CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]( ( avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico, rilevato che il primo motivo di ricorso che censura il difetto della querela non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); che il motivo è anche manifestamente infondato, stante l'orientamento di questa Corte, secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non equivale ad una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in considerazione dell'entità dei danni di cui si è fraudolentemente chiesto il risarcimento (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto soltanto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censura la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è manifestamente infondato in diritto, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che il giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dopo aver rilevato che il motivo dedotto è del tutto generico ed assertivo, ha evidenziato che la notifica è regolarmente avvenuta presso il luogo di residenza ove l'imputato ha eletto il domicilio, mediante compiuta giacenza; in ogni caso il motivo di ricorso non è accompagnato da alcuna allegazione documentale atta a suffregare quanto meramente asserito; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M