CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47142/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza dal Tribunale di Salerno del 10 gennaio 2023, pronunciata all'esito di rito abbreviato, che aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 496 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza e illogicità della motivazione in ordine al non riconoscimento della scriminante di cui all'art.51 cod. pen., è manifestamente infondato posto che integra il reato di cui all'art.496 la condotta dell'indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021 - dep. 07/02/2020, Rv. 282740); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, in cui si contesta l'illogicità della motivazione per aver negato il riconoscimento dell'ipotesi del delitto tentato, risulta manifestamente infondato dal momento che è sufficiente la dichiarazione di false generalità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per la consumazione del reato (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua genericità, in quanto attiene a profili di censura in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione utilizzando corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente mostra di non confrontarsi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso