CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 22624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25448/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -intimata - avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1785/2016 depositata il 29/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, per la cassazione della sentenza dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la quale — nella causa di impugnazione di tre avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione maggiore Ires, per i periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, in conseguenza del disconoscimento dell’opzione per il consolidato nazionale che la società aveva esercitato tardivamente — è stato respinto l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole. 2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed ha rinunciato espressamente al ricorso per cassazione, come da atto di rinuncia sottoscritto il 23/12/2021, corredato della documentazione di riscontro, notificato, ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., sia all’Avvocatura dello Stato che all’Agenzie delle entrate. 3. In particolare, in data 21/12/2016, la società ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, nella quale si è anche impegnata a rinunciare al giudizio. L’agente della riscossione ha comunicato alla richiedente l’ammontare delle somme dovute ai fini del perfezionamento della “rottamazione” e l’ente collettivo ha quindi provveduto al pagamento degli importi dovuti. Infine, come suaccennato, con l’atto di rinuncia al ricorso sopra indicato (con allegata la relativa documentazione), la società ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. 4. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Agenzia non si è costituita. 5. In ragione dell’esito della causa non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art