CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 30233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.329/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.MARTINI, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - c ontroricorrente e ricorrente in via incident a le - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 964/2020 depositata il 18/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - [OSCURATO:PERSONA], con Delib. 9 aprile 2014, n. 18856, applicò a [OSCURATO:PERSONA], quale componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena - BMPS nel periodo dall’aprile 2003 al novembre 2011, la sanzione amministrativa di Euro 105.000 in relazione a tre distinte violazioni: 1) la prima ex art. 21, comma 1- bis, lett. a), del D. Lgs 58/1998 e degli artt. 23 e 25 del [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2007 , per aver omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi, nell'ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli Casaforte e nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondario 2) la seconda ex art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs 58/1998 e dell’art.15 del [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2007 e degli artt.39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n.16190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione a carenze di carattere procedurale, di presidio e controllo in relazione all'attività di valutazione e di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, nonché reiterate condotte irregolari in materia di profilatura dei prodotti, profilatura della clientela e corretto svolgimento dell'attività; 3) la terza riferita ad irregolarità relative alle modalità di pricing dei prodotti di propria emissione, con violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), delTUF e dell’art.15 comma 1, del regolamento congiunto Banca d'Italia - [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. 1.1. Avverso tale delibera [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione davanti alla Corte d'appello di Firenze. 1.2. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] per resistere all’opposizione. 1.3. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Firenze sollevò la questione di costituzionalità relativa all’art.195, comma 7 del D. Lgs n.58 del 1998, sospendendo il giudizio. 1.4. Nelle more, l’art.195 del TUF venne modificato dal D. Lgs 12.5.2015, n.72, che, con norma transitoria, ha previsto che anche nei giudizi pendenti, le udienze fossero pubbliche. 1.5. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze rigettò l'opposizione. 1.6. Quanto alla responsabilità degli amministratori senza delega, la Corte d’appello ritenne che, ai sensi degli artt. .2381 c.c. e 2392 c.c., avessero l’obbligo di agire informati e di chiedere informazioni sulle operazioni compiute dai consiglieri delegati e, qualora fossero a conoscenza di fatti pregiudizievoli, di fare tutto il possibile per impedire che essi fossero portati a compimento. La tesi secondo cui il Consiglio di amministrazione avesse solo una funzione di supervisione strategica, consistente nell'individuare gli indirizzi della banca e non anche la funzione di gestione dell'attività, non trovava riscontro nel dettato normativo di cui all’art. 2380 bis c.c., che impone agli amministratori la gestione dell'impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'oggetto sociale. Inoltre, l'art. 8, comma 1, lett. b e d, del Regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, prevedevache il consiglio di amministrazione, quale organo di supervisione strategica e di gestione, approvasse i processi relativi alla prestazione dei servizi e verificasse periodicamente l'adeguatezza della struttura organizzativa e l'attribuzione dei compiti delle responsabilità, con cadenza almeno annuale. La Corte d'Appello osservò, infatti, quanto alla prima violazione, che la peculiare natura dell'operazione Casaforte, per la sua importanza strategica avrebbe dovuto imporre l'adozione di presidii procedurali volti a gestire il rilevante conflitto di interessi, in mancanza del quale era possibile prevedere comportamenti distorti della rete commerciale nella vendita del prodotto alla clientela. Anche le altre due violazioni contestate relative alla profilatura e alla valutazione dell'adeguatezza alle operazioni di investimento e al pricing dei prodotti emessi dalla società del gruppo erano tipiche dell'attività bancaria e rientravano sicuramente nell'ambito delle attribuzioni dell'organo di vertice della banca. La mancata adozione da parte dei membri del consiglio di amministrazione di misure organizzative e procedimentali adeguate e la mancanza di controllo circa la loro concreta applicazione integrava gli illeciti amministrativi contestati e non era condivisibile la tesi dell'opponente circa l'impossibilità di ascrivere le violazioni contestate agli amministratori non esecutivi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello sulla base di cinque motivi. 2.1.5. [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. 2.2. Entrambe le parti, in prossimità dell'udienza , hanno depositato memorie illustrative. 2.3.[OSCURATO:PERSONA] nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.2380 bis , 2381, 2392 c.c. e 2396 c.c., nonché dell’art-8 del Regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]Italia; l a Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che gli amministratori sprovvisti di delega avessero un potere di vigilanza su ogni atto di gestione. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non avrebbe ricevuto un’adeguata e tempestiva informazione in ordine alle vicende relative al titolo Casaforte da parte degli organi delegati e delle strutture deputate al controllo.. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Questa Corte ha in più occasioni affermato, in fattispecie analoghe, la responsabilità degli amministratori privi di delega (Cass. Civ. , n. 2620 - 2021; Cas s. Civ. 15585/2022; Cass. 27710/2021). 1.3. In particolare, l’obbligo imposto dall'art.2381, ultimo comma del codice civile agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, daun lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie - inoltre - non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. 1.4.Aa prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loroaffidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente(Cass. n. 2620/2021). Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.2932 comma 2 del codice civile, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 19556/2020; Cass. n. 24851/2019; Cass. n. 5606/2019). 1.5.A tali principi si è uniformata la Corte d’appello di Firenze che, dopo un’accurata disamina dell’operazione Casaforte, ha ravvisato anomalie sia in relazioni al conflitto di interesse nell'ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli, sia nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondari; secondo la Corte di merito, vi erano state violazioni di carattere procedurale, di presidio e controllo in relazione all'attività di valutazione e di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, nonché reiterate condotte irregolari in materia di profilatura dei prodotti, profilatura della clientela e corretto svolgimento dell'attività, oltre ad irregolarità relative alle modalità di pricing ( pag.10 - 16 della sentenza impugnata). 1.6.Come osservato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata argomenta specificamente e plausibilmente in ordine al dovere di controllo e di agire informati del singolo componente del consiglio di amministrazione di Montepaschi, sia per l’importanza strategica dell’operazione Casaforte, sia per le precedenti verifiche ispettive svolte presso l’Istituto , sia per la macroscopica entità delle lacune procedurali ed organizzative ed il diffuso ripetersi di comportamenti irregolari nei rapporti con la clientela, sicchè le doglianze sono finalizzate ad un riesame del compendio probatorio affidato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione del disposto dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., per carenza di motivazione in quanto la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare o un proprio precedente nei confronti di altro soggetto attinto dalla medesima contestazionein modo acritico e senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione in relazione alla posizione del ricorrente. 2.1.Il motivo è infondato., 2.2.La Corte d’appello, dopo aver richiamato il proprio precedente, ha reso ampia, specifica ed autonoma motivazione in ordine al rigetto dei singoli motivi di opposizione formulati dal Caltagirone (cfr. pagg. da 16 a 24). 2.3. Per completezza di motivazione, va osservato che è legittima la motivazione per relationemdel giudice di merito che abbia richiamato un proprio precedente riguardante una fattispecie analoga ( nella specie si trattava di una decisione nei confronti di altro amministratore privo di delega della Banca MPS cui erano state contestate le medesime violazione relative alla stessa operazione). 2.4. Questa Corte ha chiarito che l’art.118 disp. Att. C.p.c. ammette la possibilità della motivazione con «riferimento a precedenti conformi», con riferimento non solo ai precedenti di legittimità ma anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello (Cass. n. 17640 del 6 settembre 2016). 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c e 116 c.p.c., per omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla responsabilità del ricorrente, secondo quanto risulterebbe dai verbali di riunione del Consiglio di amministrazione. 3.1.Il motivo è inammissibile perché, lungi dal censurare la violazione di legge, censura valutazioni di merito e di apprezzamento del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità. 3.2.Vanno ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.9.2020, n.20867, secondo cui la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. 3.3.Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.3 della L. 689/81 e dell’art.132, comma 2 n.4 c.p.c, per omessa valutazione della condotta del ricorrente, ai fini della sua imputabilità. 4.1.Il motivo è inammissibile sia perché la motivazione non è assente, né apparente, sia perché sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento da parte del giudice di merito in relazione all’imputabilità della condotta del ricorrente. 4.2.La decisione impugnata è, inoltre, conforme alla costante giurisprudenza di codesta Corte in tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e di ripartizione dell’onere della prova della responsabilità del trasgressore. La Corte d’appello di Firenze ha ravvisato una condotta omissiva in capo al ricorrente per non aver omesso di esercitare i doveri di vigilanza inerenti alla carica di amministratore rivestita presso la Banca MPS e per essere rimasto inerte a fronte delle diffuse e sistematiche irregolarità procedurali e comportamentali che hanno investito la prestazione dei servizi di investimento, fra l’altro con riferimento ad aspetti di elevata importanza strategica per l’intermediario. Una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell’illecito, è il trasgressore ad essere gravato dall’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., n. 30072/2017; Cass. n. 3243/2022) mentre, nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso l’esistenza di elementi idonei a vincere la suddetta presunzione di colpa. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 11 della l. 689/1981, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per essere sproporzionata la sanzione irrogata in considerazione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente. 5.1.Il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione dei criteri di determinazione in concreto della sanzione, oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che, nel caso di specie, sulla base di adeguata motivazione, ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente ( Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 Rv. 638469). 6.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1. E’ assorbito il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 6.e.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della