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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46564/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che le doglianze concernenti il mancato riconoscimento dell'uso personale sono manifestamente infondate, stante l'insussistenza di vizi della motivazione e non potendosi desumere alcuna contraddittorietà dal fatto che sia stata ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche trova implicita giustificazione nella valutazione di gravità del fatto, lì dove la Corte di appello ha sottolineato come la condotta illecita è stata commessa mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per fatto analogo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che le doglianze concernenti il mancato riconoscimento dell'uso personale sono manifestamente infondate, stante l'insussistenza di vizi della motivazione e non potendosi desumere alcuna contraddittorietà dal fatto che sia stata ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche trova implicita giustificazione nella valutazione di gravità del fatto, lì dove la Corte di appello ha sottolineato come la condotta illecita è stata commessa mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per fatto analogo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘te
Sentenza Cassazione n. 46564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris