CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 30840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 settembre 1984, avverso l'ordinanza del 18 marzo 2026 del Tribunale di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di Brescia, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, avente ad oggetto, per quanto ancora rileva in questa sede, la somma di euro 10.570,00 e due carte Postepay rinvenute nella disponibilità del ricorrente. 1.1. Per quanto di interesse, il Tribunale ha confermato il vincolo reale ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando le risultanze investigative e, in particolare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ravvisando, ai fini dell'art. 240-bis cod. pen. (richiamato dall'art. 85-bis del predetto testo unico), una sproporzione tra il denaro rinvenuto e le capacità reddituali ed economiche dell'indagato.L'ordinanza ha inoltre escluso l'idoneità delle allegazioni difensive a documentare la provenienza lecita di quanto in sequestro (presenza di redditi da lavoro dipendente, attività imprenditoriale esercitata nell'anno 2024 e partecipazione all'impresa familiare del fratello), ed ha confermato anche l'esistenza del periculum in mora in ragione della natura del denaro contante, delle modalità di custodia e occultamento e della possibilità di dispersione della somma, nonché, quanto alle carte Postepay, del rischio della loro utilizzazione per commettere o agevolare reati analoghi. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, lamentando l'inesistenza o comunque l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale avrebbe innanzitutto ritenuto irrilevanti le fonti lecite di reddito documentate dalla difesa al fine di giustificare il possesso della somma in sequestro. Il ricorrente assume che il giudice del riesame avrebbe confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca senza confrontarsi effettivamente con la documentazione prodotta, attestante la percezione di redditi da lavoro dipendente nell'anno 2022, lo svolgimento di attività imprenditoriale nell'anno 2024, la spettanza del trattamento di fine rapporto a seguito della cessazione di tale attività e la partecipazione a una impresa familiare con il fratello, dalla quale sarebbero derivati obblighi di corresponsione periodica, anche in contanti, di somme di denaro. Secondo la difesa, tali elementi proverebbero la provenienza lecita della somma di denaro sottoposta a vincolo; inoltre, l'affermazione della sproporzione, poiché fondata in modo acritico sulle sole indagini patrimoniali di polizia giudiziaria, sarebbe incompatibile con l'obbligo motivazionale che incombe sul giudice della cautela, che non si è confrontato con le allegazioni difensive e non ha chiarito per quale ragione i dati reddituali e patrimoniali prospettati dalla difesa dovessero reputarsi recessivi. Il ricorrente deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe apparente anche quanto al fumus del reato presupposto. Il Tribunale si sarebbe infatti limitato a richiamare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare per quali ragioni le argomentazioni difensive non fossero idonee a incrinarne l'attendibilità, nonostante il primo non avesse identificato con certezza [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore dello stupefacente e la perquisizione avesse consentito il rinvenimento di sole quattro dosi di cocaina, 2del peso lordo complessivo di 2,9 grammi, quantitativo che la difesa reputa compatibile con l'uso personale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710 - 01). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). 2.1. Ciò posto, in ordine al requisito del fumus commissi delicti il motivo è inammissibile, perché propone doglianze non consentite. Osserva infatti il Collegio che, dietro il formale richiamo a plurime violazioni di legge, sono in realtà dedotti vizi della motivazione, come visto, non consentiti, e in più punti si sollecita una parimenti preclusa rivisitazione delle prove, contestandone l'attitudine dimostrativa. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha dato conto del contesto investigativo nel quale il sequestro si colloca, richiamando l'indagine relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti, l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di oltre 250 grammi di cocaina, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal 3pubblico ministero il 18 dicembre 2025 nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in esito alla cui esecuzione erano stati rinvenuti, nella disponibilità del ricorrente, la somma di euro 10.570,00 in contanti, tre telefoni cellulari, due carte PostePay e sostanza stupefacente del tipo cocaina. Sotto tale profilo, la motivazione dell'ordinanza, pur sintetica, individua le fonti conoscitive poste a base del giudizio cautelare e chiarisce che le contestazioni difensive non sono state ritenute, allo stato, idonee a superare le dichiarazioni acquisite e le ulteriori emergenze investigative. Il Tribunale ha altresì richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valorizzate, allo stato degli atti, quali elementi idonei a fondare il fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'apparato argomentativo su cui riposa il provvedimento impugnato non è affidato a formule di stile, consente di comprendere l'iter logico seguito e quindi le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, e pertanto il suo raffronto con gli elementi prospettati dal ricorrente rientra nella valutazione che, per espressa previsione normativa, è sottratta al vaglio di questa Corte. Sul punto, la doglianza difensiva mira invece a contrapporre una diversa lettura delle risultanze dichiarative e degli esiti della perquisizione, evidenziando il modesto quantitativo dello stupefacente e l'inattendibilità della prova orale (peraltro solo con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]): tale prospettazione, nella misura in cui sollecita una rivalutazione dell'attitudine indiziaria delle evidenze disponibili, esorbita dal novero delle censure deducibili ex art. 325 cod. proc. pen. D'altra parte, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01; Sez. 1, n. 21736 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Citarella, Rv. 236474 - 01). Non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 4, n. 20341 del 3/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01; Sez. 5, n. 3722 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, 4Gheri, Rv. 278152 - 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). 2.2. Quanto al requisito della sproporzione tra la somma sequestrata e la capacità reddituale del ricorrente e al connesso onere di documentare la provenienza delle somme rinvenute, il Tribunale ha richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria del 30 gennaio 2026 e ha dimostrato di aver esaminato le principali allegazioni documentali difensive (pp. 4 e 5). I giudici hanno osservato, in particolare, che la dichiarazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2022 attestava, secondo la stessa produzione difensiva, redditi da lavoro pari a euro 15.485,00, ritenuti insufficienti a giustificare, a distanza di oltre tre anni, il possesso di una somma quasi equivalente; hanno ritenuto non decisivo il riferimento ai ricavi dell'attività imprenditoriale avviata nel 2024, valorizzando quale parametro il reddito dichiarato, pari a euro 27.581,00, anziché il ricavo complessivo. Infine, hanno escluso che la partecipazione all'impresa familiare del fratello, risultante dal 1 agosto al 31 dicembre 2025 e produttiva di un reddito dichiarato pari a euro 3.092,51, potesse giustificare la disponibilità, al 20 gennaio 2026, della somma rinvenuta, anche in ragione della discrasia temporale rispetto al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (avvenuto nel mese di novembre) e dell'ulteriore documentazione prodotta in udienza, ritenuta anzi incompatibile con la prospettazione di pagamenti necessariamente eseguiti in contanti. Tale percorso argomentativo consente di comprendere le ragioni per le quali i giudici della cautela hanno affermato, pur a fronte delle allegazioni difensive, la sproporzione rilevante ex art. 240-bis cod. pen. (norma richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). A fronte del richiamo al difetto assoluto di motivazione, con la doglianza si contesta, pertanto, la persuasività e la completezza della valutazione di merito, sollecitando una diversa ponderazione degli elementi documentali, ovvero un motivo non consentito con il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. 2.3. Quanto alla ritenuta inesistenza del «nesso di pertinenzialità tra la detenzione di 3 grammi di cocaina ed il possesso di 10.000 euro in contanti» (p. 5 ricorso), è sufficiente evidenziare che la confisca ex art. 240-bis cod. pen., cui è funzionale il sequestro oggetto di impugnazione, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. 53. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichi P.Q.MDEPOS4TA TO (399, fra 6