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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09940/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gorizia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava gli incidenti di esecuzione proposti da [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a ottenere la rideterminazione della pena irrogata all'imputato con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 - per effetto dell'erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - e la rimessione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che impedivano di rideterminare la pena irrogata all'imputato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e di non consentire la remissione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione degli incidenti di esecuzione relativi alle decisioni irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013.

Quanto, in particolare, alla sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] derivava dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., la cui applicazione, oltre a non concretizzare un'ipotesi di illegalità della pena, doveva essere censurata con i rimedi ordinari previsti per il giudizio di cognizione, 'in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855-01).

Quanto, invece, alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013, deve rilevarsi che non risulta assolto l'onere probatorio indispensabile per valutare la fondatezza dell'incidente di esecuzione presupposto, non essendo dimostrato che la mancata impugnazione della decisione controversa fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore, in violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]$drr Centonze ichele BOnchi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gorizia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava gli incidenti di esecuzione proposti da [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a ottenere la rideterminazione della pena irrogata all'imputato con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 - per effetto dell'erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - e la rimessione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che impedivano di rideterminare la pena irrogata all'imputato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e di non consentire la remissione in termini per la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione degli incidenti di esecuzione relativi alle decisioni irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Milano il 24/05/2010 e dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013. Quanto, in particolare, alla sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Milano il 24/05/2010, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] derivava dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., la cui applicazione, oltre a non concretizzare un'ipotesi di illegalità della pena, doveva essere censurata con i rimedi ordinari previsti per il giudizio di cognizione, 'in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855-01). Quanto, invece, alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Gorizia il 07/09/2013, deve rilevarsi che non risulta assolto l'onere probatorio indispensabile per valutare la fondatezza dell'incidente di esecuzione presupposto, non essendo dimostrato che la mancata impugnazione della decisione controversa fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore, in violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]$drr Centonze ichele BOnchi d
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