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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 42700/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 3 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 14 luglio 2020.

Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla persistente pericolosità sociale di Guastella, già condannato per gravi reati, quali quelli di associazione mafiosa, usura ed estorsione, non elisa, dalla regolare condotta serbata in costanza di detenzione né da diversi elementi, in ipotesi espressivi di una positiva evoluzione della personalità, che egli non ha neanche dedotto.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. vi) Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza si sia limitato a riproporre acriticamente le argomentazioni già svolte dal giudice di prima istanza, senza tener conto delle ampie considerazioni sviluppate con l'atto di appello.

Evidenzia di avere fruito della liberazione anticipata per tutto il periodo, superiore a dieci anni, in cui egli è stato ristretto in carcere, ciò che costituisce prova di partecipazione all'opera di rieducazione spiegata nei suoi confronti; elemento, questo, non oggetto di precedente valutazione.

Aggiunge che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza dell'Il giugno 2019, ha riconosciuto l'impossibilità della sua collaborazione con la giustizia in ragione dell'integrale accertamento dei fatti dei quali egli è stato protagonista, sì da escludere anche la mera possibilità di un suo nuovo inserimento nella cosca in cui egli ha, in passato, militato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati.

Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati.

Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nonnofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez.

U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350).

Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».

La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura.

In tale, situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).

Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza.

D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto.

A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza.4.

L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso in esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione e 6.700 euro di multa — inflittagli per aver fatto parte di un'associazione mafiosa dal novembre del 1997 al luglio del 2010 e per avere commesso numerosi reati di usura, estorsione, violenza privata, esercizio abusivo del credito, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ed intestazione fittizia di beni ed altre utilità — ha ritenuto, con ordinanza del 14 luglio 2020, l'attualità della sua pericolosità sociale.

Decorsi pochi mesi dall'avvio dell'esecuzione della misura di sicurezza, Guastella ha proposto istanza di revoca, fondata su circostanze di fatto già valutate all'atto della sua applicazione e costituite: dal buon comportamento serbato durante l'esecuzione della pena; dal riconoscimento, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'impossibilità della collaborazione in ordine alle vicende processuali che lo hanno interessato; dall'esigenza di meglio fronteggiare le necessità connesse alle precarie condizioni di salute della moglie.

Il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la richiesta sulla scorta di argomentazioni ineccepibili, a partire dal rilievo, coerente con la cornice ermeneutica sopra delineata, secondo cui l'invocata revoca anticipata postula l'apprezzamento della sussistenza, in positivo, dell'intervenuta rescissione del soggetto con l'ambiente criminale di appartenenza, ovvero della prova di una significativa evoluzione della sua personalità in direzione del rifiuto di logiche delinquenziali.

Ha buon gioco, sotto questo aspetto, il Tribunale di sorveglianza reggino nel segnalare come priva di decisivo rilievo resti la regolare condotta tenuta durante la detenzione — quantunque connotata dal riconoscimento della liberazione anticipata, che non equivale a presa d'atto di piena risocializzazione — ed a seguito della scarcerazione, evento che, peraltro, non è stato accompagnato, per quanto consta, dall'avvio di proficuo e risocializzante impegno lavorativo.

Del tutto ininfluente si rivela, poi, il dato connesso all'accertata impossibilità della collaborazione che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, non presuppone la disgregazione dell'organismo mafioso del quale Guastella è stato elemento di spicco.

Rebus sic stantibus, la decisione impugnata è stata, dunque, correttamente orientata dall'assenza di nova — la cui esistenza la parte non ha allegato né, tantomeno, dimostrato — idonei a superare, ad immediato ridosso della valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in esito all'espiazione della pena detentiva, il giudizio di persistente pericolosità sociale.Tale giudizio si incentra, infatti, sulle indicazioni tratte dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], sintomatico di uno stile di vita antisociale cui fa pendant la tendenziale stabilità dei legami con perniciosi ambienti di 'ndrangheta e, quindi, il concreto ed attuale pericolo di recidiva, che allo stato non è contraddetto, va conclusivamente ribadito, da elementi di sicuro segno positivo sufficienti a convincere della sua adesione a diversi e più accettabili modelli comportamentali.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 3 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 14 luglio 2020. Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla persistente pericolosità sociale di Guastella, già condannato per gravi reati, quali quelli di associazione mafiosa, usura ed estorsione, non elisa, dalla regolare condotta serbata in costanza di detenzione né da diversi elementi, in ipotesi espressivi di una positiva evoluzione della personalità, che egli non ha neanche dedotto. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. vi) Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza si sia limitato a riproporre acriticamente le argomentazioni già svolte dal giudice di prima istanza, senza tener conto delle ampie considerazioni sviluppate con l'atto di appello. Evidenzia di avere fruito della liberazione anticipata per tutto il periodo, superiore a dieci anni, in cui egli è stato ristretto in carcere, ciò che costituisce prova di partecipazione all'opera di rieducazione spiegata nei suoi confronti; elemento, questo, non oggetto di precedente valutazione. Aggiunge che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza dell'Il giugno 2019, ha riconosciuto l'impossibilità della sua collaborazione con la giustizia in ragione dell'integrale accertamento dei fatti dei quali egli è stato protagonista, sì da escludere anche la mera possibilità di un suo nuovo inserimento nella cosca in cui egli ha, in passato, militato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986). 3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati. Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nonnofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350). Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose». La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.). Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza. D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto. A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza.4. L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso in esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione e 6.700 euro di multa — inflittagli per aver fatto parte di un'associazione mafiosa dal novembre del 1997 al luglio del 2010 e per avere commesso numerosi reati di usura, estorsione, violenza privata, esercizio abusivo del credito, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ed intestazione fittizia di beni ed altre utilità — ha ritenuto, con ordinanza del 14 luglio 2020, l'attualità della sua pericolosità sociale. Decorsi pochi mesi dall'avvio dell'esecuzione della misura di sicurezza, Guastella ha proposto istanza di revoca, fondata su circostanze di fatto già valutate all'atto della sua applicazione e costituite: dal buon comportamento serbato durante l'esecuzione della pena; dal riconoscimento, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'impossibilità della collaborazione in ordine alle vicende processuali che lo hanno interessato; dall'esigenza di meglio fronteggiare le necessità connesse alle precarie condizioni di salute della moglie. Il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la richiesta sulla scorta di argomentazioni ineccepibili, a partire dal rilievo, coerente con la cornice ermeneutica sopra delineata, secondo cui l'invocata revoca anticipata postula l'apprezzamento della sussistenza, in positivo, dell'intervenuta rescissione del soggetto con l'ambiente criminale di appartenenza, ovvero della prova di una significativa evoluzione della sua personalità in direzione del rifiuto di logiche delinquenziali. Ha buon gioco, sotto questo aspetto, il Tribunale di sorveglianza reggino nel segnalare come priva di decisivo rilievo resti la regolare condotta tenuta durante la detenzione — quantunque connotata dal riconoscimento della liberazione anticipata, che non equivale a presa d'atto di piena risocializzazione — ed a seguito della scarcerazione, evento che, peraltro, non è stato accompagnato, per quanto consta, dall'avvio di proficuo e risocializzante impegno lavorativo. Del tutto ininfluente si rivela, poi, il dato connesso all'accertata impossibilità della collaborazione che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, non presuppone la disgregazione dell'organismo mafioso del quale Guastella è stato elemento di spicco. Rebus sic stantibus, la decisione impugnata è stata, dunque, correttamente orientata dall'assenza di nova — la cui esistenza la parte non ha allegato né, tantomeno, dimostrato — idonei a superare, ad immediato ridosso della valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in esito all'espiazione della pena detentiva, il giudizio di persistente pericolosità sociale.Tale giudizio si incentra, infatti, sulle indicazioni tratte dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], sintomatico di uno stile di vita antisociale cui fa pendant la tendenziale stabilità dei legami con perniciosi ambienti di 'ndrangheta e, quindi, il concreto ed attuale pericolo di recidiva, che allo stato non è contraddetto, va conclusivamente ribadito, da elementi di sicuro segno positivo sufficienti a convincere della sua adesione a diversi e più accettabili modelli comportamentali. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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