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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2024

Cassazione n. 32278/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di L’Aquila, adito insede di riesame, in parziale riforma dell’ordinanza applicativa della custodiacautelare in carcere, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arrestidomiciliari, con braccialetto elettronico, confermando la sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 47) dell’imputazione, concernentela presunta cessione di sostanza stupefacente del valore di euro 50.000 in favore diTresa Leonard.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila hanno proposto ricorso idifensori dell’indagato mediante l’articolazione di un unico motivo con cui deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza.

Si lamenta, in particolare, il travisamento del dato probatoriocostituito da una conversazione intercettata tra la compagna del Tresa (LucianaCavallo) e il cognato ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla quale la difesa sostiene chela prima non avrebbe mai pronunciato il nome del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame nonavrebbe esplicitato l'iter logico deduttivo che lo ha portato a concludere che ilriferimento fosse al [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri elementi citati dal Tribunale non possiederebberovalenza individualizzante necessaria a riscontrare l’interpretazione accusatoria delleconversazioni.

Così si dica anche per la conversazione del 23/03/2024, rispetto allaquale la difesa lamenta che il Tribunale del riesame abbia eluso la disamina dellapossibile chiave di lettura alternativa offerta.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.4.

É pervenuta memoria di replica dei difensori del ricorrente, Avvocati [OSCURATO:PERSONA]D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarireche in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Questa Corte,inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di graviindizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadroindiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale(Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364;Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683;Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).

Al fine dell'adozione dellamisura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo afondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" inordine ai reati addebitati.

I detti indizi, pertanto, non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiamal'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 dello stesso articolo,il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).

Deve,peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compitoriservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può esserecontestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezzae logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che,pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione diuna diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando allaCorte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" delprovvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce allaCorte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali dellevicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compresol'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale delriesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabilein sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative chelo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima faciedal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460).

Tantopremesso, le doglianze sollevate si risolvono in realtà in una critica al meritodell’apprezzamento probatorio, sollecitando una diversa interpretazione delcontenuto delle conversazioni intercettate e una rivalutazione della loro portataindiziaria, operazioni precluse al giudizio di legittimità.

Secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di intercettazionitelefoniche l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionicostituiscono questione di fatto rimessa alla competenza esclusiva del giudice dimerito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui taliconversazioni sono state recepite (tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 5 ottobre 2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata dà conto, con motivazione nonapparente, delle ragioni per le quali le conversazioni del 23 marzo 2024 e del 6maggio 2024 sono state ritenute significative ai fini del giudizio di gravità indiziaria,collocandole nel contesto complessivo emergente dagli atti e valorizzandone lacoerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, quali l’inserimento del Tresa in uncircuito di traffico di sostanze stupefacenti e la personalità dell’indagato, connotatada precedenti specifici e recidiva reiterata infraquinquennale.

Le censure difensive,che insistono sulla mancata menzione nominativa dell’indagato in una delleconversazioni e sulla possibile ambiguità di alcune espressioni utilizzate, nondenunciano vizi logici immediatamente percepibili né aporie argomentativemanifeste, ma si limitano a prospettare una lettura alternativa del dato captativo,estranea alla funzione del giudizio di legittimità.

Parimenti prive di pregio sono ledoglianze relative alla asserita insufficienza degli elementi di contesto valorizzati dalTribunale, traducendosi tali rilievi nella richiesta di una nuova e diversa valutazionedel materiale indiziario, non consentita in questa sede.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di L’Aquila, adito insede di riesame, in parziale riforma dell’ordinanza applicativa della custodiacautelare in carcere, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arrestidomiciliari, con braccialetto elettronico, confermando la sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 47) dell’imputazione, concernentela presunta cessione di sostanza stupefacente del valore di euro 50.000 in favore diTresa Leonard.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila hanno proposto ricorso idifensori dell’indagato mediante l’articolazione di un unico motivo con cui deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza. Si lamenta, in particolare, il travisamento del dato probatoriocostituito da una conversazione intercettata tra la compagna del Tresa (LucianaCavallo) e il cognato ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla quale la difesa sostiene chela prima non avrebbe mai pronunciato il nome del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame nonavrebbe esplicitato l'iter logico deduttivo che lo ha portato a concludere che ilriferimento fosse al [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri elementi citati dal Tribunale non possiederebberovalenza individualizzante necessaria a riscontrare l’interpretazione accusatoria delleconversazioni. Così si dica anche per la conversazione del 23/03/2024, rispetto allaquale la difesa lamenta che il Tribunale del riesame abbia eluso la disamina dellapossibile chiave di lettura alternativa offerta.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.4. É pervenuta memoria di replica dei difensori del ricorrente, Avvocati [OSCURATO:PERSONA]D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarireche in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiziodi legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Questa Corte,inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di graviindizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadroindiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale(Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364;Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683;Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Al fine dell'adozione dellamisura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo afondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" inordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiamal'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 dello stesso articolo,il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve,peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compitoriservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può esserecontestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezzae logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che,pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione diuna diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando allaCorte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" delprovvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce allaCorte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali dellevicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compresol'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale delriesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabilein sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative chelo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima faciedal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Tantopremesso, le doglianze sollevate si risolvono in realtà in una critica al meritodell’apprezzamento probatorio, sollecitando una diversa interpretazione delcontenuto delle conversazioni intercettate e una rivalutazione della loro portataindiziaria, operazioni precluse al giudizio di legittimità. Secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di intercettazionitelefoniche l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionicostituiscono questione di fatto rimessa alla competenza esclusiva del giudice dimerito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui taliconversazioni sono state recepite (tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 5 ottobre 2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata dà conto, con motivazione nonapparente, delle ragioni per le quali le conversazioni del 23 marzo 2024 e del 6maggio 2024 sono state ritenute significative ai fini del giudizio di gravità indiziaria,collocandole nel contesto complessivo emergente dagli atti e valorizzandone lacoerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, quali l’inserimento del Tresa in uncircuito di traffico di sostanze stupefacenti e la personalità dell’indagato, connotatada precedenti specifici e recidiva reiterata infraquinquennale. Le censure difensive,che insistono sulla mancata menzione nominativa dell’indagato in una delleconversazioni e sulla possibile ambiguità di alcune espressioni utilizzate, nondenunciano vizi logici immediatamente percepibili né aporie argomentativemanifeste, ma si limitano a prospettare una lettura alternativa del dato captativo,estranea alla funzione del giudizio di legittimità. Parimenti prive di pregio sono ledoglianze relative alla asserita insufficienza degli elementi di contesto valorizzati dalTribunale, traducendosi tali rilievi nella richiesta di una nuova e diversa valutazionedel materiale indiziario, non consentita in questa sede.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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