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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15031/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti í motivi del ricorso; rilevato che della questione sottoposta al giudice dell'esecuzione è già stato investito quello della cognizione, che la ha risolta in termini non più controvertibili ed opposti a quelli indicati dal ricorrente; che la Corte di cassazione, in particolare, nel vagliare, nella sentenza n. 33427 del 18/05/2021, il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello, con il quale egli aveva eccepito (cfr. pag. 2) l'omessa comparazione tra la circostanza aggravante ex art. 609-quater, ultimo comma, cod. pen., da un canto, e le circostanze attenuanti generiche e del fatto lieve, dall'altro, lo ha dichiarato inammissibile (cfr. pag. 5) sul rilievo che «l'invocata comparazione tra le circostanze di segno opposto è, in realtà, già stata operata dalla sentenza, laddove la stessa ha ritenuto di porre in giudizio di equivalenza le stesse (come confermato dal calcolo della pena, avendo la Corte territoriale mosso dal minimo edittale di anni cinque, diminuito alla pena finale per effetto del rito prescelto)»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti í motivi del ricorso; rilevato che della questione sottoposta al giudice dell'esecuzione è già stato investito quello della cognizione, che la ha risolta in termini non più controvertibili ed opposti a quelli indicati dal ricorrente; che la Corte di cassazione, in particolare, nel vagliare, nella sentenza n. 33427 del 18/05/2021, il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello, con il quale egli aveva eccepito (cfr. pag. 2) l'omessa comparazione tra la circostanza aggravante ex art. 609-quater, ultimo comma, cod. pen., da un canto, e le circostanze attenuanti generiche e del fatto lieve, dall'altro, lo ha dichiarato inammissibile (cfr. pag. 5) sul rilievo che «l'invocata comparazione tra le circostanze di segno opposto è, in realtà, già stata operata dalla sentenza, laddove la stessa ha ritenuto di porre in giudizio di equivalenza le stesse (come confermato dal calcolo della pena, avendo la Corte territoriale mosso dal minimo edittale di anni cinque, diminuito alla pena finale per effetto del rito prescelto)»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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