CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 24766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21241/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e FrattalloneSalvatore; -controricorrente – avverso la sentenza n. 461/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno cagionato ai loro beni mobili (veicoli ed oggetti e effetti personali) dall’incendio propagatosi dall’esterno all’interno del campeggio “[OSCURATO:PERSONA]” in Peschici, di proprietà della convenuta, il giorno 24 luglio 2007. La società convenuta chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 27 febbraio 2020 la Corte d’appello di Bari accolse l’appello, condannando la convenuta al risarcimento del danno e la società assicuratrice a tenere indenne la convenuta delle somme da corrispondere. Osservò la corte territoriale, trascrivendo la motivazione di precedente conforme del medesimo ufficio giudiziario e relativo ad analoga controversia proposta da altri attori nei confronti della medesima convenuta e per lo stesso fatto, che non poteva essere esclusa la responsabilità del custode del campeggio sulla base della mancata individuazione di responsabilità penalmente rilevanti (come da decreto di archiviazione) e del DPCM del 27 luglio 2007 con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza, trattandosi di provvedimento a carattere generale che prescindeva da eventuali responsabilità individuali, e che la società appellata non aveva assolto l’onere della prova dell’adozione delle misure di prevenzione che avrebbero dovuto impedire la propagazione dell’incendio alla struttura ricettiva (quali la pulizia delle fasce tagliafuoco, la eliminazione di alberi e rami secchi, l’attivazione di sistemi automatici di spegnimento, la predisposizione di un piano e di mezzi di evacuazione via mare), ed anzi le acquisizioni probatorie escludevano che tali misure fossero state adottate. Osservò in particolare, trascrivendo sempre la motivazione del precedente conforme, che proprio la videocassetta prodotta dalla stessa convenuta dimostrava che nessuna misura preventiva nell’immediato era stata posta in essere dai gestori della struttura e che dalle testimonianze risultava quanto segue: nessuna iniziativa era stata assunta per consentire agli ospiti di mettere in salvo i propri beni, l’impianto antincendio e gli idranti non erano funzionanti, mancava all’esterno della struttura la fascia di protezione di larghezza di metri 20 sgombra di materiale facilmente infiammabile, non vi erano sistemi di difesa antincendio e mancava il Certificato di prevenzione per gli incendi. Aggiunse, sempre sulla base della motivazione del precedente, che alcuni testi avevano dichiarato che i gestori di campeggio limitrofo avevano innaffiato con acqua tutta la zona boschiva del medesimo campeggio, bagnando pure tutto il suolo e facendo fuoriuscire con propri mezzi gli ospiti, evitando così che l’incendio interessasse l’area da loro gestita, e che pertanto il medesimo incendio non aveva prodotto per tale campeggio conseguenze grazie all’adozione di quelle misure che invece erano state del tutto omesse dalla società appellata. Passando alla quantificazione del danno, osservò la corte territoriale che il danno per i beni mobili, analiticamente indicati negli inventari di stima prodotti, doveva essere liquidato in via equitativa (con una riduzione del 30% in considerazione dell’usura), dovendo ritenersi provata in via presuntiva la sussistenza di tali danni posto che non poteva dubitarsi che gli attori fossero giunti al campeggio muniti di effetti e oggetti personali dei quali era stata denunciata la perdita e che era impossibile o estremamente difficoltoso fornire la prova rigorosa di tali beni. Aggiunse, quanto ai beni mobili registrati, che ai fini della liquidazione del danno poteva farsi riferimento ai dati ricavabili dai documenti relativi ai singoli veicoli e alle fotografie, con applicazione di una riduzione prudenziale. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di quattro motivi e resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso adesivo al ricorso. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è carenza di motivazione avendo il giudice di appello rinviato, mediante integrale trascrizione, ad altra sentenza della medesima Corte. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Il giudice di appello ha espressamente fatto rinvio al precedente del proprio ufficio giudiziario provvedendo alla trascrizione della relativa motivazione e richiamando all’uopo l’art. 118 att. cod. proc. civ. nella parte in cui si prevede che la motivazione può essere redatta anche mediante il riferimento a precedenti conformi. Nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U.n. 642 del 2015). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha fatto applicazione dell’art. 2051, con il relativo regime probatorio, nonostante che il danno non fosse stato cagionato dalla cosa, ma dall’incendio sviluppatosi altrove, e che è onere del danneggiato provare la colpa, posto che dovere del custode è custodire la cosa propria, ma non prevenire il fatto dannoso non derivante dalla cosa. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’onere della prova incombe sulla parte attrice perché ascrivere a [OSCURATO:SOCIETA] la responsabilità per non avere preparato un servizio antincendio efficiente significa fare applicazione dell’art. 2043, sotto il profilo della colpa omissiva, e non dell’art. 2051, e che pertanto è stato invertito l’onere della prova. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di accertare se l’adozione delle misure antincendio avrebbero evitato, con ragionevole probabilità, l’evento di danno. Osserva ancora che la corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto che l’incendio ha rappresentato un evento di dimensioni inusitate, come attestato dai due DPCM e dal decreto di archiviazione. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La questione qualificatoria (art. 2043 e non art. 2051) è posta dalla ricorrente al fine di denunciare la violazione della regola di riparto dell’onere probatorio. Tale regola viene in rilievo in presenza di fatto rimasto ignoto, indicando la regola la parte che risente le conseguenze sfavorevoli del mancato accertamento del fatto. Nel caso di specie tale regola non viene in rilievo perché il giudice del merito ha positivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che le misure di prevenzione non erano state adottate. Il fatto non è quindi rimasto ignoto e non vi è materia per applicare la regola di riparto dell’onere probatorio. Non è pertanto dirimente, alla luce del concreto accertamento svolto dal giudice del merito, sussumere la fattispecie concreta nell’una o nell’altra fattispecie legislativa. Ad ogni buon conto, come affermato da Cass. n. 25736 del 2021 in controversia analoga alla presente proposta da altri attori nei confronti della medesima convenuta e per lo stesso fatto, richiamando risalente giurisprudenza di questa Corte, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi; pertanto, non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve. Quanto all’indagine contro-fattuale, in base alla quale occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo,va detto che tale accertamento è stato svolto dal giudice del merito, mediante il riferimento alle misure adottate dai gestori del campeggio limitrofo a quello per cui è causa. Da ultimo con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, la straordinarietà dell’incendio alla luce di quanto risultante dal decreto di archiviazione nel procedimento penale e dei DPCM sullo stato di emergenza. Il fatto è stato esaminato dal giudice del merito, distinguendo il provvedimento a carattere generale dalle responsabilità individuali. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla liquidazione equitativa, che essa è slegata da un qualsivoglia presupposto, posto che manca la prova degli oggetti e degli effetti personali di cui è stata denunciata la perdita. Il motivo è infondato. Ricorre il presupposto di fatto della liquidazione equitativa in quanto il giudice del merito ha ritenuta provata in via presuntiva la sussistenza del pregiudizio posto che non poteva dubitarsi, ha affermato la corte territoriale, che gli attori fossero giunti al campeggio muniti di effetti e oggetti personali. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. [OSCURATO:SOCIETA]., avendo proposto controricorso adesivo al ricorso, va condannata in solido con la ricorrente alla rifusione delle spese. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d