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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08928/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01SOWNU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale valorizzando la gravità del reato e i precedenti specifici dell'imputato, ed è generico poiché non espone le ragioni di fatto a sostegno del vizio dedotto; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità ,0 è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto e invocando una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti, Non consentite in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo con cui lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al diniego di una perizia grafologica, è manifestamente infondato poiché non solo la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01) ma va rilevato che l'accertamento richiesto risulta superfluo e non decisivo ai fini della prova del coinvolgimento del ricorrente; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~o in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01SOWNU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui lamenta il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale valorizzando la gravità del reato e i precedenti specifici dell'imputato, ed è generico poiché non espone le ragioni di fatto a sostegno del vizio dedotto; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità ,0 è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto e invocando una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti, Non consentite in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo con cui lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al diniego di una perizia grafologica, è manifestamente infondato poiché non solo la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01) ma va rilevato che l'accertamento richiesto risulta superfluo e non decisivo ai fini della prova del coinvolgimento del ricorrente; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente confermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~o in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere est
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