CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le puntuali valutazioni spese nel pervenire alla conclusione del vizio parziale di mente riferibile all'imputato e nel confermare i tratti costituivi della ritenuta responsabilità per i fatti addotti), inadeguatamente contrastate dall'impugnazione che difetta di un puntuale ed effettivo confronto con la motivazione sottesa al provvedimento impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere este