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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24971/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento del gravame del Pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni, previo inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La Corte di appello desumeva dalla natura lucro-genetica dei reati, accertati o in via di accertamento, che il proposto vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose.

Essa altresì reputava che il lavoro dal proposto svolto, peraltro in modo non continuativo, quello di conducente di carro attrezzi, favorisse la criminogenesi, mettendolo a contatto con il mondo degli autoveicoli, del cui riciclaggio era in più processi imputato.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, articolando due motivi, nei quali si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione.

Nel primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, perché la Corte territoriale avrebbe travisato il tipo di attività lavorativa da lui esercitata nell'attualità (che sarebbe quella di addetto al trasporto merci, e non di conducente di carro attrezzi), avrebbe dunque irragionevolmente intravisto una correlazione tra l'attività lavorativa e la reiterabilità di condotte criminose, avrebbe contraddittoriamente osservato che la misura di prevenzione non fosse di ostacolo alla prosecuzione di detta attività e avrebbe infine - in modo assertivo e generico - predicato l'attualità della pericolosità sociale.

Nel secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, perché la Corte territoriale avrebbe omesso ogni indagine economico-patrimoniale e ogni reale approfondimento sulla titolarità, da parte sua, di redditi leciti, anche ulteriori rispetto a quelli di lavoro, idonei a giustificare il suo tenore di vita e a smentire l'assunto della derivazione di quest'ultimo dal persistere di attività illecite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, e non per i comuni vizi motivazionali, sicché la denuncia di travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure è consentita, a meno che il travisamento non abbia investito 51/( plurime circostanze decisive totalmente ignorate, ovvero ricostruite dal giudice di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, alla violazione di legge pur sempre riconducibile (da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile alla stregua di tale principio, perché esso sostanzialmente svolge improponibili censure di carenza e illogicità motivazionale, deducendo altresì un profilo di travisamento istruttorio, per falsificazione, su un aspetto - il tipo di attività lavorativa esercitata - che non appare comunque decisivo nell'economia della decisione.

3. Il secondo motivo è invece fondato, sotto l'assorbente profilo della violazione di legge.

L'art. 1, comma 1, lett. b), d.gs. n. 159 del 2011 individua come passibili di misure di prevenzione coloro che, per condotta e tenore di vita, siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Ai fini del riscontro di tale specifico profilo di pericolosità c.d. generica, il tenore di vita costituisce dunque indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto.

Esso deve essere ricostruito sulla base di precise circostanze, quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e all'utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi.

Solo così è realmente possibile apprezzare l'incidenza di eventuali proventi di attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del soggetto candidato all'applicazione della misura (in termini, Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021, Capriati, Rv. 281128- 01).

Quest'ultimo accertamento - come testualmente ammonisce Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888-02 - deve essere condotto in modo puntuale e rigoroso, muovendo da un'interpretazione «tesa ad estrarre dalla disposizione contenuti di [massima] tassatività descrittiva», tale da superare l'altrimenti rilevabile contrasto della disposizione stessa con i principi costituzionali «mantenendone inalterata la vigenza», sulla scia degli insegnamenti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

L'accertamento in discorso è stato viceversa del tutto omesso dalla decisione impugnata, che al riguardo non è pertanto conforme al modello legale.

4. L'ordinanza in epigrafe deve essere conseguentemente annullata, con rinvio alla medesima Corte di appello - in diversa composizione collegiale (Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253-01) - per rinnovata valutazione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento del gravame del Pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni, previo inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte di appello desumeva dalla natura lucro-genetica dei reati, accertati o in via di accertamento, che il proposto vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose. Essa altresì reputava che il lavoro dal proposto svolto, peraltro in modo non continuativo, quello di conducente di carro attrezzi, favorisse la criminogenesi, mettendolo a contatto con il mondo degli autoveicoli, del cui riciclaggio era in più processi imputato. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, articolando due motivi, nei quali si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione. Nel primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, perché la Corte territoriale avrebbe travisato il tipo di attività lavorativa da lui esercitata nell'attualità (che sarebbe quella di addetto al trasporto merci, e non di conducente di carro attrezzi), avrebbe dunque irragionevolmente intravisto una correlazione tra l'attività lavorativa e la reiterabilità di condotte criminose, avrebbe contraddittoriamente osservato che la misura di prevenzione non fosse di ostacolo alla prosecuzione di detta attività e avrebbe infine - in modo assertivo e generico - predicato l'attualità della pericolosità sociale. Nel secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, perché la Corte territoriale avrebbe omesso ogni indagine economico-patrimoniale e ogni reale approfondimento sulla titolarità, da parte sua, di redditi leciti, anche ulteriori rispetto a quelli di lavoro, idonei a giustificare il suo tenore di vita e a smentire l'assunto della derivazione di quest'ultimo dal persistere di attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, e non per i comuni vizi motivazionali, sicché la denuncia di travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure è consentita, a meno che il travisamento non abbia investito 51/( plurime circostanze decisive totalmente ignorate, ovvero ricostruite dal giudice di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, alla violazione di legge pur sempre riconducibile (da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01). 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile alla stregua di tale principio, perché esso sostanzialmente svolge improponibili censure di carenza e illogicità motivazionale, deducendo altresì un profilo di travisamento istruttorio, per falsificazione, su un aspetto - il tipo di attività lavorativa esercitata - che non appare comunque decisivo nell'economia della decisione. 3. Il secondo motivo è invece fondato, sotto l'assorbente profilo della violazione di legge. L'art. 1, comma 1, lett. b), d.gs. n. 159 del 2011 individua come passibili di misure di prevenzione coloro che, per condotta e tenore di vita, siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Ai fini del riscontro di tale specifico profilo di pericolosità c.d. generica, il tenore di vita costituisce dunque indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto. Esso deve essere ricostruito sulla base di precise circostanze, quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e all'utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi. Solo così è realmente possibile apprezzare l'incidenza di eventuali proventi di attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del soggetto candidato all'applicazione della misura (in termini, Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021, Capriati, Rv. 281128- 01). Quest'ultimo accertamento - come testualmente ammonisce Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888-02 - deve essere condotto in modo puntuale e rigoroso, muovendo da un'interpretazione «tesa ad estrarre dalla disposizione contenuti di [massima] tassatività descrittiva», tale da superare l'altrimenti rilevabile contrasto della disposizione stessa con i principi costituzionali «mantenendone inalterata la vigenza», sulla scia degli insegnamenti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. L'accertamento in discorso è stato viceversa del tutto omesso dalla decisione impugnata, che al riguardo non è pertanto conforme al modello legale. 4. L'ordinanza in epigrafe deve essere conseguentemente annullata, con rinvio alla medesima Corte di appello - in diversa composizione collegiale (Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253-01) - per rinnovata valutazione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo
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