CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con la quale ha rinunciato all'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di due dei tre magistrati componenti del collegio della Corte di appello, chiamata a giudicarlo in un processo pendente presso quell'ufficio. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Venezia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.38 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale erroneamente giudicato inammissibile la richiesta di ricusazione per tardività della presentazione, facendo riferimento ad altro procedimento penale per reati connessi e non anche a quello nel quale la richiesta era stata proposta tempestivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo il difensore dell'imputato rinunciato all'atto di impugnazione con nota trasmessa via pec il 7 dicembre 2022, con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, i due magistrati ricusati avevano presentato una dichiarazione di astensione che il 24 ottobre 2022 era stata accolta dal Presidente della Corte di appello: circostanza, questa, confermata dalla documentazione acquisita agli atti. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatto non imputabile al prevenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.