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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44039/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 14/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di FOGGIA il 3/5/2019 e appellata dal Procuratore Generale e dall'imputato, ha ritenuto l'equivalenza tra e le attenuanti generiche e le aggravanti contestate e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, sollecitando in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 69 cod. pen.; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva (in ciò evidenziando che i precedenti penali indicati sono risalenti e nel tempo e che la motivazione sul punto sarebbe carente) e circa l'applicazione del divieto posto dall'art. 69 cod. pen. nel giudizio di bilanciamento tra questa e le circostanze attenuanti generiche.

In subordine il ricorrente richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento a quanto disposto dall'art. 69 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza della recidiva fondando il giudizio sulla personalità dell'imputato dando conto della esistenza di numerosi precedenti penali, significativi della stabile carriere criminale dell'imputato, e sulla gravità della condotta.

Ragione questa per la quale la conclusione, se pure la motivazione appare sintetica, risulta adeguata e coerente alla giurisprudenza di legittimità sul punto.

Manifestamente infondata, d'altro canto, è la richiesta di sollevare questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen.

Come già evidenziato da questa Corte, infatti, "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2.2 Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico al rinvenimento delle monete di piccolo taglio in possesso dell'imputato, al brevissimo lasso di tempo intercorso tra tale fatto e la commissione del reato e alla circostanza che lo stesso aveva anche effettuato il sopralluogo immediatamente prima della rapina, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute come "benevolmente" concesse e tenuto conto, quanto a questo, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e alla gravità della condotta.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 14/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di FOGGIA il 3/5/2019 e appellata dal Procuratore Generale e dall'imputato, ha ritenuto l'equivalenza tra e le attenuanti generiche e le aggravanti contestate e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva, sollecitando in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 69 cod. pen.; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva (in ciò evidenziando che i precedenti penali indicati sono risalenti e nel tempo e che la motivazione sul punto sarebbe carente) e circa l'applicazione del divieto posto dall'art. 69 cod. pen. nel giudizio di bilanciamento tra questa e le circostanze attenuanti generiche. In subordine il ricorrente richiede di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento a quanto disposto dall'art. 69 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza della recidiva fondando il giudizio sulla personalità dell'imputato dando conto della esistenza di numerosi precedenti penali, significativi della stabile carriere criminale dell'imputato, e sulla gravità della condotta. Ragione questa per la quale la conclusione, se pure la motivazione appare sintetica, risulta adeguata e coerente alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Manifestamente infondata, d'altro canto, è la richiesta di sollevare questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen. Come già evidenziato da questa Corte, infatti, "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2.2 Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico al rinvenimento delle monete di piccolo taglio in possesso dell'imputato, al brevissimo lasso di tempo intercorso tra tale fatto e la commissione del reato e alla circostanza che lo stesso aveva anche effettuato il sopralluogo immediatamente prima della rapina, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute come "benevolmente" concesse e tenuto conto, quanto a questo, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e alla gravità della condotta. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] o
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