Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27006/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile, perché i motivi relativi all'affermazione della responsabilità, con particolare riguardo al difetto del dolo, e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il motivo relativo alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha considerato il periodo di sospensione per 578 giorni, verificatosi in primo grado; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile, perché i motivi relativi all'affermazione della responsabilità, con particolare riguardo al difetto del dolo, e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il motivo relativo alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha considerato il periodo di sospensione per 578 giorni, verificatosi in primo grado; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris