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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25686/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174-7684/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 8 giugno 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo il 23 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione di legge nonché illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen.

In particolare, la difesa ricorrente affermava che l'imputato, in qualità di mero prestanome, si limitava ad eseguire gli ordini dell'amministratore di fatto della società; pertanto, non poteva avere coscienza della truffa perpetrata da quest'ultimo.

2. Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità ed aspecificità.

Invero la Corte territoriale ha già disatteso il gravame difensivo con congrua motivazione, sottolineando alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata come l'imputato fosse l'unico ad operare sui conti della S.r.l. e quindi, considerata la sua partecipazione all'associazione criminosa del Luppino, ormai definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile, era evidentemente consapevole dell'illecita attività fraudolenta consumata dalla compagine.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giungo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 174-7684/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 8 giugno 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo il 23 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione di legge nonché illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. In particolare, la difesa ricorrente affermava che l'imputato, in qualità di mero prestanome, si limitava ad eseguire gli ordini dell'amministratore di fatto della società; pertanto, non poteva avere coscienza della truffa perpetrata da quest'ultimo. 2. Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità ed aspecificità. Invero la Corte territoriale ha già disatteso il gravame difensivo con congrua motivazione, sottolineando alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata come l'imputato fosse l'unico ad operare sui conti della S.r.l. e quindi, considerata la sua partecipazione all'associazione criminosa del Luppino, ormai definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile, era evidentemente consapevole dell'illecita attività fraudolenta consumata dalla compagine. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giungo 2022.
Sentenza Cassazione n. 25686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris