CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 02766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverse a sentenza dei 14/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato solo quanto alla pena quella del Tribunale capitolino, che ne aveva ritenuto la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta societaria patrimoniale e documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo d:i ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico - come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle rhgionice dei merito, chiedendo ala Corte regoiatrice un giudizio di fatto che non !e compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle rsultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri eh ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come. maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quei adottati dal giudice de 1 merito (Sez. 6, n. 5465 del 04111/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per altro il motivo è anche generico, perché non si confronta con gli elementi fattuali che comprovano il ruolo di amministratore di fatto, oltre che di diritto, quali l'incorporazione nella società della stessa impresa individuale dell'imputato, il suo essere stato socio e amministratore quasi fino alla fine, come pure la genericità delle dichiarazioni dello stesso imputato quanto alla sussistenza di un ulteriore e diverso amministratore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva - è per un verso inedito: infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Difatti in appello si chiedeva solo l'escussione del curatore, con il motivo ora in esame l'accertamento sulla identità dell'amministratore indicato come 'di fatto'. Per altro la doglianza è manifestamente infondata, perché consolidato è l'orientarnento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice cfl rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, dei dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 dei 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara harnmissibiie il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremiia euro in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso I 5 novembre 2025 Il consigli re estens