CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 39647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento all'accertamento della falsità di quanto oggetto di testimonianza, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello. rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident