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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08354/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5944/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1304 /20 20 del la CORTE D’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno15 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi,avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] –nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] –nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la [OSCURATO:SOCIETA].) su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo fondiario; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; considerato che letta l’istanza congiunta delle parti depositata il 1° febbraio 2023; ritenuto, per le ragioni ivi esposte, per la natura e l’oggetto della controversia, per la non remota epoca di introduzione del presente giudizio, di poter di differire latrattazione del ricorso a data successiva al novembre 2023; p. q. m.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5944/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5944/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1304 /20 20 del la CORTE D’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno15 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi,avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] –nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] –nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la [OSCURATO:SOCIETA].) su beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di mutuo fondiario; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; considerato che letta l’istanza congiunta delle parti depositata il 1° febbraio 2023; ritenuto, per le ragioni ivi esposte, per la natura e l’oggetto della controversia, per la non remota epoca di introduzione del presente giudizio, di poter di differire latrattazione del ricorso a data successiva al novembre 2023; p. q. m. Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli