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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25042/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnnamaria Agosto-ricorrente-controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.4273/2024 depositata il 18/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/20261) Con distinti atti di citazione, notificato il primo a [OSCURATO:PERSONA] e alMinistero della Economia e Finanze in data 13/2/2019 e il secondo in data7/5/2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Giudice di Pace di Arienzo,riferendo di aver acquistato in data 18/6/2001 due buoni postali a terminedel valore di €.500,00 cadauno, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilasciato almomento della sottoscrizione alcuna informazione circa la durata del titoloe la sua scadenza, né aveva consegnato il foglio informativo, che taleinformazione circa la data di scadenza non era presente nemmeno sulbuono postale, sul cui retro non era apposta alcuna dicitura, condizione otimbro, che essa nel gennaio 2019 aveva chiesto all’ufficio postale ilrimborso dei buoni, che però le era stata opposta la loro prescrizione, cheera evidente che dalla mancanza di informazioni circa la data di scadenzadel buono derivava che non era in alcun modo possibile stabilire concertezza la decorrenza della prescrizione e che l’omessa e fuorvianteinformazione le aveva arrecato un grave pregiudizio.L’attrice concludeva chiedendo che fosse accertato che dalla totaleassenza di indicazione sul retro del buono postale del numero serialederivava che tale buono non era da considerarsi prescritto e che parteconvenuta fosse condannata a pagare la somma di €. 1.687,47, oltreinteressi.[OSCURATO:PERSONA] spa, costituendosi, replicava che il buono postaleapparteneva alla serie a termine AA2, con vigenza dal 14/4/2001 al22/10/2001, le cui condizioni e rendimenti (pari al 35% del capitaleinvestito, al compimento del settimo anno dalla data di emissione) eranostati stabiliti con il D.M. del 29/3/2001, che il [OSCURATO:PERSONA] era statoconsegnato al cliente, che il buono era scaduto il 18/6/2008 e si eraprescritto dal 19/6/2018, per come previsto dall’art. 8 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], che i singoli D.M. istitutivi delle serie di BFP integravano exart. 1339 c.c. il contenuto dei titoli e che gli obblighi informativi eranostati assolti tramite le pubblicazione del D.M. sulla G.U., nonché a mezzoNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026di affissione di informativa presso gli uffici postali e che, comunque, suibuoni era riportata la dicitura “a termine”, nonché la serie di riferimento,per cui la prescrizione era decorsa per inerzia del titolare nell’informarsisul termine di scadenza.Il MEF si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto dilegittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Arienzo, riuniti i due giudizi, con sentenzapubblicata il 12/10/2021, da un lato ha dichiarato la carenza dilegittimazione passiva del MEF, dall’altro ha accolto la domanda dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di €. 1.000, oltre interessi, osservando che nonera intervenuta prescrizione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito ledovute indicazioni sulle caratteristiche dell’investimento effettuatodall’attrice e pertanto il beneficiario non era stato posto in condizione diverificare la scadenza e conseguentemente il termine di prescrizione.Osservava anche che la convenuta Poste non aveva fornito prova di averconsegnato il foglio informativo all’attrice.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, affermando cheil diritto al rimborso si era irrimediabilmente prescritto per inerzia dellatitolare del buono ― che avrebbe potuto reperire le informazioni sullascadenza dei titoli in quanto regolarmente pubblicate sulla G.U. ―, chenon sussisteva alcuna violazione del principio di affidamento, che i BFPerano meri documenti di legittimazione, che i D.M. di riferimentointegravano il contenuto del buono, sul quale era peraltro riportatachiaramente la natura a termine dell'investimento, oltre a non essereprovata la mancata consegna del foglio informativo.Il MEF chiedeva che fosse accertato il passaggio in giudicato dellapronuncia di primo grado circa il suo difetto di legittimazione passiva.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello,rilevando che la questione da trattare in appello riguardava la conoscibilitàNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026della scadenza dei BFP di classe AA2 e della conseguente decorrenza deltermine di prescrizione.Il Tribunale, in particolare, richiamato il D.M.

Tesoro del 19/12/2000,regolante le condizioni generali di emissione di BFP e l’emissione di duenuove serie di buoni (specialmente gli artt. 3 e 6, che prevedono laconsegna del titolo e del foglio informativo, e l’art. 8, che fa decorrere laprescrizione dalla data di scadenza del titolo), e il D.M.

Tesoro 29/3/2001(che prevede le condizioni di emissione della serie AA2 di BFP, disponendoche possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo aquello di emissione), ha osservato che dagli atti di causa risulta che [OSCURATO:SOCIETA], sul quale grava l’onere della prova, non aveva dimostrato laconsegna del [OSCURATO:PERSONA], che questa consegna deve essereconsiderata come fase necessaria per rendere le dovute informazioni sultitolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesseinformazioni possano essere acquisite per mezzo del provvedimentonormativo alla base dell’emissione, che la mancata consegna del FIAcomporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tral’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenzadel buono, che non rileva neppure la circostanza che sullo stesso vengaapposta, come nel caso di specie, una generica scritta “a termine”, daconsiderarsi vaga e non indicativa, in concreto, del limite temporale apartire dal quale, oppure entro il quale, azionare il diritto al rimborso, eche il buono postale non reca alcuna indicazione sulla durata e sullascadenza dell’investimento, caratteristiche rinvenibili nel solo foglioinformativo.Il Tribunale ha altresì osservato che, d’altro canto, non può ritenersiincombente sul risparmiatore un onere di attivazione per verificare lascadenza del buono ed il conseguente termine di prescrizione, e harichiamato la decisione dell’AGCM, che con il provvedimento n. 30346 del2022 aveva valutato i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione checaratterizzano i buoni fruttiferi postali e aveva riscontrato la commissionedi pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice delconsumo.Il Tribunale ha concluso rilevando la responsabilità dell’appellante cheaveva contravvenuto agli obblighi di informazione ad essa demandati, conconseguente risarcimento del danno pari al mancato rimborso del titoloacquistato dall’odierno appellato.Ha inoltre ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza relativoal difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle2) Con ricorso notificato 19/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo quattromotivi di impugnazione.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La ricorrente riferisce di aver notificato il ricorso anche al MEF ai solifini della regolare integrità del contraddittorio, senza formulare alcunadomanda nei suoi confronti e prestando acquiescenza al solo capo dellasentenza che ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.Il MEF si è costituito al solo fine di evidenziare come esso sia allo statoprivo della qualità di parte e che, come tale, debba essere tenuto indenneda eventuali condanne al pagamento delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) In primo luogo, viene respinta l’eccezione, sollevata dalla partecontroricorrente, di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 365c.p.c. e dell’art. 83 c.p.c., perché la procura speciale rilasciata al difensoredi parte ricorrente a margine del ricorso reca come luogo di sottoscrizione”Roma” e come data l’”[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, mentre il ricorso reca come luogo diredazione “Catanzaro-Roma” e come data il “16/5/2025”, per cui sarebbeNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026invalida la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso percassazione e in luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo,della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di unodegli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione delprocuratore deve essere contestuale all’atto cui la procura si riferisce.L’accezione è infondata perché, secondo questa Corte, “in tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativoconferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a talfine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediantestrumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedentealla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivoalla notificazione del ricorso stesso” (Cass. civ., sez.

II, 12/05/2025, n.12628; Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2075).2) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento al D.M.

Economia e Finanza del9/3/2001, al D.M.

Tesoro del 19/12/2000, agli artt. 1339 c.c., 1218 e1227 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenutoinfondata l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso del buono eosserva che il Tribunale è incorso in errore non tenendo in considerazioneche a norma degli articoli dei citati D.M. la scadenza propria della serie alsettimo anno dell’investimento, per come previsto dal D.M. 29/3/2001istitutivo della serie speciale a termine AA2, segna il dies a quo deltermine di prescrizione che il sottoscrittore è tenuto a conoscere, inquanto consacrato nel D.M. di riferimento della serie di appartenenza enon già nel foglio informativo, che si limita a riprodurre dei dati che giàsono contenuti nel provvedimento ministeriale regolarmente pubblicatosulla Gazzetta ufficiale e negli avvisi affissi negli uffici postali.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Osserva inoltre che i BFP non sono titoli di credito, ma documenti dilegittimazione, integrati dalle disposizioni dei D.M. ai sensi dell’art. 1339c.c., e che non è applicabile la disciplina di tutela dei consumatoricaratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o dallaimposizione di obblighi informativi personalizzati.Nega, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nella responsabilitàcontrattuale per violazione degli obblighi informativi e afferma checomunque sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 1227 c.c. e chedunque il mancato rimborso del buono non deriva da un inadempimento diPoste Italiane, bensì dalla intervenuta prescrizione del diritto di credito,imputabile esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore, che ha atteso anniprima di attivarsi per riscuotere il titolo, pur risultando impressa sullostesso la dicitura “a termine”, significativa di una scadenzadell’investimento.Il motivo è fondato.2.1) In primo luogo, si respinge l’eccezione di inammissibilità sollevatadalla parte controricorrente, secondo la quale la ricorrente avrebbelamentato una erronea ricognizione dei fatti operata dal Giudice di merito,laddove lo stesso ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamenteadempiuto al dovere di informativa.Si osserva, infatti, che il primo motivo di ricorso contiene una chiaracensura per violazione di legge (normativa primaria e secondaria) e nonuna contestazione circa la insindacabile valutazione degli elementiprobatori in atti.Si respinge anche la contestazione della parte controricorrente circa lamancata produzione dei D.M. su citati, ritenuti meri atti ammnistrativi peri quai non vale il principio iura novit curia, considerato che tali D.M.costituiscono invece atti amministrativi che integrano i precetti normatividi rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadroregolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice aNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curiasancito dall'art. 113 c.p.c. (si veda, per es., il caso analogo dei D.M. dirilevazione di tassi usurari, Cass. civ., sez.

I, 2/12/2025, n. 31422; Cass.civ., civile sez.

I, 23/06/2026, n. 21275).2.2) Venendo al motivo, si aderisce all’orientamento ormai assunto inmodo costante da questa Corte, secondo cui non può essere attribuito aPoste Italiane alcun comportamento inadempiente, perché sul buono eraapposta l’indicazione della serie e la dicitura “a termine” e sulla G.U. eranopubblicati i D.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni eriportate le caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi perinformazioni agli uffici postali (dove deve sempre essere affisso avvisocirca i termini prescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutividelle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilquale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deiNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez.

I, 18/02/2026, n. 3686; si vedano anche, per es.: Cass. civ., sez.

I,02/03/2026, n. 4653; Cass. civ., sez.

I, 12/03/2026, n. 5578).2.3) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con ilD.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre seriedi BFP, come quella qui oggetto di causa: buoni postali a termine, setteanni, serie AA2, con vigenza dal 14/4/2001 al 22/10/2001, emessi aseguito di D.M. 29/3/2001), ha affrontato il tema dell’asseritaresponsabilità da inadempimento contrattuale della società ricorrente pernon aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comestabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale.

Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento aNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000).

Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "...

Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza.

Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallasopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.

Atale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez.

U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez.

U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).

I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito.

Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoagevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie.

Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineaNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M.

Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M.

Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateportate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizioneNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzadi un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa.

Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, oNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026no, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.2.4) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026),all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglioinformativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCM adottatonell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R.

Lazio consentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15916, il quale ha accertato che detta societàaveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase dicollocamento dei buoni, per omissione di informazioni.Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risultaessere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale dellascorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di unaspecifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autoritàgarante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza dellacompetenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative inmateria contrattuale.Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condottacomplessiva osservata da [OSCURATO:PERSONA] spa prima e dopo la conclusionedel contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancataconsegna del foglio informativo.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell’AGCM rilevano sul pianodel rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest’ultimorispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte delprofessionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio eimplicante l’allegazione della qualità di consumatore e l’individuazione diuna causa petendi delle domande di risarcimento danni, connessa allatutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratiche commercialiscorrette, che è estranea al presente giudizio.2.5) Né rileva l’osservazione secondo la quale la controricorrentesostiene che sui buoni in esame non fosse neppure indicata la “serie” diappartenenza del titolo.Si nota che la controricorrente ha esposto tale contestazione già nelleconclusioni dell’atto di citazione in primo grado (v. pag. 4 del ricorso diPoste Italiane e pag. 3 del controricorso), che [OSCURATO:PERSONA] avevareplicato, nella comparsa di costituzione in primo grado, che, invece, sultitolo era riportata la dicitura “a termine”, nonché la serie di riferimento(pag. 5 del ricorso in cassazione) e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, nel ricostruire e giudicare sui fatti, ha rilevato che il buono postalein esame non recava alcuna indicazione sulla durata e sulla scadenzadell’investimento (senza dire che non vi fosse l’indicazione della serie diappartenenza del titolo), non ha ritenuto che le indicazioni del buono nonpermettessero di risalire al provvedimento normativo di emissione e allecondizioni nel medesimo riportate (cita anzi la serie AA2 e la durata disette anni del titolo, pag. 3 della sentenza), e imposta la propria ratiodecidendi non sull’assenza dell’indicazione della serie sul buono postale esull’impossibilità di risalire al provvedimento normativo di emissione, masull’insufficienza del fatto che le informazioni possano essere acquisite datale provvedimento, invece che dal FIA (pag. 3 della sentenza).Si ritiene, pertanto, che la contestazione della controricorrente circa lamancata indicazione sul buono postale dell’indicazione della serie diNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026appartenenza costituisca elemento di fatto negato dalla parte ricorrente eimplicitamente escluso dal Giudice di secondo grado, per cui si tratta diindagine di fatto non deducibile in sede di legittimità.2.6) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, i buonioggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabiliper causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non haesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che ildiritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (comeprevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmenoastrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue anche l’inconfigurabilità di una responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall’estinzione del diritto al rimborsodei BFP.3) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e fasaapplicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente sostiene di aver consegnato alla titolare dei buoni inesame il [OSCURATO:PERSONA], che l’onere della prova non grava su di essa,che la controparte non ha offerto alcuna prova sulla mancata consegna deldieci anni.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.4) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 c.c., in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato chenon poteva considerarsi decorso il termine di prescrizione a fronte dellamancata conoscenza del termine di scadenza per violazione degli obblighiNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026informativi e che il diritto al rimborso non poteva considerarsi prescritto,sulla scadenza dell’investimento.Il motivo è inammissibile, perché nella sentenza impugnata non èpresente una ratio decidendi collegata al mancato decorso del termine diprescrizione a causa dell’omessa consegna del FIA.5) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 11, co. 1, preleggi”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver richiamato ilprovvedimento dell’AGCM sulle pratiche commerciali scorrette, ex art. 21e 22 [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state commesse da [OSCURATO:PERSONA] violazione degli obblighi informativi, sostenendo che, invece, dettapronuncia non appare applicabile al caso in esame, posto che il Codice delConsumo è in vigore dal 2005, dunque successivamente alla sottoscrizionedei buoni, e non potendo comunque essere assimilata l’emissione deibuoni postali fruttiferi alla raccolta del risparmio da parte delle Banche.Si richiama quanto sopra argomentato riguardo al provvedimentodell’AGCM e si rileva che comunque il motivo è inammissibile, perché ilrichiamo a detto provvedimento non ha costituito ratio fondante delladecisione d’appello.6) Il ricorso va, pertanto, accolto (accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, inammissibili il terzo e il quarto motivo).Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti (compresoNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026il Ministero dell’Economia e delle Finanze), tenuto conto dell'eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, inproposito, di specifici precedenti di legittimità prima della formazionedell’orientamento sopra indicato.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo di impugnazione (assorbito il secondo,inammissibili il terzo e il quarto motivo).Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi meritoe quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnnamaria Agosto-ricorrente-controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.4273/2024 depositata il 18/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/20261) Con distinti atti di citazione, notificato il primo a [OSCURATO:PERSONA] e alMinistero della Economia e Finanze in data 13/2/2019 e il secondo in data7/5/2019, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Giudice di Pace di Arienzo,riferendo di aver acquistato in data 18/6/2001 due buoni postali a terminedel valore di €.500,00 cadauno, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilasciato almomento della sottoscrizione alcuna informazione circa la durata del titoloe la sua scadenza, né aveva consegnato il foglio informativo, che taleinformazione circa la data di scadenza non era presente nemmeno sulbuono postale, sul cui retro non era apposta alcuna dicitura, condizione otimbro, che essa nel gennaio 2019 aveva chiesto all’ufficio postale ilrimborso dei buoni, che però le era stata opposta la loro prescrizione, cheera evidente che dalla mancanza di informazioni circa la data di scadenzadel buono derivava che non era in alcun modo possibile stabilire concertezza la decorrenza della prescrizione e che l’omessa e fuorvianteinformazione le aveva arrecato un grave pregiudizio.L’attrice concludeva chiedendo che fosse accertato che dalla totaleassenza di indicazione sul retro del buono postale del numero serialederivava che tale buono non era da considerarsi prescritto e che parteconvenuta fosse condannata a pagare la somma di €. 1.687,47, oltreinteressi.[OSCURATO:PERSONA] spa, costituendosi, replicava che il buono postaleapparteneva alla serie a termine AA2, con vigenza dal 14/4/2001 al22/10/2001, le cui condizioni e rendimenti (pari al 35% del capitaleinvestito, al compimento del settimo anno dalla data di emissione) eranostati stabiliti con il D.M. del 29/3/2001, che il [OSCURATO:PERSONA] era statoconsegnato al cliente, che il buono era scaduto il 18/6/2008 e si eraprescritto dal 19/6/2018, per come previsto dall’art. 8 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], che i singoli D.M. istitutivi delle serie di BFP integravano exart. 1339 c.c. il contenuto dei titoli e che gli obblighi informativi eranostati assolti tramite le pubblicazione del D.M. sulla G.U., nonché a mezzoNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026di affissione di informativa presso gli uffici postali e che, comunque, suibuoni era riportata la dicitura “a termine”, nonché la serie di riferimento,per cui la prescrizione era decorsa per inerzia del titolare nell’informarsisul termine di scadenza.Il MEF si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto dilegittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Arienzo, riuniti i due giudizi, con sentenzapubblicata il 12/10/2021, da un lato ha dichiarato la carenza dilegittimazione passiva del MEF, dall’altro ha accolto la domanda dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di €. 1.000, oltre interessi, osservando che nonera intervenuta prescrizione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito ledovute indicazioni sulle caratteristiche dell’investimento effettuatodall’attrice e pertanto il beneficiario non era stato posto in condizione diverificare la scadenza e conseguentemente il termine di prescrizione.Osservava anche che la convenuta Poste non aveva fornito prova di averconsegnato il foglio informativo all’attrice.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, affermando cheil diritto al rimborso si era irrimediabilmente prescritto per inerzia dellatitolare del buono ― che avrebbe potuto reperire le informazioni sullascadenza dei titoli in quanto regolarmente pubblicate sulla G.U. ―, chenon sussisteva alcuna violazione del principio di affidamento, che i BFPerano meri documenti di legittimazione, che i D.M. di riferimentointegravano il contenuto del buono, sul quale era peraltro riportatachiaramente la natura a termine dell'investimento, oltre a non essereprovata la mancata consegna del foglio informativo.Il MEF chiedeva che fosse accertato il passaggio in giudicato dellapronuncia di primo grado circa il suo difetto di legittimazione passiva.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello,rilevando che la questione da trattare in appello riguardava la conoscibilitàNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026della scadenza dei BFP di classe AA2 e della conseguente decorrenza deltermine di prescrizione.Il Tribunale, in particolare, richiamato il D.M. Tesoro del 19/12/2000,regolante le condizioni generali di emissione di BFP e l’emissione di duenuove serie di buoni (specialmente gli artt. 3 e 6, che prevedono laconsegna del titolo e del foglio informativo, e l’art. 8, che fa decorrere laprescrizione dalla data di scadenza del titolo), e il D.M. Tesoro 29/3/2001(che prevede le condizioni di emissione della serie AA2 di BFP, disponendoche possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo aquello di emissione), ha osservato che dagli atti di causa risulta che [OSCURATO:SOCIETA], sul quale grava l’onere della prova, non aveva dimostrato laconsegna del [OSCURATO:PERSONA], che questa consegna deve essereconsiderata come fase necessaria per rendere le dovute informazioni sultitolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesseinformazioni possano essere acquisite per mezzo del provvedimentonormativo alla base dell’emissione, che la mancata consegna del FIAcomporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tral’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenzadel buono, che non rileva neppure la circostanza che sullo stesso vengaapposta, come nel caso di specie, una generica scritta “a termine”, daconsiderarsi vaga e non indicativa, in concreto, del limite temporale apartire dal quale, oppure entro il quale, azionare il diritto al rimborso, eche il buono postale non reca alcuna indicazione sulla durata e sullascadenza dell’investimento, caratteristiche rinvenibili nel solo foglioinformativo.Il Tribunale ha altresì osservato che, d’altro canto, non può ritenersiincombente sul risparmiatore un onere di attivazione per verificare lascadenza del buono ed il conseguente termine di prescrizione, e harichiamato la decisione dell’AGCM, che con il provvedimento n. 30346 del2022 aveva valutato i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione checaratterizzano i buoni fruttiferi postali e aveva riscontrato la commissionedi pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice delconsumo.Il Tribunale ha concluso rilevando la responsabilità dell’appellante cheaveva contravvenuto agli obblighi di informazione ad essa demandati, conconseguente risarcimento del danno pari al mancato rimborso del titoloacquistato dall’odierno appellato.Ha inoltre ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza relativoal difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle2) Con ricorso notificato 19/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo quattromotivi di impugnazione.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La ricorrente riferisce di aver notificato il ricorso anche al MEF ai solifini della regolare integrità del contraddittorio, senza formulare alcunadomanda nei suoi confronti e prestando acquiescenza al solo capo dellasentenza che ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.Il MEF si è costituito al solo fine di evidenziare come esso sia allo statoprivo della qualità di parte e che, come tale, debba essere tenuto indenneda eventuali condanne al pagamento delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) In primo luogo, viene respinta l’eccezione, sollevata dalla partecontroricorrente, di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 365c.p.c. e dell’art. 83 c.p.c., perché la procura speciale rilasciata al difensoredi parte ricorrente a margine del ricorso reca come luogo di sottoscrizione”Roma” e come data l’”[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, mentre il ricorso reca come luogo diredazione “Catanzaro-Roma” e come data il “16/5/2025”, per cui sarebbeNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026invalida la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso percassazione e in luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo,della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di unodegli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione delprocuratore deve essere contestuale all’atto cui la procura si riferisce.L’accezione è infondata perché, secondo questa Corte, “in tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativoconferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a talfine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediantestrumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedentealla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivoalla notificazione del ricorso stesso” (Cass. civ., sez. II, 12/05/2025, n.12628; Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2075).2) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento al D.M. Economia e Finanza del9/3/2001, al D.M. Tesoro del 19/12/2000, agli artt. 1339 c.c., 1218 e1227 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenutoinfondata l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso del buono eosserva che il Tribunale è incorso in errore non tenendo in considerazioneche a norma degli articoli dei citati D.M. la scadenza propria della serie alsettimo anno dell’investimento, per come previsto dal D.M. 29/3/2001istitutivo della serie speciale a termine AA2, segna il dies a quo deltermine di prescrizione che il sottoscrittore è tenuto a conoscere, inquanto consacrato nel D.M. di riferimento della serie di appartenenza enon già nel foglio informativo, che si limita a riprodurre dei dati che giàsono contenuti nel provvedimento ministeriale regolarmente pubblicatosulla Gazzetta ufficiale e negli avvisi affissi negli uffici postali.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Osserva inoltre che i BFP non sono titoli di credito, ma documenti dilegittimazione, integrati dalle disposizioni dei D.M. ai sensi dell’art. 1339c.c., e che non è applicabile la disciplina di tutela dei consumatoricaratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o dallaimposizione di obblighi informativi personalizzati.Nega, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nella responsabilitàcontrattuale per violazione degli obblighi informativi e afferma checomunque sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 1227 c.c. e chedunque il mancato rimborso del buono non deriva da un inadempimento diPoste Italiane, bensì dalla intervenuta prescrizione del diritto di credito,imputabile esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore, che ha atteso anniprima di attivarsi per riscuotere il titolo, pur risultando impressa sullostesso la dicitura “a termine”, significativa di una scadenzadell’investimento.Il motivo è fondato.2.1) In primo luogo, si respinge l’eccezione di inammissibilità sollevatadalla parte controricorrente, secondo la quale la ricorrente avrebbelamentato una erronea ricognizione dei fatti operata dal Giudice di merito,laddove lo stesso ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamenteadempiuto al dovere di informativa.Si osserva, infatti, che il primo motivo di ricorso contiene una chiaracensura per violazione di legge (normativa primaria e secondaria) e nonuna contestazione circa la insindacabile valutazione degli elementiprobatori in atti.Si respinge anche la contestazione della parte controricorrente circa lamancata produzione dei D.M. su citati, ritenuti meri atti ammnistrativi peri quai non vale il principio iura novit curia, considerato che tali D.M.costituiscono invece atti amministrativi che integrano i precetti normatividi rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadroregolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice aNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curiasancito dall'art. 113 c.p.c. (si veda, per es., il caso analogo dei D.M. dirilevazione di tassi usurari, Cass. civ., sez. I, 2/12/2025, n. 31422; Cass.civ., civile sez. I, 23/06/2026, n. 21275).2.2) Venendo al motivo, si aderisce all’orientamento ormai assunto inmodo costante da questa Corte, secondo cui non può essere attribuito aPoste Italiane alcun comportamento inadempiente, perché sul buono eraapposta l’indicazione della serie e la dicitura “a termine” e sulla G.U. eranopubblicati i D.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni eriportate le caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi perinformazioni agli uffici postali (dove deve sempre essere affisso avvisocirca i termini prescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutividelle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilquale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deiNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez. I, 18/02/2026, n. 3686; si vedano anche, per es.: Cass. civ., sez. I,02/03/2026, n. 4653; Cass. civ., sez. I, 12/03/2026, n. 5578).2.3) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con ilD.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre seriedi BFP, come quella qui oggetto di causa: buoni postali a termine, setteanni, serie AA2, con vigenza dal 14/4/2001 al 22/10/2001, emessi aseguito di D.M. 29/3/2001), ha affrontato il tema dell’asseritaresponsabilità da inadempimento contrattuale della società ricorrente pernon aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comestabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento aNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "... Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallasopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. Atale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoagevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineaNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M. Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateportate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizioneNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzadi un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, oNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026no, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.2.4) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026),all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglioinformativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCM adottatonell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio consentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15916, il quale ha accertato che detta societàaveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase dicollocamento dei buoni, per omissione di informazioni.Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risultaessere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale dellascorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di unaspecifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autoritàgarante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza dellacompetenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative inmateria contrattuale.Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condottacomplessiva osservata da [OSCURATO:PERSONA] spa prima e dopo la conclusionedel contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancataconsegna del foglio informativo.Numero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell’AGCM rilevano sul pianodel rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest’ultimorispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte delprofessionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio eimplicante l’allegazione della qualità di consumatore e l’individuazione diuna causa petendi delle domande di risarcimento danni, connessa allatutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratiche commercialiscorrette, che è estranea al presente giudizio.2.5) Né rileva l’osservazione secondo la quale la controricorrentesostiene che sui buoni in esame non fosse neppure indicata la “serie” diappartenenza del titolo.Si nota che la controricorrente ha esposto tale contestazione già nelleconclusioni dell’atto di citazione in primo grado (v. pag. 4 del ricorso diPoste Italiane e pag. 3 del controricorso), che [OSCURATO:PERSONA] avevareplicato, nella comparsa di costituzione in primo grado, che, invece, sultitolo era riportata la dicitura “a termine”, nonché la serie di riferimento(pag. 5 del ricorso in cassazione) e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, nel ricostruire e giudicare sui fatti, ha rilevato che il buono postalein esame non recava alcuna indicazione sulla durata e sulla scadenzadell’investimento (senza dire che non vi fosse l’indicazione della serie diappartenenza del titolo), non ha ritenuto che le indicazioni del buono nonpermettessero di risalire al provvedimento normativo di emissione e allecondizioni nel medesimo riportate (cita anzi la serie AA2 e la durata disette anni del titolo, pag. 3 della sentenza), e imposta la propria ratiodecidendi non sull’assenza dell’indicazione della serie sul buono postale esull’impossibilità di risalire al provvedimento normativo di emissione, masull’insufficienza del fatto che le informazioni possano essere acquisite datale provvedimento, invece che dal FIA (pag. 3 della sentenza).Si ritiene, pertanto, che la contestazione della controricorrente circa lamancata indicazione sul buono postale dell’indicazione della serie diNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026appartenenza costituisca elemento di fatto negato dalla parte ricorrente eimplicitamente escluso dal Giudice di secondo grado, per cui si tratta diindagine di fatto non deducibile in sede di legittimità.2.6) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, i buonioggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabiliper causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non haesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che ildiritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (comeprevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmenoastrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue anche l’inconfigurabilità di una responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall’estinzione del diritto al rimborsodei BFP.3) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e fasaapplicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente sostiene di aver consegnato alla titolare dei buoni inesame il [OSCURATO:PERSONA], che l’onere della prova non grava su di essa,che la controparte non ha offerto alcuna prova sulla mancata consegna deldieci anni.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.4) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 c.c., in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato chenon poteva considerarsi decorso il termine di prescrizione a fronte dellamancata conoscenza del termine di scadenza per violazione degli obblighiNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026informativi e che il diritto al rimborso non poteva considerarsi prescritto,sulla scadenza dell’investimento.Il motivo è inammissibile, perché nella sentenza impugnata non èpresente una ratio decidendi collegata al mancato decorso del termine diprescrizione a causa dell’omessa consegna del FIA.5) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 11, co. 1, preleggi”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver richiamato ilprovvedimento dell’AGCM sulle pratiche commerciali scorrette, ex art. 21e 22 [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state commesse da [OSCURATO:PERSONA] violazione degli obblighi informativi, sostenendo che, invece, dettapronuncia non appare applicabile al caso in esame, posto che il Codice delConsumo è in vigore dal 2005, dunque successivamente alla sottoscrizionedei buoni, e non potendo comunque essere assimilata l’emissione deibuoni postali fruttiferi alla raccolta del risparmio da parte delle Banche.Si richiama quanto sopra argomentato riguardo al provvedimentodell’AGCM e si rileva che comunque il motivo è inammissibile, perché ilrichiamo a detto provvedimento non ha costituito ratio fondante delladecisione d’appello.6) Il ricorso va, pertanto, accolto (accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, inammissibili il terzo e il quarto motivo).Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti (compresoNumero registro generale 10406/2025Numero sezionale 3014/2026Numero di raccolta generale 25042/2026Data pubblicazione 06/09/2026il Ministero dell’Economia e delle Finanze), tenuto conto dell'eterogeneitàdelle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questionegiuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, inproposito, di specifici precedenti di legittimità prima della formazionedell’orientamento sopra indicato. P.Q.MLa Corte accoglie il primo di impugnazione (assorbito il secondo,inammissibili il terzo e il quarto motivo).Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi meritoe quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris