CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1964
Cassazione n. 30284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2013 e 2014, evadendo le imposte IVA e Irpef. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità per l'anno 2013. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare contestando il dolo specifico. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice di merito ha evidenziato che l'IVA si inserisce in un sistema armonizzato di rilevanza sovranazionale, il cui funzionamento si fonda sulla completa tracciabilità delle fatture. Ne consegue che il dato documentale assume carattere essenziale e che l'eventuale esistenza di costi effettivamente sostenuti ma non documentati è irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile e dell'imposta evasa. Pur potendo il giudice valutare la documentazione prodotta dall'imputato per la prima volta nel corso del giudizio, resta imprescindibile il rispetto degli oneri documentali previsti dalla disciplina IVA. Su tali presupposti è stata ritenuta corretta la decisione di disattendere le conclusioni del consulente tecnico della difesa, il quale aveva ricostruito costi detraibili sulla base di acquisti presumibilmente effettuati "in nero" e stimati mediante la percentuale di ricarico sulle vendite, sicché i costi non contabilizzati non incidono né sulla determinazione dell'imponibile né sul calcolo della soglia di rilevanza penale. Quanto al secondo motivo, deve essere richiamata giurisprudenza ormai solida di Codesta Corte secondo cui la prova del dolo specifico di evasione in ipotesi di omessa dichiarazione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), specificandosi che gli specifici arresti giurisprudenziali impongono alli interprete un rigoroso vaglio giuridico al fine di evitare di identificare il dolo specifico di evasione, connotante il reato in disamina, con la pura e semplice consapevolezza dell' obbligo dichiarativo violato e dell' entità dell' imposta non dichiarata. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione, inferendolo dalla consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa, nonché dalla sistematica irregolarità della tenuta della contabilità, segnatamente, dall'omessa tenuta dei registri IVA degli acquisti e delle vendite, nonché dal reiterarsi della medesima condotta omissiva nelle annualità successive. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MLIA/r t 1 O AGO 2026 Tzti-NT7i¦..-,),T Tf‘ (311 rriT7T. 2