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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18657/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 16 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 16 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 ap
Sentenza Cassazione n. 18657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris