.

Ancora; «A nulla rileva l'aver sostenuto, nelle motivazioni qui impugnate, che l'istante non abbia chiarito "in alcun modo" i rapporti con la santa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., dato che tale paradigma conoscitivo non era stato, in alcun modo, sollecitato da nessun attore del provvedimento genetico del sequestro [...] è appena il caso di osservare come, nel generale caos logico - ricostruttivo operato dal Tribunale del riesame, tale argomentazione abbia prodotto delle insanabili aporie motivazionali, quali, ad esempio, quella di aver ritenuto subentrata, nel contratto di compravendita (sic!), un'altra società, e tuttavia la uscente - spossessata dal taglio, debba meritare di essere destinataria, ciò nonostante, dell'atto ablativo impugnato.

Sotto tale profilo si era evidenziato, nell'istanza di riesame originaria, come nei confronti della istante non vi fosse alcuna disposizione autorizzativa da parte del G.i.p. in ordine all'apprensione di somme, e per l'effetto, il sequestro preventivo nei di lei confronti dovesse ritenersi illegittimo» (così alle pp. 3-4 del ricorso).

3.2. Tramite il secondo motivo si lamenta inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed omissione di pronunzia.

Si rammenta che nel procedimento innanzi al Tribunale per il riesame «si era avanzata, in via subordinata, l'ipotesi che il sequestro delle somme della istante ["[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.1.1 fosse da ricondurre alla autorizzazione subordinata concessa dal G.i.p., e cioè quella del sequestro per equivalente nei confronti delle disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], e cioè al netto di quanto appreso in via diretta dall'unica destinataria in via principale (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), e si era sostenuto che anche in tale ipotesi il sequestro sarebbe stato, ugualmente, da ritenersi illegittimo» (così alla p. 4 del ricorso).

Ebbene, si denuncia la totale mancanza di pronunzia sul punto da parte del Tribunale per il riesame, che con un'attività di integrazione motivazionale, che - per le ragioni già esposte - si stima illegittima, avrebbe «obliterato il sequestro diretto, anche per equivalente, di cose appartenenti a terzi soggetti in ipotesi di reato che non lo consentono» (così alla p. 4 del ricorso).

Si rammenta anche quanto si era già sostenuto nel ricorso al Tribunale per il riesame, cioè che nell'ordinamento esistono solo tassative e limitate ipotesi di apprensione di somme di denaro presso persone giuridiche, ipotesi tra le quali non rientrerebbe il caso in esame, ove si contesta il reato di furto, che «non consente l'automatismo di cui al sequestro per equivalente presso terzi enti per i quali, fra l'altro, non si sia registrato alcun profitto e/o vantaggio patrimoniale direttamente ricollegabile alla condotta illecita» (così alla p. 4 del ricorso).

Il ricorrente fa proprio l'insegnamento di Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert (Rv. 258646, Rv. 258647, Rv. 258648), resa in caso di reati tributari, e rammenta che nel caso di specie non si verte in tema di reati tributari, che la condotta di furto ipotizzata non avrebbe nessun collegamento con la società, che addirittura la società potrebbe ritenersi danneggiata dalla condotta degli indagati, che l'appropriazione del legname sarebbe stata commessa nel 2018, mentre le somme presenti sul conto corrente della società sarebbero frutto di recentissimi versamentO dovuti all'attività produttiva svolta e, come tali, assolutamente non ricollegabili alla nozione di profitto, e che «laddove non vi sia collegamento alcuno tra i fatti di reato, il profitto ipotizzabile e le somme della persona giuridica, il sequestro sarebbe poi consentito, per equivalente, solo laddove la persona giuridica si manifestasse quale mero schermo fittizio, che nel caso di specie non è assolutamente ipotizzabile, come da documentazione bancaria prodotta (cfr. doc. n. 3 - allegato istanza di riesame) da dove si evince la linearità e la autonomia produttiva dell'ente persona giuridica la quale, come da doc. n. 2 allegato, e cioè visura camerale, ha ben 15 dipendenti ed opera dal 1997 (cfr. doc n. 2 - allegato istanza di riesame), nel mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sempre da documentazione in atti (Cfr.

CNR e allegati), nel periodo di riferimento ha solo un dipendente» (così alla p. 5 del ricorso).

Richiamati precedenti di legittimità, si assume che il sequestro si sarebbe potuto disporre eventualmente solo nei confronti delle persone fisiche indagate.v

3.3. Con l'ultimo motivo la Difesa si duole della ulteriore violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. sotto il profilo della erronea quantificazione del profitto sequestrabile, quantificazione che non sarebbe non emendabile in sede di impugnazione.

Con riferimento al precedente di legittimità (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019) richiamato alla penultima pagina dell'ordinanza impugnata, si pone in luce che si tratta di fattispecie del tutto diversa, poiché in quel caso di procedeva per frode in commercio, e che il tema dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività criminosa è stato radicalmente male impostato dai Giudici di merito.

Infatti, «nessuno ha mai chiesto di scomputare i costi per la realizzazione del reato ipotizzato dal valore del sequestro, ci si è limitati a sostenere che una volta compiuto il furto la quantificazione del valore del furto non poteva essere rimessa all'eventuale e futura commercializzazione delle cose oggetto di apprensione, ma andava cristallizzata al valore di macchiatico delle piante in ipotesi illecitamente asportate» (così alle pp. 6-7 del ricorso), in tal senso - si evidenzia - avendo citato nel procedimento di riesame il precedente di Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258574, 258575-02, 258576, 258577.

Infine, la contestazione già effettuata in sede di riesame, e che si ribadisce, circa la erroneità della quantificazione del danno si fonda sulla scelta di prendere a base di riferimento non il valore della res furtiva ma il valore commerciale di detta res, che ovviamente risente di ulteriori costi di produzione assolutamente successivi, e disancorati anche temporalmente, alla commissione del reato.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4.11 P.G. della Corte di cassazioné nella propria requisitoria scrittp ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrent% con memoria del 29 gennaio 2022 ha replicato alle argomentazioni svolte dal P.G. ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proviene da soggetto non legittimato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il provvedimento genetico, infatti, è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Rieti, su richiesta del P.M., nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." (con la s.) sui conti correnti alla stessa intestati e, per l'ipotesi subordinata di incapienza anche parziale o comunque per il residuo, sui conti correnti nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Essendo la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." (con la s.) soggetto giuridico diverso dalla ricorrente "[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l." (senza s.), non può attivarsi direttamente il meccanismo impugnatorio, nei termini in cui proposto, potendo, invece, il soggetto che si ritiene leso nei propri diritti per effetto della concreta esecuzione di un provvedimento rivolgersi al Giudice di primo grado.

2. Discende la statuizione in dispositivo.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] i i re est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Rieti il 15 luglio 2021, adito ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso proposto dalla s.r.l. "Santacroce legnami" avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Rieti il 28 aprile 2021 ha disposto: 1) il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o comunque direttamente riconducibili al profitto di reato, pari a 361.400,00 euro nella disponibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." sui conti correnti alla stessa intestati; 2) il sequestro preventivo diretto, per l'ipotesi subordinata di incapienza anche parziale o comunque per il residuo, fino alla concorrenza di 361.400,00 euro, sui conti correnti nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Appare opportuno premettere le seguenti informazioni di fatto, tratte dai provvedimenti dei Giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] è l'amministratore unico della ditta boschiva "[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l.s." (con la s.), aggiudicatrice di gara per taglio boschivo di alberi di alto fusto da effettuarsi in un'area demaniale regionale; [OSCURATO:PERSONA] è il responsabile di cantiere che impartisce le direttive agli operai addetti al taglio. I due, a seguito di comunicazione di notizia di reato dei [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 2020, sono indagati per furto consumato pluriaggravato di legna, per essersi cioè appropriati di 36.140 quintali di materiale legnoso in più rispetto alla quantità prevista nel progetto di taglio, per un valore complessivo di 361.400,00 euro (calcolato moltiplicando il valore di mercato di 10,00 euro al quintale della legna tagliata per il numero dei quintali), fatto contestato come commesso in data antecedente e prossima al 29 settembre 2020. Il sequestro preventivo della somma di 361.400,00 è stato richiesto dal P.M. il 21-27 aprile 2021 ed è stato disposto dal G.i.p. il 28-29 aprile 2021. 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l. (senza "s."), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui denuncia violazione di legge anche sotto il profilo di mancanza di motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura inosservanza o erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. Con riferimento al contenuto delle pp. 2-3 del provvedimento impugnato, la parte ricorrente conviene sull'affermazione che il Tribunale per il riesame ha il potere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, ove la stessa sia insufficiente: sottolinea, però, che ciò non è possibile in presenza di una motivazione che sia mancante o meramente apparente ovvero priva dell'autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento nonché di quelli forniti dalla Difesa, come puntualizzato da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, e da successive pronunzie a Sezioni semplici conformi. Ciò posto, ritiene la società ricorrente che nel caso di specie il Tribunale del riesame abbia confuso i poteri integratori della motivazione e/o suppletivi con lo sviluppo di una nuova ed originale trama argomentativa a sostegno della legittimità della misura che non era stata evidenziata nella richiesta cautelare del P.M. né mai analizzata dal G.i.p.; in particolare, la «sovrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi» di cui si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato è argomento che - si sottolinea - non è mai stato espresso in precedenza né mai valutato dal G.i.p. né mai chiesto dal P.M. ma che è stato «sviluppato, per la prima volta, in sede di riesame con l'ordinanza impugnata», così sottraendo «alla difesa dell'allora istante, oggi ricorrente, il contraddittorio su questo specifico punto» (così alla p. 3 del ricorso). Del tutto illegittima sarebbe l'estensione da parte del Tribunale per il riesame della portata ablatoria del provvedimento a terzi soggetti mai presi in considerazione nella fase genetica, estensione peraltro disposta di ufficio e in difetto di domanda cautelare del Pubblico Ministero. Ancora; «A nulla rileva l'aver sostenuto, nelle motivazioni qui impugnate, che l'istante non abbia chiarito "in alcun modo" i rapporti con la santa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., dato che tale paradigma conoscitivo non era stato, in alcun modo, sollecitato da nessun attore del provvedimento genetico del sequestro [...] è appena il caso di osservare come, nel generale caos logico - ricostruttivo operato dal Tribunale del riesame, tale argomentazione abbia prodotto delle insanabili aporie motivazionali, quali, ad esempio, quella di aver ritenuto subentrata, nel contratto di compravendita (sic!), un'altra società, e tuttavia la uscente - spossessata dal taglio, debba meritare di essere destinataria, ciò nonostante, dell'atto ablativo impugnato. Sotto tale profilo si era evidenziato, nell'istanza di riesame originaria, come nei confronti della istante non vi fosse alcuna disposizione autorizzativa da parte del G.i.p. in ordine all'apprensione di somme, e per l'effetto, il sequestro preventivo nei di lei confronti dovesse ritenersi illegittimo» (così alle pp. 3-4 del ricorso). 3.2. Tramite il secondo motivo si lamenta inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed omissione di pronunzia. Si rammenta che nel procedimento innanzi al Tribunale per il riesame «si era avanzata, in via subordinata, l'ipotesi che il sequestro delle somme della istante ["[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.1.1 fosse da ricondurre alla autorizzazione subordinata concessa dal G.i.p., e cioè quella del sequestro per equivalente nei confronti delle disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], e cioè al netto di quanto appreso in via diretta dall'unica destinataria in via principale (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), e si era sostenuto che anche in tale ipotesi il sequestro sarebbe stato, ugualmente, da ritenersi illegittimo» (così alla p. 4 del ricorso). Ebbene, si denuncia la totale mancanza di pronunzia sul punto da parte del Tribunale per il riesame, che con un'attività di integrazione motivazionale, che - per le ragioni già esposte - si stima illegittima, avrebbe «obliterato il sequestro diretto, anche per equivalente, di cose appartenenti a terzi soggetti in ipotesi di reato che non lo consentono» (così alla p. 4 del ricorso). Si rammenta anche quanto si era già sostenuto nel ricorso al Tribunale per il riesame, cioè che nell'ordinamento esistono solo tassative e limitate ipotesi di apprensione di somme di denaro presso persone giuridiche, ipotesi tra le quali non rientrerebbe il caso in esame, ove si contesta il reato di furto, che «non consente l'automatismo di cui al sequestro per equivalente presso terzi enti per i quali, fra l'altro, non si sia registrato alcun profitto e/o vantaggio patrimoniale direttamente ricollegabile alla condotta illecita» (così alla p. 4 del ricorso). Il ricorrente fa proprio l'insegnamento di Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert (Rv. 258646, Rv. 258647, Rv. 258648), resa in caso di reati tributari, e rammenta che nel caso di specie non si verte in tema di reati tributari, che la condotta di furto ipotizzata non avrebbe nessun collegamento con la società, che addirittura la società potrebbe ritenersi danneggiata dalla condotta degli indagati, che l'appropriazione del legname sarebbe stata commessa nel 2018, mentre le somme presenti sul conto corrente della società sarebbero frutto di recentissimi versamentO dovuti all'attività produttiva svolta e, come tali, assolutamente non ricollegabili alla nozione di profitto, e che «laddove non vi sia collegamento alcuno tra i fatti di reato, il profitto ipotizzabile e le somme della persona giuridica, il sequestro sarebbe poi consentito, per equivalente, solo laddove la persona giuridica si manifestasse quale mero schermo fittizio, che nel caso di specie non è assolutamente ipotizzabile, come da documentazione bancaria prodotta (cfr. doc. n. 3 - allegato istanza di riesame) da dove si evince la linearità e la autonomia produttiva dell'ente persona giuridica la quale, come da doc. n. 2 allegato, e cioè visura camerale, ha ben 15 dipendenti ed opera dal 1997 (cfr. doc n. 2 - allegato istanza di riesame), nel mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sempre da documentazione in atti (Cfr. CNR e allegati), nel periodo di riferimento ha solo un dipendente» (così alla p. 5 del ricorso). Richiamati precedenti di legittimità, si assume che il sequestro si sarebbe potuto disporre eventualmente solo nei confronti delle persone fisiche indagate.v 3.3. Con l'ultimo motivo la Difesa si duole della ulteriore violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. sotto il profilo della erronea quantificazione del profitto sequestrabile, quantificazione che non sarebbe non emendabile in sede di impugnazione. Con riferimento al precedente di legittimità (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019) richiamato alla penultima pagina dell'ordinanza impugnata, si pone in luce che si tratta di fattispecie del tutto diversa, poiché in quel caso di procedeva per frode in commercio, e che il tema dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività criminosa è stato radicalmente male impostato dai Giudici di merito. Infatti, «nessuno ha mai chiesto di scomputare i costi per la realizzazione del reato ipotizzato dal valore del sequestro, ci si è limitati a sostenere che una volta compiuto il furto la quantificazione del valore del furto non poteva essere rimessa all'eventuale e futura commercializzazione delle cose oggetto di apprensione, ma andava cristallizzata al valore di macchiatico delle piante in ipotesi illecitamente asportate» (così alle pp. 6-7 del ricorso), in tal senso - si evidenzia - avendo citato nel procedimento di riesame il precedente di Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258574, 258575-02, 258576, 258577. Infine, la contestazione già effettuata in sede di riesame, e che si ribadisce, circa la erroneità della quantificazione del danno si fonda sulla scelta di prendere a base di riferimento non il valore della res furtiva ma il valore commerciale di detta res, che ovviamente risente di ulteriori costi di produzione assolutamente successivi, e disancorati anche temporalmente, alla commissione del reato. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4.11 P.G. della Corte di cassazioné nella propria requisitoria scrittp ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrent% con memoria del 29 gennaio 2022 ha replicato alle argomentazioni svolte dal P.G. ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proviene da soggetto non legittimato e, pertanto, va dichiarato inammissibile. Il provvedimento genetico, infatti, è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Rieti, su richiesta del P.M., nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." (con la s.) sui conti correnti alla stessa intestati e, per l'ipotesi subordinata di incapienza anche parziale o comunque per il residuo, sui conti correnti nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essendo la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." (con la s.) soggetto giuridico diverso dalla ricorrente "[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l." (senza s.), non può attivarsi direttamente il meccanismo impugnatorio, nei termini in cui proposto, potendo, invece, il soggetto che si ritiene leso nei propri diritti per effetto della concreta esecuzione di un provvedimento rivolgersi al Giudice di primo grado. 2. Discende la statuizione in dispositivo. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] i i re est
Decreto Cassazione n. 16574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris