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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:924
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0002

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 24 ottobre 2024 ( 1 ) Causa C‑2/23 FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co.

KG, S AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Accesso al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza – Limiti all’uso di prove e informazioni incluse in un siffatto fascicolo nell’ambito di un procedimento penale – Dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione – Cooperazione tra autorità nazionali»

I. Introduzione

1. In passato, il diritto della concorrenza dell’Unione non contemplava alcuna norma comune in materia di trattamento favorevole (o clemenza) o che disciplinasse il diritto di accesso ai documenti relativi a un procedimento di trattamento favorevole.

Di conseguenza, l’accesso ai fascicoli delle autorità nazionali garanti della concorrenza (in prosieguo: le «ANC») era disciplinato dal diritto nazionale e, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, non esistevano disposizioni vincolanti specificamente concepite per le esigenze del diritto della concorrenza ( 2 ).

Competeva, quindi, agli [OSCURATO:PERSONA] membri applicare le pertinenti norme nazionali nel rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza ( 3 ).

2. La direttiva 2014/104/UE ( 4 ) e, successivamente, la direttiva (UE) 2019/1 ( 5 ) hanno modificato detta situazione.

Il legislatore dell’Unione ha scelto di non seguire pienamente la strada aperta dalla Corte nella sua giurisprudenza.

Le disposizioni contenute in dette direttive quanto alla concessione dell’accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione (in prosieguo: i «documenti rientranti nella lista nera») sono infatti più restrittive di quelle rinvenibili nella giurisprudenza della Corte ( 6 ).

3. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella presente causa mirano a chiarire la portata della protezione concessa dal diritto dell’Unione a detti documenti nell’ambito di un procedimento penale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2014/104

4. L’articolo 2, punto 16, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «dichiarazione legata a un programma di clemenza» come «una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa o di una persona fisica a un’[ANC], o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell’impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all’[ANC] allo scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti».

L’articolo 2, punto 18, di detta direttiva definisce la nozione di «proposta di transazione» come la «dichiarazione volontaria da parte o per conto di un’impresa a un’[ANC], in cui l’impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all’[ANC] di applicare una procedura semplificata o accelerata».

5. L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», prevede, ai suoi paragrafi 6 e 7, quanto segue: «6. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: a) dichiarazioni legate a un programma di clemenza; e b) proposte di transazione.

7. Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove indicate al paragrafo 6, lettera a) o b), al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all’articolo 2, punti 16 e

18. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere l’assistenza solo della competente [ANC].

Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti.

In nessun caso, il giudice concede alle altre parti o a terzi l’accesso a tali prove».

6. L’articolo 7 della direttiva medesima, intitolato «Limiti nell’uso delle prove ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», così prevede, al suo paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all’articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all’accesso al fascicolo di un’[ANC], siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all’articolo 6».

2. Direttiva 2019/1

7. L’articolo 31 della direttiva 2019/1, rubricato «Accesso delle parti al fascicolo e limiti all’uso delle informazioni», dispone, ai suoi paragrafi 3 e 4: «3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’accesso a [documenti rientranti nella lista nera] sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la parte che ha ottenuto l’accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle [ANC] possa utilizzare informazioni desunte [dai documenti rientranti nella lista nera] solo in quanto necessario per l’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l’accesso e solo laddove tali procedimenti riguardino: a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell’ammenda imposta loro in solido da un’[ANC]; o b) il riesame di una decisione mediante la quale un’[ANC] ha constatato un’infrazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza».

B. Diritto austriaco 8.

L’articolo 22 del Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale) così recita: «Tutti gli organi dello Stato federale, dei Länder, dei comuni e delle associazioni di comuni sono tenuti, nell’ambito del loro settore legale di azione, a prestarsi assistenza reciproca».

9. L’articolo 49 dello Strafprozessordnung (codice di procedura penale), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede, segnatamente, che l’indagato ha diritto di consultare il fascicolo mentre le persone offese, le parti civili o gli accusatori privati hanno accesso al fascicolo solo nella misura necessaria alla protezione dei loro interessi.

10. L’articolo 51 di tale codice così dispone: «1.

L’indagato ha diritto di prendere conoscenza delle risultanze del procedimento di indagine e del procedimento principale in possesso della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. (...)

2. In presenza del rischio di cui all’articolo 162 [del codice di procedura penale], è consentito escludere dall’accesso al fascicolo i dati personali e gli altri elementi che consentono di trarre conclusioni sull’identità o sulle condizioni di vita altamente personali dell’indagato e di rilasciare copie in cui detti elementi sono stati occultati.

Peraltro, l’accesso al fascicolo può essere limitato unicamente prima della conclusione del procedimento di indagine e soltanto nella misura in cui circostanze particolari fanno temere che la conoscenza immediata di taluni documenti del fascicolo comprometterebbe l’obiettivo dell’indagine. (...)».

11. Ai sensi dell’articolo 65, punto 2, di detto codice: «Per parte civile si intende qualsiasi persona offesa che dichiara di intervenire nel procedimento per ottenere il risarcimento del danno o del pregiudizio subito».

12. L’articolo 66, paragrafo 1, punto 2, del medesimo codice così dispone: «Le persone offese – a prescindere dal loro status di parte civile – hanno diritto di consultare il fascicolo (articolo 68 [del codice di procedura penale])».

13. L’articolo 68 del codice di procedura penale è formulato come segue: «1.

La parte civile e il Privatankläger (accusatore privato) hanno diritto di consultare il fascicolo nella misura in cui sono coinvolti i loro interessi; (...) inoltre, la consultazione del fascicolo può essere negata o limitata (unicamente) nella misura in cui comprometterebbe la finalità delle indagini o l’acquisizione di dichiarazioni dei testimoni libere da condizionamenti.

2. Questo diritto di accesso al fascicolo è riconosciuto anche alle persone offese che non sono costituite parti civili del procedimento».

14. L’articolo 76 di tale codice prevede quanto segue: «1.

La polizia giudiziaria, il pubblico ministero e i tribunali hanno il diritto, nell’esercizio delle loro funzioni in forza della presente legge, di ricorrere direttamente all’assistenza di tutte le autorità e di tutti i servizi pubblici dello Stato federale, dei Länder e dei comuni, nonché degli altri enti e istituzioni di diritto pubblico istituiti ex lege . (...)

2. Le richieste della polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri e dei tribunali riguardanti i procedimenti penali avviati a carico di una determinata persona possono essere respinte invocando l’esistenza di obblighi giuridici di riservatezza o il fatto che si tratta di dati personali oggetto di trattamento automatizzato unicamente se tali obblighi sono espressamente previsti anche in capo ai giudici penali o se la risposta è in contrasto con interessi pubblici prevalenti che devono essere indicati e giustificati in dettaglio».

III. Fatti all’origine della controversia principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

15. Le ricorrenti nel procedimento principale, imprese di costruzioni, sono oggetto di un’indagine penale avviata dal pubblico ministero con riferimento ad accordi restrittivi della concorrenza in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 168b, paragrafo 1, del codice penale e ad altre violazioni, che coinvolge numerose altre imprese e i rispettivi responsabili.

16. Le ricorrenti nel procedimento principale sono infatti sospettate di aver, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2020, sistematicamente e ripetutamente presentato domande di partecipazione a gare d’appalto pubbliche, sottoposto offerte o condotto trattative fondate su accordi illegali volti a indurre le amministrazioni aggiudicatrici ad accettare una determinata offerta.

Esse sono altresì sospettate, unitamente ad altre persone, di aver concluso accordi sui prezzi, di essersi ripartite i mercati e di aver scambiato informazioni con i concorrenti in merito a gare d’appalto pubbliche e private.

Tale indagine penale riguarda altresì sospetti di corruzione, nonché l’accettazione di regali e la corruzione di agenti o mandatari del settore pubblico o di persone vicine allo Stato.

17. Parallelamente alla suddetta indagine penale, la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale della concorrenza, Austria) ha avviato, nei confronti di dette parti, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), un procedimento in materia di intese finalizzato all’inflizione di ammende.

18. Nell’ambito di detto procedimento in materia di intese, il 2 luglio 2019 le ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato dinanzi a tale giudice una domanda di trattamento favorevole.

In considerazione della loro adesione al programma di trattamento favorevole, l’autorità federale della concorrenza ha depositato dinanzi a detto giudice, il 14 luglio 2021, una domanda di riduzione dell’ammenda comminata alle ricorrenti nel procedimento principale.

Il 21 ottobre 2021 il medesimo giudice ha irrogato alle ricorrenti nel procedimento principale un’ammenda ridotta, conformemente a detta domanda.

19. A seguito della domanda presentata in tal senso dal pubblico ministero il 22 luglio 2021 nell’ambito dell’assistenza amministrativa, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha trasmesso una copia del suo fascicolo al pubblico ministero.

20. Il 7 ottobre 2021 il pubblico ministero ha chiesto all’autorità federale della concorrenza di trasmettergli, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, taluni documenti relativi al suo procedimento.

Fondandosi sulla protezione dei documenti trasmessi, prevista dalla direttiva 2019/1, detta autorità ha accolto la domanda di cui trattasi.

21. Il pubblico ministero ha acquisito agli atti delle indagini penali i documenti reputati pertinenti per il fascicolo penale, compresi i documenti rientranti nella lista nera, e i relativi allegati, e ha poi incaricato la polizia di compiere nuovi atti istruttori sulla base delle informazioni così ottenute.

22. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al pubblico ministero di non acquisire agli atti i documenti rientranti nella lista nera, compresi i rispettivi allegati, di non utilizzare detti documenti e, in ogni caso, di escluderli stabilmente dall’accesso al fascicolo nei confronti di tutti gli indagati e tutte le parti offese.

23. Il pubblico ministero non ha dato seguito a tale richiesta.

Egli si è altresì rifiutato di escludere stabilmente l’accesso a detti documenti.

Tuttavia, egli ha escluso parzialmente e provvisoriamente, sino al definitivo chiarimento della questione da parte del giudice, l’accesso al fascicolo da parte degli indagati e delle parti offese con riferimento ad alcune parti dei documenti trasmessi, segnatamente, i documenti rientranti nella lista nera.

24. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto opposizione avverso detta decisione del pubblico ministero, il quale ha proposto il presente ricorso dinanzi al giudice di primo grado.

Questi ha respinto l’opposizione.

Esse hanno quindi proposto appello avverso la decisione di detto giudice dinanzi al giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna).

25. Secondo il giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/104, e dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, si può sostenere che la tutela dalla divulgazione dei documenti rientranti nella lista nera, come disciplinata all’interno di dette direttive, deve essere una tutela completa operante nei confronti di tutti i terzi e, quindi, anche nei confronti dei giudici o delle autorità e delle parti di un’indagine penale.

Questo punto di vista troverebbe conferma nell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2019/1, ai sensi del quale detto articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l’imposizione di sanzioni nell’ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l’applicazione di tali legislazioni non incida sull’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE.

26. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’articolo 22 della legge costituzionale federale, in combinato disposto con l’articolo 76 del codice di procedura penale, il giudice competente in materia di intese e l’autorità federale della concorrenza hanno un obbligo di principio di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Il quadro giuridico nazionale non prevede alcuna limitazione all’obbligo di assistenza.

I documenti rientranti nella lista nera sono pertanto, in linea di principio, accessibili per tutti gli indagati e le parti offese, che hanno accesso al fascicolo.

Queste persone possono in seguito servirsi delle informazioni così ottenute, in particolare, per azionare diritti al risarcimento del danno.

27. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la tutela [dei documenti rientranti nella lista nera], nonché delle informazioni da ciò ricavate, come ivi disciplinata, ha efficacia assoluta operante anche nei confronti delle autorità penali (pubblici ministeri e giudici penali), cosicché [i documenti rientranti nella lista nera] non possono essere acquisit[i] agli atti nel procedimento penale e non possono essere utilizzat[i] quale fondamento per ulteriori indagini. 2) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la tutela assoluta [dei documenti rientranti nella lista nera] (ai sensi della prima questione) si estende anche ai documenti e alle informazioni da ciò ricavate che il beneficiario dell’immunità o il soggetto che propone la transazione ha prodotto per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto [dei documenti rientranti nella lista nera]. 3) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la ivi disciplinata tutela [dei documenti rientranti nella lista nera] (e dei documenti ai sensi della seconda questione), nonché delle informazioni da ciò ricavate ha efficacia assoluta, che opera, nell’ambito di un procedimento penale, da un lato, anche nei confronti di indagati diversi dall’autore [dei rispettivi documenti rientranti nella lista nera], e, dall’altro, nei confronti delle altre parti del procedimento penale (in particolare, delle parti offese costituite ai fini di avanzare pretese di diritto civile), cosicché agli indagati e alle parti offese non può essere riconosciuto il diritto di accedere [ai documenti rientranti nella lista nera] e ai documenti prodotti al riguardo, nonché alle informazioni da ciò ricavate».

28. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi ellenico e italiano e la Commissione europea.

Fatta eccezione per il governo ellenico, tutte le suddette parti e il governo austriaco hanno partecipato all’udienza tenutasi il 5 giugno 2024.

IV. Analisi

29. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha formulato tre questioni pregiudiziali.

Mentre la prima questione riguarda l’accesso delle autorità penali ai documenti rientranti nella lista nera, nonché alle informazioni che ne derivano, la terza questione riguarda l’accesso dei singoli a detti documenti e informazioni.

Quest’ultima questione viene posta unicamente nell’eventualità che la Corte risponda in senso negativo alla prima questione.

30. Inoltre, in caso di risposta positiva alla prima questione, la seconda questione mira a chiarire la «portata» della protezione accordata dal diritto dell’Unione ai documenti prodotti dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera.

Più in concreto, la seconda questione è diretta a stabilire se detta protezione comprenda anche i documenti prodotti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto dei documenti rientranti nella lista nera.

Tenuto conto della proposta da me formulata di rispondere in senso negativo alla prima questione, non si rende necessario, a priori, rispondere alla seconda questione.

Tuttavia, l’analizzerò dopo la terza questione al fine di chiarire la portata della protezione riconosciuta ai documenti di cui trattasi nei confronti dei singoli.

A. Sulla prima questione

31. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, debba essere interpretato nel senso che osta a che documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti da un’autorità penale agli atti di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini.

32. Detta questione mira dunque a stabilire se la protezione dei documenti rientranti nella lista nera e delle informazioni che ne derivano, prevista dalle direttive 2014/104 e 2019/1, operi anche nei confronti delle autorità penali.

Una risposta positiva a tale questione avrebbe la conseguenza di precludere a tali autorità di acquisire agli atti i documenti e le informazioni di cui trattasi nell’ambito di un procedimento penale e di ordinare che siano compiuti, sulla base di essi, ulteriori atti istruttori.

33. Inoltre, la prima questione, come formulata dal giudice del rinvio, riguarda le direttive 2014/104 e 2019/1.

Essa presuppone quindi che la protezione accordata da dette direttive ai documenti rientranti nella lista nera operi nei confronti delle autorità penali.

Per le ragioni che illustrerò di seguito, non condivido tale ipotesi.

Ritengo che l’accesso delle autorità penali a detti documenti non sia disciplinato dalle succitate direttive e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano pertanto emanare le norme nazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali, a condizione che esse garantiscano l’adeguata tutela dell’effetto utile del diritto dell’Unione e, più specificamente, dell’articolo 101 TFUE.

Propongo, di conseguenza, di riformulare la prima questione e di considerare che, con essa, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1 e l’articolo 101 TFUE, osti a che i documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti da un’autorità penale agli atti di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini.

1. Direttiva 2014/104 a) Regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera

34. La direttiva 2014/104 non stabilisce norme concernenti i programmi di trattamento favorevole e i loro effetti sulla responsabilità delle persone interessate.

Per contro, come si evince dal suo articolo 1, paragrafo 2, detta direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra, da un lato, l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle ANC e, dall’altro, l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

35. In tale contesto, l’articolo 5 della direttiva 2014/104 enuncia norme di carattere generale in materia di divulgazione delle prove, mentre l’articolo 6 di tale direttiva integra tale regime generale con norme che riguardano specificamente la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un’ANC.

Questa seconda disposizione opera una distinzione tra diverse categorie di prove, per quanto attiene, segnatamente: – in primo luogo, alle informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’ANC, alle informazioni che una siffatta autorità garante ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento e alle proposte di transazione che sono state ritirate, fermo restando che l’articolo 6, paragrafo 5, di detta direttiva dispone che i giudici nazionali possono ordinare la loro divulgazione solo dopo che l’ANC abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo ; – in secondo luogo, ai documenti rientranti nella lista nera ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fermo restando che l’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare la loro divulgazione, e – in terzo luogo, alle prove incluse nel fascicolo di un’ANC che non rientrano in nessuna delle categorie elencate nell’articolo 6 della direttiva medesima, il quale prevede, al suo paragrafo 9, che la loro divulgazione può essere ordinata in ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo quanto previsto in detto articolo.

36. Le questioni pregiudiziali riguardano soprattutto i documenti rientranti nella lista nera.

Benché le direttive 2014/104 e 2019/1 riservino un trattamento diverso ad altre categorie di prove, in particolare alle proposte di transazione che sono state ritirate ( 7 ), nulla suggerisce tuttavia che sia stato così nell’ambito del procedimento principale.

Infatti, sembra che alle ricorrenti nel procedimento principale sia stata irrogata un’ammenda ridotta sulla base delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole ( 8 ).

Mi concentrerò pertanto sui documenti rientranti nella lista nera e sulla portata della protezione loro accordata.

37. A tal proposito, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104 vieta ai giudici nazionali competenti per l’applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico di ordinare la divulgazione di documenti rientranti nella lista nera.

Al fine di garantire che detto divieto non interferisca in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, l’articolo 6, paragrafo 7, prima frase, di detta direttiva prevede che «[u]n attore» può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove rientranti nella lista nera al solo scopo di garantire che essi rientrino veramente in detta lista.

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, quarta frase, di detta direttiva, in nessun caso il giudice concede alle altre parti o a terzi l’accesso a tali prove prima di averne concluso la valutazione.

Laddove l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva medesima trovi applicazione solo riguardo ad alcune parti delle prove richieste, le parti restanti sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano, conformemente ai pertinenti paragrafi di detto articolo ( 9 ).

38. In linea con la logica sottesa all’articolo 6, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/104, l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire la piena efficacia dei limiti previsti in detta prima disposizione.

In sostanza, l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva 2014/104 concerne l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva riguarda i limiti al loro uso. b) Ambito di applicazione del regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera

39. Al fine di stabilire se si possa rispondere alle questioni pregiudiziali sulla base della direttiva 2014/104, occorre esaminare il contesto in cui trovano applicazione il suo articolo 6, paragrafi 6 e 7, e il suo articolo 7, paragrafo 1.

40. A tal proposito, è vero che il considerando 26 della direttiva 2014/104 dispone, in particolare, che «[la divulgazione di dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti] comporterebbe il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale con funzioni di amministrazione o direzione a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle dei coautori della violazione che non collaborano con le [ANC]» ( 10 ).

Tuttavia, benché detto considerando menzioni il rischio relativo all’esposizione a responsabilità penale a seguito della divulgazione dei documenti di cui trattasi , il legislatore non ha introdotto alcuna disposizione finalizzata a porre rimedio a tale rischio.

Tale direttiva non contiene infatti alcuna disposizione che disciplini direttamente la problematica dell’accesso al fascicolo di un’ANC da parte di autorità diverse dal giudice competente in materia di risarcimento del danno.

41. In effetti, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 chiarisce che quest’ultima stabilisce norme applicabili «nelle azioni per il risarcimento del danno».

A tal riguardo, la Corte ha già precisato che l’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva, compreso dunque quello dell’articolo 6, paragrafo 6, della medesima, è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni ( 11 ).

42. Inoltre, l’analisi delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/104 corrobora l’idea secondo cui detta direttiva riguarda unicamente l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera e il loro uso ai fini delle azioni per il risarcimento del danno.

Infatti, anzitutto, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi precisa che, «nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno», un attore deve poter chiedere che gli siano fornite le prove in possesso di un convenuto o di un terzo, fatto salvo il rispetto delle condizioni enunciate agli articoli da 5 a 8 della direttiva medesima.

Inoltre, l’articolo 6 della direttiva 2014/104 prevede, al suo paragrafo 1, che, «ai fini delle azioni per il risarcimento del danno», allorquando i giudici nazionali ordinano la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un’ANC, tale articolo deve applicarsi «oltre all’articolo 5».

Infine, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce i limiti nell’uso di tali documenti «nelle azioni per il risarcimento del danno».

43. Si deve pertanto constatare che tutte le disposizioni della direttiva 2014/104 relative alla protezione dei documenti rientranti nella lista nera riguardano i procedimenti in materia di risarcimento del danno ai fini dei quali il giudice competente in materia ordina, a una parte di detto procedimento, oppure a un terzo o a un’ANC ( 12 ), la divulgazione di prove ( 13 ), o ai fini dei quali detti documenti sono utilizzati ( 14 ). c) Direttiva 2014/104 nel contesto di un procedimento penale

44. Occorre osservare che, nel procedimento principale, si discute della possibilità per il pubblico ministero di ottenere, da un’ANC e/o da un giudice competente in materia, i documenti rientranti nella lista nera, di acquisirli agli atti di un procedimento penale e di utilizzarli nell’ambito di ulteriori indagini.

45. A tal proposito, il pubblico ministero non agisce quale attore che chiede al giudice competente in materia di risarcimento dei danni di ordinare la divulgazione di prove.

Non agisce nemmeno come giudice competente in materia che ordini la divulgazione di dette prove da parte di un’ANC e/o di un giudice competente in materia.

46. La prima questione non riguarda, quindi, la divulgazione di detti documenti «ai fini delle azioni per il risarcimento del danno», ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/104.

Detta questione non riguarda nemmeno l’uso di detti documenti nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi, poiché il pubblico ministero non agisce quale attore a tale livello.

47. Si deve quindi ritenere che la direttiva 2014/104 non stabilisce se le autorità penali di uno Stato membro possano accedere ai documenti rientranti nella lista nera e acquisirli agli atti nei procedimenti dinanzi ad esse pendenti.

2. Direttiva 2019/1 a) Regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera

48. Mentre la direttiva 2014/104 stabilisce le modalità di applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico ( private enforcement ), la direttiva 2019/1 mira a rafforzare l’applicazione di detto diritto a livello pubblicistico ( public enforcement ).

Infatti, la direttiva 2019/1 dispone, nel suo articolo 1, paragrafo 1, che tale direttiva stabilisce alcune norme per garantire che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE.

49. In tale contesto, il considerando 50 della direttiva 2019/1 conferma che il legislatore dell’Unione ha riconosciuto l’importanza dei programmi di trattamento favorevole per l’attuazione del diritto della concorrenza a livello pubblicistico.

Infatti, come enuncia detto considerando, i programmi di trattamento favorevole «costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli segreti e contribuiscono pertanto a perseguire efficacemente e a sanzionare le infrazioni più gravi del diritto della concorrenza».

Al fine di assicurare l’uso efficace di questo strumento, gli articoli da 17 a 23 della direttiva di cui trattasi stabiliscono le regole relative ai programmi di trattamento favorevole per i cartelli segreti e le loro implicazioni sulla responsabilità dei richiedenti il trattamento favorevole.

50. Il legislatore dell’Unione ha altresì riconosciuto che il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell’ambito dell’indagine per la quale era stato fornito potrebbe indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità garanti della concorrenza ( 15 ).

Detto legislatore ha quindi fissato, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1, le regole relative alla protezione degli elementi di prova predisposti ai fini di un programma di trattamento favorevole per integrare gli articoli da 17 a 23 della medesima.

Così, in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, di detta direttiva, l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera può essere concesso solo «alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa».

Detta disposizione determina, quindi, la cerchia delle persone che hanno diritto di ottenere l’accesso a tali documenti e la finalità legittima di un siffatto accesso.

Inoltre, l’articolo 31, paragrafo 4, della suddetta direttiva stabilisce i limiti all’uso delle informazioni ottenute grazie all’accesso al fascicolo di un’ANC. b) Ambito di applicazione del regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera

51. L’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 garantisce una protezione dei documenti rientranti nella lista nera quasi identica a quella riconosciuta ai documenti rientranti nella lista nera predisposti ai fini dei procedimenti condotti dalla Commissione ( 16 ).

Tale direttiva integra, quindi, il regime di protezione dei programmi di trattamento favorevole in seno all’Unione.

52. Soprattutto, l’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 è stato concepito ai fini di integrare la protezione accordata ai documenti rientranti nella lista nera dalla direttiva 2014/104.

Infatti, dall’analisi dei lavori preparatori si evince che il legislatore è partito dal presupposto che la direttiva 2014/104 aveva armonizzato la protezione dei documenti rientranti nella lista nera nel contesto delle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Tuttavia, tale direttiva non riguardava altri casi, quali l’uso di detti documenti nell’ambito di altri procedimenti civili, amministrativi o penali o in caso di accesso da parte del pubblico in forza di norme di «trasparenza» o di accesso del pubblico a detti documenti.

In questi altri casi, il livello di protezione accordato ai medesimi documenti variava considerevolmente da uno Stato membro all’altro ( 17 ).

Ne deduco che la direttiva 2019/1 mira ad armonizzare le norme applicabili in tale ambito.

53. Osservo, inoltre, che l’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 non coincide con quello di altre sue disposizioni.

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce del considerando 4 della medesima ( 18 ), chiarisce che la direttiva di cui trattasi riguarda l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e l’applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso, mentre l’articolo 31, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva precisa che la protezione delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, prevista all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva medesima, ricomprende anche l’applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza

54. Per quanto attiene alla direttiva 2019/1, la Commissione ha ritenuto, nella sua proposta di direttiva, che, per proteggere efficacemente il materiale relativo al trattamento favorevole e alle transazioni, occorresse assicurare la protezione dei documenti rientranti nella lista nera non solo per i procedimenti per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ma anche per l’applicazione autonoma delle disposizioni equivalenti del diritto nazionale ( 19 ).

Infatti, le differenze tra le soluzioni previste nei diritti nazionali con riferimento alla protezione dei documenti rientranti nella lista nera avrebbero potuto indebolire l’efficacia dei programmi di trattamento favorevole.

È questa la situazione che l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva mirava a cambiare ( 20 ).

In questo spirito, la dottrina ha considerato che tale estensione dell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi rispecchiava la volontà del legislatore dell’Unione che le imprese continuassero ad essere incentivate a divulgare documenti rientranti nella lista nera, in linea di principio autoincriminanti ed altamente sensibili, e a presentarli senza chiedersi se un’ANC avrebbe deciso di applicare unicamente il diritto nazionale della concorrenza ( 21 ).

55. Così, da un lato, la protezione prevista dall’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 è concessa ai documenti rientranti nella lista nera indipendentemente dal contesto in cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia del programma di trattamento favorevole ( 22 ).

Dall’altro, detta protezione è concessa ai documenti rientranti nella lista nera predisposti per i procedimenti legati all’applicazione sia degli articoli 101 o 102 TFUE che delle disposizioni nazionali, applicate autonomamente, che perseguono principalmente il medesimo obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE ( 23 ). c) Direttiva 2019/1 nel contesto di un procedimento penale

56. Dalle considerazioni formulate nel paragrafo 55 delle presenti conclusioni deduco che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 si applica quando si tratta dell’accesso a un documento rientrante nella lista nera che deriva da un procedimento di applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE e/o del diritto nazionale della concorrenza.

Così, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, come quelle della direttiva 2014/104 relative alle azioni per il risarcimento del danno, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 disciplina la protezione di tali documenti in tutti i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

57. Tuttavia, non si può ritenere che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 abbia carattere esaustivo e che i documenti rientranti nella lista nera possano essere consultati soltanto dalle persone che figurano nell’elenco previsto in detta disposizione («alle parti oggetto del pertinente procedimento»).

58. Infatti, in primo luogo, l’articolo 31 della direttiva 2019/1 è intitolato «Accesso delle parti al fascicolo e limiti all’uso delle informazioni».

Così, in termini generali, l’articolo 31, paragrafo 3, di detta direttiva riguarda unicamente l’accesso delle «parti», vale a dire dei singoli, al fascicolo del procedimento pendente dinanzi a un’ANC.

59. In secondo luogo, come osserva la Commissione, l’accesso al fascicolo e l’assistenza amministrativa costituiscono istituti giuridici distinti.

Infatti, l’accesso al fascicolo mira a consentire alle parti di un procedimento di esercitare i propri diritti di difesa o di far valere i propri diritti, mentre l’assistenza amministrativa è il supporto fornito da un’autorità a un’altra.

Questa distinzione sembra essere operata anche dalla Commissione all’interno di una nota ( 24 ) che chiarisce il funzionamento del sistema di protezione dei documenti rientranti nella lista nera predisposti ai fini dei procedimenti dinanzi ad essa.

Occorre ricordare che la direttiva 2019/1 prevede un sistema complementare a quest’ultimo ( 25 ).

60. Sempre in tale contesto, in terzo luogo, è vero che l’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1 riguarda lo scambio di dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole tra le ANC dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri.

Conformemente a detta disposizione, tali dichiarazioni sono scambiate a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 26 ) e fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi previste.

L’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1 può, quindi, suggerire che detta direttiva autorizzi esclusivamente un siffatto scambio di documenti rientranti nella lista nera.

Tuttavia, non credo che una siffatta interpretazione debba essere accolta.

61. Infatti, l’articolo 12 del regolamento n. 1/2003 dispone, al suo paragrafo 1, che, ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, la Commissione e le ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, precisando allo stesso tempo, segnatamente al paragrafo 2, le condizioni in cui tali informazioni possono essere utilizzate ( 27 ).

Tale disposizione persegue il particolare obiettivo di agevolare e incentivare la collaborazione tra le autorità nell’ambito della rete europea della concorrenza, facilitando lo scambio di informazioni, senza tuttavia limitare la facoltà della Commissione di utilizzare informazioni trasmesse da autorità nazionali diverse dalle ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 28 ).

L’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1, che prevede condizioni supplementari applicabili ai documenti rientranti nella lista nera, mira unicamente a integrare detto regime di collaborazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In tale ottica, gli articoli da 24 a 26 di detta direttiva stabiliscono regole in materia di collaborazione tra le ANC.

Per contro, né l’articolo 31, paragrafo 3, né gli articoli da 24 a 26 di detta direttiva riguardano lo scambio di documenti rientranti nella lista nera tra le autorità all’interno di uno stesso Stato membro.

62. Occorre quindi ritenere che la risposta alla prima questione – e, di conseguenza, quella alla seconda questione – non può essere reperita né nella direttiva 2014/104 ( 29 ), né nella direttiva 2019/1 ( 30 ).

Infatti, tali direttive non disciplinano la problematica dell’assistenza amministrativa tra le autorità pubbliche di uno Stato membro.

In mancanza di una disciplina vincolante del diritto dell’Unione in materia, compete agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire ed applicare le norme nazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali, a condizione che esse garantiscano l’adeguata tutela dell’effetto utile del diritto dell’Unione.

3. Assistenza amministrativa ed effetto utile del diritto dell’Unione

63. Benché il giudice del rinvio non si pronunci espressamente su detta questione, la decisione di rinvio lascia pensare che il procedimento dinanzi all’autorità federale della concorrenza nell’ambito del quale sono stati predisposti i documenti rientranti nella lista nera, presi in considerazione dalle questioni pregiudiziali, abbia ad oggetto l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e del corrispondente diritto nazionale della concorrenza.

Inoltre, in risposta a un quesito della Corte, molte parti si sono espresse in tal senso in occasione dell’udienza.

64. Si pone quindi la questione se l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE possa essere messo in discussione dall’accesso di un’autorità penale ai documenti rientranti nella lista nera e dall’acquisizione di essi agli atti di un procedimento penale.

65. È vero che, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che l’indagine penale oggetto del procedimento principale non comporta né l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, né quella di disposizioni che perseguono i medesimi obiettivi dell’articolo 101 TFUE.

66. Tuttavia, l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE può essere compromesso anche da un procedimento che non ha ad oggetto l’applicazione di detta disposizione del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a non ledere, attraverso la propria normativa nazionale, l’applicazione piena e uniforme del diritto dell’Unione e a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese ( 31 ).

Questa considerazione fa eco all’articolo 13 della direttiva 2019/1, dal titolo «Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese», che prevede, al suo paragrafo 4, che detto articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l’imposizione di sanzioni nell’ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l’applicazione di tali legislazioni non incida sull’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE.

67. Il giudice del rinvio osserva che in caso di risposta negativa alla prima questione il pubblico ministero potrebbe acquisire agli atti i documenti rientranti nella lista nera e ordinare che siano compiuti, sulla base di essi, altri atti istruttori («utilizzarli ai fini di ulteriori indagini»).

In virtù del loro accesso al fascicolo, le persone indicate nella terza questione sarebbero nella condizione di consultare detti documenti e, se del caso, di utilizzarli contro i richiedenti il trattamento favorevole.

68. La prima questione pregiudiziale non sembra pertanto vertere sul rischio che le autorità penali utilizzino i documenti rientranti nella lista nera per far valere la responsabilità dei richiedenti il trattamento favorevole o del loro personale.

La protezione di detti documenti nei confronti delle autorità pubbliche, oggetto di tale questione, mira ad impedire l’accesso ai suddetti documenti da parte degli indagati che non ne sono gli autori e di altre parti del procedimento penale, segnatamente, le parti offese che avanzano pretese di diritto civile.

69. A tal proposito, benché le direttive 2014/104 e 2019/1 non siano applicabili all’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali di uno stesso Stato membro ( 32 ), i rischi legati alla divulgazione di documenti autoincriminanti, individuati da dette direttive, si presentano anche nell’ambito di tale assistenza.

Detti rischi possono indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le ANC e, pertanto, ledere l’efficacia della politica di repressione delle violazioni dell’articolo 101 TFUE.

L’assistenza amministrativa di cui trattasi nel procedimento principale non può, quindi, compromettere la protezione accordata ai documenti rientranti nella lista nera nei confronti dei singoli per il fatto che un’autorità penale ha accesso al fascicolo.

Esaminerò i requisiti di detta protezione, previsti dalle direttive 2014/104 e 2019/1, nell’ambito della mia analisi della seconda e della terza questione.

70. Occorre quindi rispondere alla prima questione, a titolo provvisorio, che il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1, non stabilisce se le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione possano essere acquisite agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini.

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le risposte alla seconda e alla terza questione, non osta a che documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini.

B. Sulla terza questione

71. La terza questione viene sollevata nell’eventualità che la Corte risponda alla prima questione nel senso che la protezione accordata dal diritto dell’Unione ai documenti rientranti nella lista nera non opera per le autorità penali e che detti documenti possono pertanto essere acquisiti agli atti di un procedimento penale.

Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione ( 33 ), procedo quindi ad analizzare la terza questione.

72. Con la sua terza questione, che si compone di due parti, il giudice del rinvio desidera sapere se l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente i) alle parti civili di un procedimento penale che non verte su una violazione del diritto della concorrenza e ii) agli indagati nell’ambito di detto procedimento, diversi dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale.

1. Accesso delle parti civili al fascicolo in un procedimento penale

73. Per quanto concerne il ruolo delle parti civili nel procedimento principale, il giudice del rinvio indica che, nel diritto austriaco, una persona che ritiene di essere stata lesa può far valere pretese di diritto privato nell’ambito di un procedimento penale.

Più nello specifico, detta persona può chiedere il risarcimento del danno subito in ragione di una violazione o un indennizzo a motivo della lesione di interessi giuridici tutelati dal diritto penale.

74. Nella misura in cui la terza questione verte sulle disposizioni della direttiva 2014/104 e della direttiva 2019/1, essa presuppone che queste due direttive disciplinino l’accesso dei singoli ai documenti rientranti nella lista nera acquisiti dal pubblico ministero agli atti di un procedimento penale.

Per poter rispondere alla suddetta questione sulla base delle disposizioni pertinenti, occorre verificare tale presunzione.

75. A tal riguardo, va osservato che le disposizioni della direttiva 2014/104 prese in considerazione riguardano l’accesso e i limiti all’utilizzo, nell’ambito di procedimenti in materia di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza, di documenti rientranti nella lista nera ( 34 ), mentre l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda l’accesso alle informazioni tratte da detti documenti in tutte le altre procedure che non sono oggetto di una disciplina specifica del diritto dell’Unione ( 35 ).

Pertanto, le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2014/104 possono essere qualificate come « lex specialis » rispetto alle disposizioni di cui alla direttiva 2019/1.

76. Tenuto conto della specificità del procedimento principale ( 36 ), occorre stabilire, in via preliminare, se le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2014/104 si applichino anche in un procedimento penale nell’ambito del quale le parti civili chiedono il risarcimento di un danno. a) Sulla direttiva 2014/104

77. Come già indicato ( 37 ), la direttiva 2014/104 si applica alle azioni per il risarcimento del danno.

Una siffatta azione è definita, all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva, come un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale.

Detta direttiva definisce, al suo articolo 2, punto 9, la nozione di «giudice nazionale» richiamando l’articolo 267 TFUE, senza specificare se detti giudici debbano essere chiamati a pronunciarsi unicamente nell’ambito di cause di diritto civile.

78. Osservo inoltre che, in un altro contesto, la Corte è già stata chiamata a chiarire se un’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi a un giudice penale possa rientrare nell’ambito di applicazione di una convenzione che «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale».

La Corte ha ritenuto che una siffatta convenzione si applichi pure alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale ( 38 ).

Nella stessa logica, una siffatta convenzione dovrebbe applicarsi anche ai procedimenti istruiti da un giudice penale chiamato a pronunciarsi su un’azione in materia civile.

79. In tale ottica, occorre osservare che il fatto che un’azione civile per il risarcimento del danno, ai sensi della direttiva 2014/104, sia introdotta nell’ambito del procedimento penale non cambia la natura di detta azione.

Essa rimane pur sempre un’azione civile proposta nel quadro del «private enforcement» del diritto della concorrenza e può ricadere sotto la disciplina di detta direttiva.

Soprattutto, la protezione concessa dall’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva di cui trattasi ai documenti rientranti nella lista nera non può essere compromessa dalla natura del procedimento che, formalmente, assume la forma di un procedimento penale ma che, dal punto di vista dei soggetti coinvolti, risponde alle caratteristiche di un procedimento per il risarcimento dei danni.

80. Pertanto, in termini generali, la componente civilistica di un procedimento penale con cui una persona che ritiene di aver subito un danno cerca di ottenerne il risarcimento, potrebbe, in teoria, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104.

81. Tuttavia, non si deve dimenticare che la nozione di «azione per il risarcimento del danno» è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 come un’«azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale[, tra gli altri,] da un presunto soggetto danneggiato» e che quella di «domanda di risarcimento del danno» è definita all’articolo 2, punto 5, di detta direttiva, come una domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, vale a dire una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza ( 39 ), escluse le disposizioni di diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

82. A tal proposito, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha sostenuto che numerosi elementi inducono a qualificare la dichiarazione di costituzione di parte civile, prevista dal diritto austriaco, come «azione per il risarcimento del danno di un presunto soggetto danneggiato», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104.

Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite da detto giudice ( 40 ), va osservato che, nel diritto austriaco, la pretesa avanzata da una parte civile nell’ambito di un procedimento penale deve essere collegata alla violazione del diritto penale contestata all’indagato.

In altre parole, il danno che la parte civile ritiene di aver subito deve risultare dal comportamento illecito, sotto il profilo del diritto penale, contestato all’indagato.

83. Come già menzionato ( 41 ), in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che l’indagine penale oggetto del procedimento principale non comporta né l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, né quella di disposizioni che perseguono i medesimi obiettivi dell’articolo 101 TFUE.

84. Pertanto, indipendentemente dalla risposta alla questione se, in termini generali, la componente civilistica di un procedimento penale volto ad assicurare l’applicazione delle regole di concorrenza possa essere qualificata come «procedimento per il risarcimento dei danni», ai sensi della direttiva 2014/104 ( 42 ), la procedura di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda una violazione del diritto della concorrenza.

La presenza di una componente civilistica nell’ambito di tale procedimento non consente pertanto di ritenere che si tratti di un procedimento per il risarcimento dei danni rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva.

85. Se detta lex specialis , vale a dire la direttiva 2014/104, non si applica nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rispondere alla terza questione sulla base della lex generalis , vale a dire la direttiva 2019/1.

Infatti, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda i documenti rientranti nella lista nera in tutti i procedimenti che non sono oggetto di una disciplina specifica di diritto dell’Unione. b) Sulla direttiva 2019/1

86. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 autorizza l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa.

Una parte civile, come quella oggetto della prima parte della terza questione, non è indagata nell’ambito del procedimento in cui avanza le sue pretese di diritto civile.

Essa non esercita pertanto affatto i suoi diritti di difesa.

La direttiva 2019/1 non le consente di ottenere l’accesso a detti documenti.

87. Occorre, quindi, rispondere alla prima parte della terza questione che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente alle parti civili in un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza di ottenere l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale.

2. Accesso al fascicolo da parte degli indagati

88. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 prevede che l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera deve essere concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa.

Si potrebbe comprendere questa disposizione, a priori , nel senso che l’accesso a detti documenti può essere consentito unicamente alle parti di procedimenti vertenti sull’applicazione del diritto della concorrenza.

Così, un indagato nell’ambito di un procedimento penale che, come nel caso di specie, non sia connesso all’applicazione del diritto della concorrenza non potrebbe pertanto ottenere l’accesso a detti documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento penale.

89. Tuttavia, occorre verificare se tale interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, direttiva 2019/1 si concili con i requisiti in materia di protezione dei diritti fondamentali degli indagati.

Infatti, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 43 ).

È alla luce di questo principio che occorre leggere detta disposizione.

90. A tal proposito, il giudice del rinvio richiama l’attenzione sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha stabilito, nella sua giurisprudenza sull’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il principio secondo cui il diritto d’accesso al fascicolo si estende a tutte le prove in possesso delle autorità penali.

91. Osservo che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale diritto d’accesso al fascicolo di un procedimento penale non è assoluto.

Detta Corte ha dichiarato che, in alcuni casi, può essere necessario negare determinate prove alla difesa per preservare i diritti fondamentali di un’altra persona o per tutelare un interesse pubblico importante.

Tuttavia, a suo avviso, solo misure che limitano i diritti di difesa che siano assolutamente necessarie sono legittime alla luce della CEDU.

Inoltre, la mancata divulgazione di dette prove deve essere controbilanciata da adeguate garanzie procedurali ( 44 ).

Ciò premesso, la Corte EDU sembra ritenere che la natura dei documenti di cui trattasi non possa costituire un motivo idoneo a giustificare la loro mancata divulgazione.

Per contro, essa ritiene che si debba esaminare il contenuto di detti documenti per bilanciare l’interesse pubblico importante a non divulgarli e i diritti di difesa della persona interessata ( 45 ).

92. Per quanto attiene al diritto dell’Unione, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU.

Inoltre, conformemente alle spiegazioni relative all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, le quali, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, e dall’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione della stessa, dette disposizioni corrispondono, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU ( 46 ).

93. La direttiva 2012/13/UE ( 47 ) mira inoltre a stabilire norme minime comuni in materia di tutela delle garanzie e dei diritti procedurali derivanti dalle disposizioni di cui trattasi della Carta e della CEDU ( 48 ).

Tali norme riguardano il diritto degli indagati o imputati di essere informati dei loro diritti nei procedimenti penali e dell’accusa elevata a loro carico dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di essere sospettata di aver commesso un reato o indagata a tal titolo ( 49 ).

94. In linea con la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 stabilisce che, per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, deve essere garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato ( 50 ).

In deroga a detto diritto, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi prevede che l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato, in particolare, se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti .

Detta disposizione precisa altresì che gli «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale» ( 51 ).

95. Si pone, quindi, la questione di stabilire se la mancata divulgazione agli indagati dei documenti rientranti nella lista nera possa essere giustificata da interessi pubblici importanti legati all’applicazione del diritto della concorrenza.

96. A tal proposito, è opportuno osservare che la protezione dei documenti rientranti nella lista nera persegue due finalità tra loro intrinsecamente legate.

La prima è di proteggere gli interessati dai rischi legati alla divulgazione di documenti autoincriminanti.

La seconda è di garantire che l’accesso a detti documenti non pregiudichi interessi pubblici, quali l’efficacia della politica di repressione delle violazioni del diritto della concorrenza, nella misura in cui un accesso generalizzato potrebbe dissuadere le persone coinvolte in una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE dal collaborare con le ANC ( 52 ).

Si potrebbe, quindi, sostenere che un interesse pubblico può giustificare la mancata divulgazione di documenti rientranti nella lista nera nell’ambito di procedimenti penali.

97. Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU ( 53 ), trasponibile all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta ( 54 ), e dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 ( 55 ), non si può ritenere che determinati documenti debbano, in considerazione della loro natura, essere automaticamente esclusi dalla divulgazione.

Quando si pone la questione del diniego di accesso a detti documenti, occorre procedere a un esame caso per caso.

98. Di conseguenza, da un lato, il riferimento alle «parti oggetto del pertinente procedimento» cui può essere concesso l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, deve ricomprendere tutti gli indagati e gli imputati nell’ambito di un procedimento penale al fine di soddisfare i requisiti della protezione dei diritti fondamentali.

Dall’altro, l’accesso a detti documenti può essere negato a condizione che siano rispettati i requisiti probatori previsti dalla direttiva 2012/13.

99. Infine, è vero che ci si potrebbe chiedere come tale interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 vada conciliata con l’articolo 31, paragrafo 4, della medesima.

Infatti, quest’ultima disposizione prevede i limiti all’uso delle informazioni ottenute accedendo al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle ANC.

La disposizione di cui trattasi si riferisce ai procedimenti in materia di applicazione del diritto della concorrenza.

A differenza dell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 che ho appena proposto – secondo cui è possibile accordare l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera a persone anch’esse interessate dai procedimenti penali –, l’articolo 31, paragrafo 4, di detta direttiva suggerisce che le persone interessate dai procedimenti che non sono connessi all’applicazione dei diritto della concorrenza non possano utilizzare le informazioni tratte dai documenti rientranti nella lista nera per esercitare i loro diritti di difesa.

100. Tuttavia, a mio avviso, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda una fattispecie diversa da quella oggetto dell’articolo 31, paragrafo 4, della medesima.

Infatti, detta prima disposizione concerne l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, contenuti nel fascicolo di un procedimento pertinente, concesso ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa delle parti di detto procedimento.

Il diritto di utilizzare detti documenti per esercitare i diritti di difesa nell’ambito di detto procedimento discende già dall’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1.

Per contro, l’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi riguarda l’uso di informazioni tratte da documenti rientranti nella lista nera in un procedimento diverso da quello in cui detto accesso è stato concesso.

Infatti, detta disposizione prevede che le informazioni di cui trattasi possono essere utilizzate «nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l’accesso».

101. Occorre, quindi, rispondere alla seconda parte della terza questione che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente agli indagati nell’ambito di un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, diversi dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale.

C. Sulla seconda questione

102. La seconda questione mira a chiarire, sostanzialmente, se la protezione accordata da detta direttiva ai documenti rientranti nella lista nera si estenda anche ai documenti prodotti dai loro autori dinanzi a un’ANC per illustrare, concretizzare e comprovare il loro contenuto.

103. Per rispondere a tale questione, illustrerò, in un primo momento, le mie considerazioni sulle definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione», utilizzate nelle direttive 2014/104 e 2019/1.

In un secondo momento, verificherò se dette nozioni ricomprendano anche i documenti rientranti nella lista nera oggetto della seconda questione.

1. Documenti rientranti nella lista nera

104. L’articolo 2, punto 16, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «dichiarazione legata a un programma di clemenza» come «una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa o di una persona fisica a un’[ANC] , o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell’impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all’[ANC] allo scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti» ( 56 ).

Inoltre, detta direttiva definisce, nel suo articolo 2, punto 17, la nozione di «informazioni preesistenti» come «le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un’[ANC], a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un’[ANC]».

105. L’articolo 2, punto 18, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «proposta di transazione» come la « dichiarazione volontaria da parte o per conto di un’impresa a un’[ANC], in cui l’impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all’[ANC] di applicare una procedura semplificata o accelerata » ( 57 ).

106. Queste definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione» sono state riprese all’articolo 2, paragrafo 1, punti 17 e 18, della direttiva 2019/1.

107. È pertanto opportuno ritenere che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 protegga i documenti il cui contenuto , finalità e condizioni di elaborazione corrispondono alle definizioni date in detta direttiva.

La disposizione di cui trattasi riguarda, quindi, la descrizione di un cartello e del ruolo del richiedente il trattamento favorevole all’interno di esso prodotta volontariamente e specificamente per ottenere l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo nell’ambito di un programma di trattamento favorevole.

Essa riguarda anche la dichiarazione di riconoscimento o di rinuncia alla contestazione della partecipazione a un’infrazione al diritto della concorrenza e la responsabilità in detta infrazione, prodotta volontariamente e specificamente per consentire all’ANC di applicare una procedura semplificata o accelerata.

2. Documenti che consentono di illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di un documento rientrante nella lista nera

108. Il giudice del rinvio osserva che il pubblico ministero ha acquisito agli atti di un procedimento penale anche gli allegati dei documenti rientranti nella lista nera.

Inoltre, il passaggio della decisione di rinvio volto a illustrare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel procedimento principale suggerisce che la seconda questione riguardi, in particolare, «gli elementi di prova (...) predisposti dai testimoni richiedenti il trattamento favorevole [nel] corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza o ai fini di esso, come le relazioni vertenti su indagini interne [redatte su richiesta dell’autorità federale della concorrenza] e gli elenchi e i verbali predisposti da [detta autorità]».

109. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio sembra quindi chiedere se la protezione prevista all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 si estenda anche ai documenti predisposti specificamente ai fini di un procedimento avviato da un’ANC, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità, che non corrispondono alle definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione».

Sono persuaso che occorra rispondere in senso negativo a tale questione.

110. Infatti, in primo luogo, nella vigenza delle direttive 2014/104 e 2019/1, le «informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’[ANC]» ( 58 ), comprese «[quelle presentate quali] risposte alle richieste di informazioni dell’[ANC] o le deposizioni testimoniali» ( 59 ), non beneficiano della medesima protezione che essa accorda ai documenti rientranti nella lista nera.

Le limitazioni relative all’accesso e all’uso di dette informazioni sono meno restrittive di quelle relative ai documenti rientranti nella lista nera ( 60 ).

Infatti, tali informazioni possono essere utilizzate dopo la chiusura di un procedimento da parte dell’ANC ( 61 ).

111. In secondo luogo, il considerando 26 della direttiva 2014/104 enuncia, in particolare, che, per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle ANC presentando documenti rientranti nella lista nera, la tutela accordata a detti documenti «dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali [dei documenti rientranti nella lista nera] contenute in altri documenti».

Questa soluzione sembra essere ispirata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, in cui la Corte ha chiarito che un livello elevato di protezione deve essere accordato non alle citazioni letterali di informazioni tratte dai documenti forniti alla Commissione da un’impresa a sostegno di una dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole, ma alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ( 62 ).

112. In terzo luogo, le nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione» non devono essere interpretate in via estensiva.

Infatti, come ho già osservato ( 63 ), il diritto dell’Unione muove dal principio che la protezione dei documenti rientranti nella lista nera non può incidere indebitamente sul diritto a risarcimento delle parti offese e deve essere circoscritta alle dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di clemenza e a proposte di transazione .

113. Tenuto conto di quanto precede, non è possibile assimilare qualsiasi documento specificamente predisposto al fine di un procedimento avviato da un’ANC, presentato volontariamente o su richiesta di detta autorità, ai documenti rientranti nella lista nera.

114. Si deve ritenere che la protezione accordata dalla direttiva 2019/1 ai documenti rientranti nella lista nera ricomprenda, da un lato, la descrizione di un cartello e del ruolo del richiedente il trattamento favorevole all’interno di esso prodotta volontariamente e specificamente per ottenere l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo nell’ambito di un programma di trattamento favorevole e, dall’altro, una dichiarazione di riconoscimento o di rinuncia alla contestazione della partecipazione a un’infrazione al diritto della concorrenza e la responsabilità in detta infrazione, prodotta volontariamente e specificamente per consentire all’ANC di applicare una procedura semplificata o accelerata.

Per contro, detta protezione non si estende agli altri documenti specificamente predisposti al fine di un procedimento avviato da un’ANC, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità.

115. Infine, tenuto conto delle mie proposte di risposta alla seconda e alla terza questione, occorre precisare la risposta che propongo di dare, in via provvisoria, alla prima questione.

Invero, il diritto della concorrenza dell’Unione, e, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1, non stabilisce se i documenti rientranti nella lista nera possano essere acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini.

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che tali documenti siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi alla loro protezione nei confronti dei singoli, come previsti da dette direttive.

V. Conclusione

116. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) come segue: 1) Il diritto della concorrenza dell’Unione, e, segnatamente, la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea e la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, non stabilisce se le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione possano essere acquisite agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini.

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che tali documenti siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi alla loro protezione nei confronti dei singoli, come previsti da dette direttive. 2) L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che consente alle parti civili in un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale; esso non osta a una normativa nazionale che consente agli indagati nell’ambito di un procedimento penale, diversi dagli autori delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale. 3) La protezione accordata dalla direttiva 2019/1 alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione non si estende agli altri documenti specificamente predisposti al fine di un procedimento avviato da un’autorità garante della concorrenza, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V., per quanto attiene all’accesso dei soggetti danneggiati al fascicolo di un’ANC, Cauffman, C., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Actions for Damages»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2011, vol. 7, n. 2, 2011, pagg. da 200 a

203. ( 3 )

V. sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer ( C‑360/09 , EU:C:2011:389 , punti da 20 a 24 ), e del 6 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑536/11 , EU:C:2013:366 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ( GU 2019, L 11, pag. 3 ). ( 6 ) V., per quanto concerne la direttiva 2014/104, Massa, C., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] under [OSCURATO:PERSONA] 2014/104/EU: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 2, n. 1, 2018, pagg. 161 e

162. ( 7 )

V. articolo 6, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/104 e articolo 31, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2019/1. ( 8 )

V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 9 )

V. articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2014/104. ( 10 ) Il corsivo è mio. ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 , punto 31 ). ( 12 ) V., segnatamente, articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2014/104, che prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il giudice nazionale chieda a un’[ANC] la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di quest’ultima solo qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornire tale prova».

Il corsivo è mio. ( 13 )

V. articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104. ( 14 )

V. articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. ( 15 )

V. considerando 72 della direttiva 2019/1. ( 16 )

V. articolo 16 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 ( GU 2015, L 208, pag. 3 ). ( 17 )

V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] the document Proposal for a [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] and of the Council to empower the competition authorities of the [OSCURATO:PERSONA] to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market, Brussels, del 22 marzo 2017, SWD(2017) 114 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6800cb-0fb6-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, pag.

65. ( 18 ) Il considerando 4 della direttiva 2019/1 enuncia, segnatamente, che l’estensione dell’ambito di applicazione di detta direttiva al diritto nazionale della concorrenza applicato in maniera autonoma riguarda la tutela dei documenti rientranti nella lista nera. ( 19 )

V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno [COM(2017) 142 final], pag.

7. ( 20 ) V., in tal senso, Kowalik-Bańczyk, K., «Challenges of Decentralisation of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in Claici, A., Komninos, A., Waelbroeck, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Rhin, 2023, pag. 100, e Rizzuto, F., «The ECN plus [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 40, n. 12, 2019, pag. 575. ( 21 ) Arsenidou, E., Capiau, J., Sinclair, A., Stanciute, J., «[OSCURATO:PERSONA] the ECN and Strengthening of [OSCURATO:PERSONA]», in Rousseva, E. (ed.),

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 710. V., in tal senso, Botta, M., «[OSCURATO:PERSONA] on the Powers of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 38, n. 10, 2017, pag.

474. ( 22 )

V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni. ( 23 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 ( GU 2005, C 325, pag. 7 ), punti 2, 3 e

15. Tale nota opera una distinzione tra «l’accesso al fascicolo» e «la corrispondenza con altre pubbliche autorità». ( 25 )

V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 27 ) Sulla cooperazione tra la Commissione e le ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, v.

Dudzik, S., Współpraca [OSCURATO:PERSONA] z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2010, pag.

632. ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione ( C‑469/15 P , EU:C:2017:308 , punto 34 ). ( 29 )

V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni. ( 30 )

V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2008, Doulamis ( C‑446/05 , EU:C:2008:157 , punto 19 ). ( 32 )

V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. ( 33 )

V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 34 )

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 35 )

V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni. ( 36 )

V. paragrafo 73 delle presenti conclusioni. ( 37 )

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 38 )

V. sentenza del 21 aprile 1993, Sonntag ( C‑172/91 , EU:C:1993:144 , punti da 14 a 16 ). ( 39 )

V. articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/104. ( 40 ) A tal proposito, il giudice del rinvio ha altresì precisato che una parte civile deve dichiarare che intende intervenire nel procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno subito e che è sufficiente invocare in maniera concludente l’esistenza di un diritto «che trae origine dalla sanzione penale».

La decisione sulle pretese della parte civile fa seguito alla decisione sulla colpevolezza dell’indagato. ( 41 )

V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni. ( 42 )

V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. ( 43 )

V. sentenza del 16 novembre 2023, Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo) ( C‑333/22 , EU:C:2023:874 , punto 57 ). ( 44 ) Corte EDU, 24 giugno 2003, Dowsett c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0624JUD003948298, §§ 41 e 42); Corte EDU, 31 marzo 2009, Natunen c.

Finlandia, Application n. 21022/04 (CE:ECHR:2009:0331JUD002102204, § 40), e Corte EDU, 11 dicembre 2008, Mirilachvili c.

Russia (CE:ECHR:2008:1211JUD000629304, §§ da 203 a 209). ( 45 ) Corte EDU, 11 dicembre 2008, Mirilachvili c.

Russia (CE:ECHR:2008:1211JUD000629304, § 206). ( 46 ) V., di recente, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) (

C‑242/22 PPU

, EU:C:2022:611 , punto 39 ). ( 47 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ). ( 48 ) V., di recente, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) (

C‑242/22 PPU

, EU:C:2022:611 , punto 40 ). ( 49 ) V., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑95/22 , EU:C:2022:697 , punto 25 ). ( 50 )

V. articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13. ( 51 )

V. articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. ( 52 )

V. sentenza del 6 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑536/11 , EU:C:2013:366 , punto 33 ).

V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑162/15 P , EU:C:2016:587 , paragrafo 119 ). ( 53 )

V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni. ( 54 )

V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni. ( 55 )

V. paragrafo 94 delle presenti conclusioni. ( 56 ) Il corsivo è mio. ( 57 ) Il corsivo è mio. ( 58 )

V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. ( 59 )

V. considerando 25 della direttiva 2014/104 che enuncia, segnatamente, che le informazioni preparate da un’[ANC] nel corso di un suo procedimento d’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale e trasmesse alle parti di tale procedimento, come una «comunicazione degli addebiti» oppure preparate da una parte del procedimento, come le risposte alle richieste di informazioni dell’[ANC] o le deposizioni testimoniali, dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l’ANC abbia chiuso il procedimento. ( 60 )

V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet ( C‑57/21 , EU:C:2023:6 , punto 116 ). ( 61 )

V. articolo 6, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, e articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2019/1. ( 62 ) Sentenza del 14 marzo 2017 ( C‑162/15 P , EU:C:2017:205 , punto 87 ). ( 63 )

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0002 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 24 ottobre 2024 ( 1 ) Causa C‑2/23 FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Accesso al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza – Limiti all’uso di prove e informazioni incluse in un siffatto fascicolo nell’ambito di un procedimento penale – Dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione – Cooperazione tra autorità nazionali» I. Introduzione 1. In passato, il diritto della concorrenza dell’Unione non contemplava alcuna norma comune in materia di trattamento favorevole (o clemenza) o che disciplinasse il diritto di accesso ai documenti relativi a un procedimento di trattamento favorevole. Di conseguenza, l’accesso ai fascicoli delle autorità nazionali garanti della concorrenza (in prosieguo: le «ANC») era disciplinato dal diritto nazionale e, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, non esistevano disposizioni vincolanti specificamente concepite per le esigenze del diritto della concorrenza ( 2 ). Competeva, quindi, agli [OSCURATO:PERSONA] membri applicare le pertinenti norme nazionali nel rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza ( 3 ). 2. La direttiva 2014/104/UE ( 4 ) e, successivamente, la direttiva (UE) 2019/1 ( 5 ) hanno modificato detta situazione. Il legislatore dell’Unione ha scelto di non seguire pienamente la strada aperta dalla Corte nella sua giurisprudenza. Le disposizioni contenute in dette direttive quanto alla concessione dell’accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione (in prosieguo: i «documenti rientranti nella lista nera») sono infatti più restrittive di quelle rinvenibili nella giurisprudenza della Corte ( 6 ). 3. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella presente causa mirano a chiarire la portata della protezione concessa dal diritto dell’Unione a detti documenti nell’ambito di un procedimento penale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2014/104 4. L’articolo 2, punto 16, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «dichiarazione legata a un programma di clemenza» come «una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa o di una persona fisica a un’[ANC], o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell’impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all’[ANC] allo scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti». L’articolo 2, punto 18, di detta direttiva definisce la nozione di «proposta di transazione» come la «dichiarazione volontaria da parte o per conto di un’impresa a un’[ANC], in cui l’impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all’[ANC] di applicare una procedura semplificata o accelerata». 5. L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», prevede, ai suoi paragrafi 6 e 7, quanto segue: «6.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: a) dichiarazioni legate a un programma di clemenza; e b) proposte di transazione. 7.   Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove indicate al paragrafo 6, lettera a) o b), al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all’articolo 2, punti 16 e 18. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere l’assistenza solo della competente [ANC]. Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti. In nessun caso, il giudice concede alle altre parti o a terzi l’accesso a tali prove». 6. L’articolo 7 della direttiva medesima, intitolato «Limiti nell’uso delle prove ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza», così prevede, al suo paragrafo 1: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all’articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all’accesso al fascicolo di un’[ANC], siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all’articolo 6». 2. Direttiva 2019/1 7. L’articolo 31 della direttiva 2019/1, rubricato «Accesso delle parti al fascicolo e limiti all’uso delle informazioni», dispone, ai suoi paragrafi 3 e 4: «3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’accesso a [documenti rientranti nella lista nera] sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la parte che ha ottenuto l’accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle [ANC] possa utilizzare informazioni desunte [dai documenti rientranti nella lista nera] solo in quanto necessario per l’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l’accesso e solo laddove tali procedimenti riguardino: a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell’ammenda imposta loro in solido da un’[ANC]; o b) il riesame di una decisione mediante la quale un’[ANC] ha constatato un’infrazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza». B. Diritto austriaco 8. L’articolo 22 del Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale) così recita: «Tutti gli organi dello Stato federale, dei Länder, dei comuni e delle associazioni di comuni sono tenuti, nell’ambito del loro settore legale di azione, a prestarsi assistenza reciproca». 9. L’articolo 49 dello Strafprozessordnung (codice di procedura penale), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede, segnatamente, che l’indagato ha diritto di consultare il fascicolo mentre le persone offese, le parti civili o gli accusatori privati hanno accesso al fascicolo solo nella misura necessaria alla protezione dei loro interessi. 10. L’articolo 51 di tale codice così dispone: «1.   L’indagato ha diritto di prendere conoscenza delle risultanze del procedimento di indagine e del procedimento principale in possesso della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. (...) 2.   In presenza del rischio di cui all’articolo 162 [del codice di procedura penale], è consentito escludere dall’accesso al fascicolo i dati personali e gli altri elementi che consentono di trarre conclusioni sull’identità o sulle condizioni di vita altamente personali dell’indagato e di rilasciare copie in cui detti elementi sono stati occultati. Peraltro, l’accesso al fascicolo può essere limitato unicamente prima della conclusione del procedimento di indagine e soltanto nella misura in cui circostanze particolari fanno temere che la conoscenza immediata di taluni documenti del fascicolo comprometterebbe l’obiettivo dell’indagine. (...)». 11. Ai sensi dell’articolo 65, punto 2, di detto codice: «Per parte civile si intende qualsiasi persona offesa che dichiara di intervenire nel procedimento per ottenere il risarcimento del danno o del pregiudizio subito». 12. L’articolo 66, paragrafo 1, punto 2, del medesimo codice così dispone: «Le persone offese – a prescindere dal loro status di parte civile – hanno diritto di consultare il fascicolo (articolo 68 [del codice di procedura penale])». 13. L’articolo 68 del codice di procedura penale è formulato come segue: «1.   La parte civile e il Privatankläger (accusatore privato) hanno diritto di consultare il fascicolo nella misura in cui sono coinvolti i loro interessi; (...) inoltre, la consultazione del fascicolo può essere negata o limitata (unicamente) nella misura in cui comprometterebbe la finalità delle indagini o l’acquisizione di dichiarazioni dei testimoni libere da condizionamenti. 2.   Questo diritto di accesso al fascicolo è riconosciuto anche alle persone offese che non sono costituite parti civili del procedimento». 14. L’articolo 76 di tale codice prevede quanto segue: «1.   La polizia giudiziaria, il pubblico ministero e i tribunali hanno il diritto, nell’esercizio delle loro funzioni in forza della presente legge, di ricorrere direttamente all’assistenza di tutte le autorità e di tutti i servizi pubblici dello Stato federale, dei Länder e dei comuni, nonché degli altri enti e istituzioni di diritto pubblico istituiti ex lege . (...) 2.   Le richieste della polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri e dei tribunali riguardanti i procedimenti penali avviati a carico di una determinata persona possono essere respinte invocando l’esistenza di obblighi giuridici di riservatezza o il fatto che si tratta di dati personali oggetto di trattamento automatizzato unicamente se tali obblighi sono espressamente previsti anche in capo ai giudici penali o se la risposta è in contrasto con interessi pubblici prevalenti che devono essere indicati e giustificati in dettaglio». III. Fatti all’origine della controversia principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali 15. Le ricorrenti nel procedimento principale, imprese di costruzioni, sono oggetto di un’indagine penale avviata dal pubblico ministero con riferimento ad accordi restrittivi della concorrenza in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 168b, paragrafo 1, del codice penale e ad altre violazioni, che coinvolge numerose altre imprese e i rispettivi responsabili. 16. Le ricorrenti nel procedimento principale sono infatti sospettate di aver, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2020, sistematicamente e ripetutamente presentato domande di partecipazione a gare d’appalto pubbliche, sottoposto offerte o condotto trattative fondate su accordi illegali volti a indurre le amministrazioni aggiudicatrici ad accettare una determinata offerta. Esse sono altresì sospettate, unitamente ad altre persone, di aver concluso accordi sui prezzi, di essersi ripartite i mercati e di aver scambiato informazioni con i concorrenti in merito a gare d’appalto pubbliche e private. Tale indagine penale riguarda altresì sospetti di corruzione, nonché l’accettazione di regali e la corruzione di agenti o mandatari del settore pubblico o di persone vicine allo Stato. 17. Parallelamente alla suddetta indagine penale, la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale della concorrenza, Austria) ha avviato, nei confronti di dette parti, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), un procedimento in materia di intese finalizzato all’inflizione di ammende. 18. Nell’ambito di detto procedimento in materia di intese, il 2 luglio 2019 le ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato dinanzi a tale giudice una domanda di trattamento favorevole. In considerazione della loro adesione al programma di trattamento favorevole, l’autorità federale della concorrenza ha depositato dinanzi a detto giudice, il 14 luglio 2021, una domanda di riduzione dell’ammenda comminata alle ricorrenti nel procedimento principale. Il 21 ottobre 2021 il medesimo giudice ha irrogato alle ricorrenti nel procedimento principale un’ammenda ridotta, conformemente a detta domanda. 19. A seguito della domanda presentata in tal senso dal pubblico ministero il 22 luglio 2021 nell’ambito dell’assistenza amministrativa, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha trasmesso una copia del suo fascicolo al pubblico ministero. 20. Il 7 ottobre 2021 il pubblico ministero ha chiesto all’autorità federale della concorrenza di trasmettergli, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, taluni documenti relativi al suo procedimento. Fondandosi sulla protezione dei documenti trasmessi, prevista dalla direttiva 2019/1, detta autorità ha accolto la domanda di cui trattasi. 21. Il pubblico ministero ha acquisito agli atti delle indagini penali i documenti reputati pertinenti per il fascicolo penale, compresi i documenti rientranti nella lista nera, e i relativi allegati, e ha poi incaricato la polizia di compiere nuovi atti istruttori sulla base delle informazioni così ottenute. 22. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al pubblico ministero di non acquisire agli atti i documenti rientranti nella lista nera, compresi i rispettivi allegati, di non utilizzare detti documenti e, in ogni caso, di escluderli stabilmente dall’accesso al fascicolo nei confronti di tutti gli indagati e tutte le parti offese. 23. Il pubblico ministero non ha dato seguito a tale richiesta. Egli si è altresì rifiutato di escludere stabilmente l’accesso a detti documenti. Tuttavia, egli ha escluso parzialmente e provvisoriamente, sino al definitivo chiarimento della questione da parte del giudice, l’accesso al fascicolo da parte degli indagati e delle parti offese con riferimento ad alcune parti dei documenti trasmessi, segnatamente, i documenti rientranti nella lista nera. 24. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto opposizione avverso detta decisione del pubblico ministero, il quale ha proposto il presente ricorso dinanzi al giudice di primo grado. Questi ha respinto l’opposizione. Esse hanno quindi proposto appello avverso la decisione di detto giudice dinanzi al giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna). 25. Secondo il giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/104, e dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, si può sostenere che la tutela dalla divulgazione dei documenti rientranti nella lista nera, come disciplinata all’interno di dette direttive, deve essere una tutela completa operante nei confronti di tutti i terzi e, quindi, anche nei confronti dei giudici o delle autorità e delle parti di un’indagine penale. Questo punto di vista troverebbe conferma nell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2019/1, ai sensi del quale detto articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l’imposizione di sanzioni nell’ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l’applicazione di tali legislazioni non incida sull’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. 26. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’articolo 22 della legge costituzionale federale, in combinato disposto con l’articolo 76 del codice di procedura penale, il giudice competente in materia di intese e l’autorità federale della concorrenza hanno un obbligo di principio di assistenza amministrativa e giudiziaria. Il quadro giuridico nazionale non prevede alcuna limitazione all’obbligo di assistenza. I documenti rientranti nella lista nera sono pertanto, in linea di principio, accessibili per tutti gli indagati e le parti offese, che hanno accesso al fascicolo. Queste persone possono in seguito servirsi delle informazioni così ottenute, in particolare, per azionare diritti al risarcimento del danno. 27. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la tutela [dei documenti rientranti nella lista nera], nonché delle informazioni da ciò ricavate, come ivi disciplinata, ha efficacia assoluta operante anche nei confronti delle autorità penali (pubblici ministeri e giudici penali), cosicché [i documenti rientranti nella lista nera] non possono essere acquisit[i] agli atti nel procedimento penale e non possono essere utilizzat[i] quale fondamento per ulteriori indagini. 2) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la tutela assoluta [dei documenti rientranti nella lista nera] (ai sensi della prima questione) si estende anche ai documenti e alle informazioni da ciò ricavate che il beneficiario dell’immunità o il soggetto che propone la transazione ha prodotto per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto [dei documenti rientranti nella lista nera]. 3) Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza – in particolare, [l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della 2014/104] e [l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1] – debbano essere interpretate nel senso che la ivi disciplinata tutela [dei documenti rientranti nella lista nera] (e dei documenti ai sensi della seconda questione), nonché delle informazioni da ciò ricavate ha efficacia assoluta, che opera, nell’ambito di un procedimento penale, da un lato, anche nei confronti di indagati diversi dall’autore [dei rispettivi documenti rientranti nella lista nera], e, dall’altro, nei confronti delle altre parti del procedimento penale (in particolare, delle parti offese costituite ai fini di avanzare pretese di diritto civile), cosicché agli indagati e alle parti offese non può essere riconosciuto il diritto di accedere [ai documenti rientranti nella lista nera] e ai documenti prodotti al riguardo, nonché alle informazioni da ciò ricavate». 28. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi ellenico e italiano e la Commissione europea. Fatta eccezione per il governo ellenico, tutte le suddette parti e il governo austriaco hanno partecipato all’udienza tenutasi il 5 giugno 2024. IV. Analisi 29. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha formulato tre questioni pregiudiziali. Mentre la prima questione riguarda l’accesso delle autorità penali ai documenti rientranti nella lista nera, nonché alle informazioni che ne derivano, la terza questione riguarda l’accesso dei singoli a detti documenti e informazioni. Quest’ultima questione viene posta unicamente nell’eventualità che la Corte risponda in senso negativo alla prima questione. 30. Inoltre, in caso di risposta positiva alla prima questione, la seconda questione mira a chiarire la «portata» della protezione accordata dal diritto dell’Unione ai documenti prodotti dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera. Più in concreto, la seconda questione è diretta a stabilire se detta protezione comprenda anche i documenti prodotti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto dei documenti rientranti nella lista nera. Tenuto conto della proposta da me formulata di rispondere in senso negativo alla prima questione, non si rende necessario, a priori, rispondere alla seconda questione. Tuttavia, l’analizzerò dopo la terza questione al fine di chiarire la portata della protezione riconosciuta ai documenti di cui trattasi nei confronti dei singoli. A. Sulla prima questione 31. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, debba essere interpretato nel senso che osta a che documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti da un’autorità penale agli atti di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini. 32. Detta questione mira dunque a stabilire se la protezione dei documenti rientranti nella lista nera e delle informazioni che ne derivano, prevista dalle direttive 2014/104 e 2019/1, operi anche nei confronti delle autorità penali. Una risposta positiva a tale questione avrebbe la conseguenza di precludere a tali autorità di acquisire agli atti i documenti e le informazioni di cui trattasi nell’ambito di un procedimento penale e di ordinare che siano compiuti, sulla base di essi, ulteriori atti istruttori. 33. Inoltre, la prima questione, come formulata dal giudice del rinvio, riguarda le direttive 2014/104 e 2019/1. Essa presuppone quindi che la protezione accordata da dette direttive ai documenti rientranti nella lista nera operi nei confronti delle autorità penali. Per le ragioni che illustrerò di seguito, non condivido tale ipotesi. Ritengo che l’accesso delle autorità penali a detti documenti non sia disciplinato dalle succitate direttive e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano pertanto emanare le norme nazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali, a condizione che esse garantiscano l’adeguata tutela dell’effetto utile del diritto dell’Unione e, più specificamente, dell’articolo 101 TFUE. Propongo, di conseguenza, di riformulare la prima questione e di considerare che, con essa, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1 e l’articolo 101 TFUE, osti a che i documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti da un’autorità penale agli atti di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini. 1. Direttiva 2014/104 a) Regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera 34. La direttiva 2014/104 non stabilisce norme concernenti i programmi di trattamento favorevole e i loro effetti sulla responsabilità delle persone interessate. Per contro, come si evince dal suo articolo 1, paragrafo 2, detta direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra, da un lato, l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle ANC e, dall’altro, l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali. 35. In tale contesto, l’articolo 5 della direttiva 2014/104 enuncia norme di carattere generale in materia di divulgazione delle prove, mentre l’articolo 6 di tale direttiva integra tale regime generale con norme che riguardano specificamente la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un’ANC. Questa seconda disposizione opera una distinzione tra diverse categorie di prove, per quanto attiene, segnatamente: – in primo luogo, alle informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’ANC, alle informazioni che una siffatta autorità garante ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento e alle proposte di transazione che sono state ritirate, fermo restando che l’articolo 6, paragrafo 5, di detta direttiva dispone che i giudici nazionali possono ordinare la loro divulgazione solo dopo che l’ANC abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo ; – in secondo luogo, ai documenti rientranti nella lista nera ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fermo restando che l’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare la loro divulgazione, e – in terzo luogo, alle prove incluse nel fascicolo di un’ANC che non rientrano in nessuna delle categorie elencate nell’articolo 6 della direttiva medesima, il quale prevede, al suo paragrafo 9, che la loro divulgazione può essere ordinata in ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo quanto previsto in detto articolo. 36. Le questioni pregiudiziali riguardano soprattutto i documenti rientranti nella lista nera. Benché le direttive 2014/104 e 2019/1 riservino un trattamento diverso ad altre categorie di prove, in particolare alle proposte di transazione che sono state ritirate ( 7 ), nulla suggerisce tuttavia che sia stato così nell’ambito del procedimento principale. Infatti, sembra che alle ricorrenti nel procedimento principale sia stata irrogata un’ammenda ridotta sulla base delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole ( 8 ). Mi concentrerò pertanto sui documenti rientranti nella lista nera e sulla portata della protezione loro accordata. 37. A tal proposito, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104 vieta ai giudici nazionali competenti per l’applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico di ordinare la divulgazione di documenti rientranti nella lista nera. Al fine di garantire che detto divieto non interferisca in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, l’articolo 6, paragrafo 7, prima frase, di detta direttiva prevede che «[u]n attore» può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove rientranti nella lista nera al solo scopo di garantire che essi rientrino veramente in detta lista. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, quarta frase, di detta direttiva, in nessun caso il giudice concede alle altre parti o a terzi l’accesso a tali prove prima di averne concluso la valutazione. Laddove l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva medesima trovi applicazione solo riguardo ad alcune parti delle prove richieste, le parti restanti sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano, conformemente ai pertinenti paragrafi di detto articolo ( 9 ). 38. In linea con la logica sottesa all’articolo 6, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/104, l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire la piena efficacia dei limiti previsti in detta prima disposizione. In sostanza, l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva 2014/104 concerne l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva riguarda i limiti al loro uso. b) Ambito di applicazione del regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera 39. Al fine di stabilire se si possa rispondere alle questioni pregiudiziali sulla base della direttiva 2014/104, occorre esaminare il contesto in cui trovano applicazione il suo articolo 6, paragrafi 6 e 7, e il suo articolo 7, paragrafo 1. 40. A tal proposito, è vero che il considerando 26 della direttiva 2014/104 dispone, in particolare, che «[la divulgazione di dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti] comporterebbe il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale con funzioni di amministrazione o direzione a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle dei coautori della violazione che non collaborano con le [ANC]» ( 10 ). Tuttavia, benché detto considerando menzioni il rischio relativo all’esposizione a responsabilità penale a seguito della divulgazione dei documenti di cui trattasi , il legislatore non ha introdotto alcuna disposizione finalizzata a porre rimedio a tale rischio. Tale direttiva non contiene infatti alcuna disposizione che disciplini direttamente la problematica dell’accesso al fascicolo di un’ANC da parte di autorità diverse dal giudice competente in materia di risarcimento del danno. 41. In effetti, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 chiarisce che quest’ultima stabilisce norme applicabili «nelle azioni per il risarcimento del danno». A tal riguardo, la Corte ha già precisato che l’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva, compreso dunque quello dell’articolo 6, paragrafo 6, della medesima, è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni ( 11 ). 42. Inoltre, l’analisi delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/104 corrobora l’idea secondo cui detta direttiva riguarda unicamente l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera e il loro uso ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Infatti, anzitutto, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi precisa che, «nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno», un attore deve poter chiedere che gli siano fornite le prove in possesso di un convenuto o di un terzo, fatto salvo il rispetto delle condizioni enunciate agli articoli da 5 a 8 della direttiva medesima. Inoltre, l’articolo 6 della direttiva 2014/104 prevede, al suo paragrafo 1, che, «ai fini delle azioni per il risarcimento del danno», allorquando i giudici nazionali ordinano la divulgazione di prove incluse nel fascicolo di un’ANC, tale articolo deve applicarsi «oltre all’articolo 5». Infine, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce i limiti nell’uso di tali documenti «nelle azioni per il risarcimento del danno». 43. Si deve pertanto constatare che tutte le disposizioni della direttiva 2014/104 relative alla protezione dei documenti rientranti nella lista nera riguardano i procedimenti in materia di risarcimento del danno ai fini dei quali il giudice competente in materia ordina, a una parte di detto procedimento, oppure a un terzo o a un’ANC ( 12 ), la divulgazione di prove ( 13 ), o ai fini dei quali detti documenti sono utilizzati ( 14 ). c) Direttiva 2014/104 nel contesto di un procedimento penale 44. Occorre osservare che, nel procedimento principale, si discute della possibilità per il pubblico ministero di ottenere, da un’ANC e/o da un giudice competente in materia, i documenti rientranti nella lista nera, di acquisirli agli atti di un procedimento penale e di utilizzarli nell’ambito di ulteriori indagini. 45. A tal proposito, il pubblico ministero non agisce quale attore che chiede al giudice competente in materia di risarcimento dei danni di ordinare la divulgazione di prove. Non agisce nemmeno come giudice competente in materia che ordini la divulgazione di dette prove da parte di un’ANC e/o di un giudice competente in materia. 46. La prima questione non riguarda, quindi, la divulgazione di detti documenti «ai fini delle azioni per il risarcimento del danno», ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/104. Detta questione non riguarda nemmeno l’uso di detti documenti nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi, poiché il pubblico ministero non agisce quale attore a tale livello. 47. Si deve quindi ritenere che la direttiva 2014/104 non stabilisce se le autorità penali di uno Stato membro possano accedere ai documenti rientranti nella lista nera e acquisirli agli atti nei procedimenti dinanzi ad esse pendenti. 2. Direttiva 2019/1 a) Regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera 48. Mentre la direttiva 2014/104 stabilisce le modalità di applicazione del diritto della concorrenza a livello privatistico ( private enforcement ), la direttiva 2019/1 mira a rafforzare l’applicazione di detto diritto a livello pubblicistico ( public enforcement ). Infatti, la direttiva 2019/1 dispone, nel suo articolo 1, paragrafo 1, che tale direttiva stabilisce alcune norme per garantire che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE. 49. In tale contesto, il considerando 50 della direttiva 2019/1 conferma che il legislatore dell’Unione ha riconosciuto l’importanza dei programmi di trattamento favorevole per l’attuazione del diritto della concorrenza a livello pubblicistico. Infatti, come enuncia detto considerando, i programmi di trattamento favorevole «costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli segreti e contribuiscono pertanto a perseguire efficacemente e a sanzionare le infrazioni più gravi del diritto della concorrenza». Al fine di assicurare l’uso efficace di questo strumento, gli articoli da 17 a 23 della direttiva di cui trattasi stabiliscono le regole relative ai programmi di trattamento favorevole per i cartelli segreti e le loro implicazioni sulla responsabilità dei richiedenti il trattamento favorevole. 50. Il legislatore dell’Unione ha altresì riconosciuto che il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell’ambito dell’indagine per la quale era stato fornito potrebbe indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità garanti della concorrenza ( 15 ). Detto legislatore ha quindi fissato, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1, le regole relative alla protezione degli elementi di prova predisposti ai fini di un programma di trattamento favorevole per integrare gli articoli da 17 a 23 della medesima. Così, in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, di detta direttiva, l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera può essere concesso solo «alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa». Detta disposizione determina, quindi, la cerchia delle persone che hanno diritto di ottenere l’accesso a tali documenti e la finalità legittima di un siffatto accesso. Inoltre, l’articolo 31, paragrafo 4, della suddetta direttiva stabilisce i limiti all’uso delle informazioni ottenute grazie all’accesso al fascicolo di un’ANC. b) Ambito di applicazione del regime di protezione dei documenti rientranti nella lista nera 51. L’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 garantisce una protezione dei documenti rientranti nella lista nera quasi identica a quella riconosciuta ai documenti rientranti nella lista nera predisposti ai fini dei procedimenti condotti dalla Commissione ( 16 ). Tale direttiva integra, quindi, il regime di protezione dei programmi di trattamento favorevole in seno all’Unione. 52. Soprattutto, l’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 è stato concepito ai fini di integrare la protezione accordata ai documenti rientranti nella lista nera dalla direttiva 2014/104. Infatti, dall’analisi dei lavori preparatori si evince che il legislatore è partito dal presupposto che la direttiva 2014/104 aveva armonizzato la protezione dei documenti rientranti nella lista nera nel contesto delle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali. Tuttavia, tale direttiva non riguardava altri casi, quali l’uso di detti documenti nell’ambito di altri procedimenti civili, amministrativi o penali o in caso di accesso da parte del pubblico in forza di norme di «trasparenza» o di accesso del pubblico a detti documenti. In questi altri casi, il livello di protezione accordato ai medesimi documenti variava considerevolmente da uno Stato membro all’altro ( 17 ). Ne deduco che la direttiva 2019/1 mira ad armonizzare le norme applicabili in tale ambito. 53. Osservo, inoltre, che l’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2019/1 non coincide con quello di altre sue disposizioni. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce del considerando 4 della medesima ( 18 ), chiarisce che la direttiva di cui trattasi riguarda l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e l’applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso, mentre l’articolo 31, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva precisa che la protezione delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, prevista all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva medesima, ricomprende anche l’applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza 54. Per quanto attiene alla direttiva 2019/1, la Commissione ha ritenuto, nella sua proposta di direttiva, che, per proteggere efficacemente il materiale relativo al trattamento favorevole e alle transazioni, occorresse assicurare la protezione dei documenti rientranti nella lista nera non solo per i procedimenti per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ma anche per l’applicazione autonoma delle disposizioni equivalenti del diritto nazionale ( 19 ). Infatti, le differenze tra le soluzioni previste nei diritti nazionali con riferimento alla protezione dei documenti rientranti nella lista nera avrebbero potuto indebolire l’efficacia dei programmi di trattamento favorevole. È questa la situazione che l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva mirava a cambiare ( 20 ). In questo spirito, la dottrina ha considerato che tale estensione dell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi rispecchiava la volontà del legislatore dell’Unione che le imprese continuassero ad essere incentivate a divulgare documenti rientranti nella lista nera, in linea di principio autoincriminanti ed altamente sensibili, e a presentarli senza chiedersi se un’ANC avrebbe deciso di applicare unicamente il diritto nazionale della concorrenza ( 21 ). 55. Così, da un lato, la protezione prevista dall’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 è concessa ai documenti rientranti nella lista nera indipendentemente dal contesto in cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia del programma di trattamento favorevole ( 22 ). Dall’altro, detta protezione è concessa ai documenti rientranti nella lista nera predisposti per i procedimenti legati all’applicazione sia degli articoli 101 o 102 TFUE che delle disposizioni nazionali, applicate autonomamente, che perseguono principalmente il medesimo obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE ( 23 ). c) Direttiva 2019/1 nel contesto di un procedimento penale 56. Dalle considerazioni formulate nel paragrafo 55 delle presenti conclusioni deduco che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 si applica quando si tratta dell’accesso a un documento rientrante nella lista nera che deriva da un procedimento di applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE e/o del diritto nazionale della concorrenza. Così, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, come quelle della direttiva 2014/104 relative alle azioni per il risarcimento del danno, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 disciplina la protezione di tali documenti in tutti i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. 57. Tuttavia, non si può ritenere che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 abbia carattere esaustivo e che i documenti rientranti nella lista nera possano essere consultati soltanto dalle persone che figurano nell’elenco previsto in detta disposizione («alle parti oggetto del pertinente procedimento»). 58. Infatti, in primo luogo, l’articolo 31 della direttiva 2019/1 è intitolato «Accesso delle parti al fascicolo e limiti all’uso delle informazioni». Così, in termini generali, l’articolo 31, paragrafo 3, di detta direttiva riguarda unicamente l’accesso delle «parti», vale a dire dei singoli, al fascicolo del procedimento pendente dinanzi a un’ANC. 59. In secondo luogo, come osserva la Commissione, l’accesso al fascicolo e l’assistenza amministrativa costituiscono istituti giuridici distinti. Infatti, l’accesso al fascicolo mira a consentire alle parti di un procedimento di esercitare i propri diritti di difesa o di far valere i propri diritti, mentre l’assistenza amministrativa è il supporto fornito da un’autorità a un’altra. Questa distinzione sembra essere operata anche dalla Commissione all’interno di una nota ( 24 ) che chiarisce il funzionamento del sistema di protezione dei documenti rientranti nella lista nera predisposti ai fini dei procedimenti dinanzi ad essa. Occorre ricordare che la direttiva 2019/1 prevede un sistema complementare a quest’ultimo ( 25 ). 60. Sempre in tale contesto, in terzo luogo, è vero che l’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1 riguarda lo scambio di dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole tra le ANC dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Conformemente a detta disposizione, tali dichiarazioni sono scambiate a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 26 ) e fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi previste. L’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1 può, quindi, suggerire che detta direttiva autorizzi esclusivamente un siffatto scambio di documenti rientranti nella lista nera. Tuttavia, non credo che una siffatta interpretazione debba essere accolta. 61. Infatti, l’articolo 12 del regolamento n. 1/2003 dispone, al suo paragrafo 1, che, ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, la Commissione e le ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, precisando allo stesso tempo, segnatamente al paragrafo 2, le condizioni in cui tali informazioni possono essere utilizzate ( 27 ). Tale disposizione persegue il particolare obiettivo di agevolare e incentivare la collaborazione tra le autorità nell’ambito della rete europea della concorrenza, facilitando lo scambio di informazioni, senza tuttavia limitare la facoltà della Commissione di utilizzare informazioni trasmesse da autorità nazionali diverse dalle ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 28 ). L’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2019/1, che prevede condizioni supplementari applicabili ai documenti rientranti nella lista nera, mira unicamente a integrare detto regime di collaborazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tale ottica, gli articoli da 24 a 26 di detta direttiva stabiliscono regole in materia di collaborazione tra le ANC. Per contro, né l’articolo 31, paragrafo 3, né gli articoli da 24 a 26 di detta direttiva riguardano lo scambio di documenti rientranti nella lista nera tra le autorità all’interno di uno stesso Stato membro. 62. Occorre quindi ritenere che la risposta alla prima questione – e, di conseguenza, quella alla seconda questione – non può essere reperita né nella direttiva 2014/104 ( 29 ), né nella direttiva 2019/1 ( 30 ). Infatti, tali direttive non disciplinano la problematica dell’assistenza amministrativa tra le autorità pubbliche di uno Stato membro. In mancanza di una disciplina vincolante del diritto dell’Unione in materia, compete agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire ed applicare le norme nazionali che disciplinano l’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali, a condizione che esse garantiscano l’adeguata tutela dell’effetto utile del diritto dell’Unione. 3. Assistenza amministrativa ed effetto utile del diritto dell’Unione 63. Benché il giudice del rinvio non si pronunci espressamente su detta questione, la decisione di rinvio lascia pensare che il procedimento dinanzi all’autorità federale della concorrenza nell’ambito del quale sono stati predisposti i documenti rientranti nella lista nera, presi in considerazione dalle questioni pregiudiziali, abbia ad oggetto l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e del corrispondente diritto nazionale della concorrenza. Inoltre, in risposta a un quesito della Corte, molte parti si sono espresse in tal senso in occasione dell’udienza. 64. Si pone quindi la questione se l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE possa essere messo in discussione dall’accesso di un’autorità penale ai documenti rientranti nella lista nera e dall’acquisizione di essi agli atti di un procedimento penale. 65. È vero che, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che l’indagine penale oggetto del procedimento principale non comporta né l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, né quella di disposizioni che perseguono i medesimi obiettivi dell’articolo 101 TFUE. 66. Tuttavia, l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE può essere compromesso anche da un procedimento che non ha ad oggetto l’applicazione di detta disposizione del diritto dell’Unione. A tal riguardo, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a non ledere, attraverso la propria normativa nazionale, l’applicazione piena e uniforme del diritto dell’Unione e a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese ( 31 ). Questa considerazione fa eco all’articolo 13 della direttiva 2019/1, dal titolo «Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese», che prevede, al suo paragrafo 4, che detto articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l’imposizione di sanzioni nell’ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l’applicazione di tali legislazioni non incida sull’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. 67. Il giudice del rinvio osserva che in caso di risposta negativa alla prima questione il pubblico ministero potrebbe acquisire agli atti i documenti rientranti nella lista nera e ordinare che siano compiuti, sulla base di essi, altri atti istruttori («utilizzarli ai fini di ulteriori indagini»). In virtù del loro accesso al fascicolo, le persone indicate nella terza questione sarebbero nella condizione di consultare detti documenti e, se del caso, di utilizzarli contro i richiedenti il trattamento favorevole. 68. La prima questione pregiudiziale non sembra pertanto vertere sul rischio che le autorità penali utilizzino i documenti rientranti nella lista nera per far valere la responsabilità dei richiedenti il trattamento favorevole o del loro personale. La protezione di detti documenti nei confronti delle autorità pubbliche, oggetto di tale questione, mira ad impedire l’accesso ai suddetti documenti da parte degli indagati che non ne sono gli autori e di altre parti del procedimento penale, segnatamente, le parti offese che avanzano pretese di diritto civile. 69. A tal proposito, benché le direttive 2014/104 e 2019/1 non siano applicabili all’assistenza amministrativa tra le autorità nazionali di uno stesso Stato membro ( 32 ), i rischi legati alla divulgazione di documenti autoincriminanti, individuati da dette direttive, si presentano anche nell’ambito di tale assistenza. Detti rischi possono indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le ANC e, pertanto, ledere l’efficacia della politica di repressione delle violazioni dell’articolo 101 TFUE. L’assistenza amministrativa di cui trattasi nel procedimento principale non può, quindi, compromettere la protezione accordata ai documenti rientranti nella lista nera nei confronti dei singoli per il fatto che un’autorità penale ha accesso al fascicolo. Esaminerò i requisiti di detta protezione, previsti dalle direttive 2014/104 e 2019/1, nell’ambito della mia analisi della seconda e della terza questione. 70. Occorre quindi rispondere alla prima questione, a titolo provvisorio, che il diritto della concorrenza dell’Unione, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1, non stabilisce se le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione possano essere acquisite agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini. L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le risposte alla seconda e alla terza questione, non osta a che documenti rientranti nella lista nera siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini. B. Sulla terza questione 71. La terza questione viene sollevata nell’eventualità che la Corte risponda alla prima questione nel senso che la protezione accordata dal diritto dell’Unione ai documenti rientranti nella lista nera non opera per le autorità penali e che detti documenti possono pertanto essere acquisiti agli atti di un procedimento penale. Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione ( 33 ), procedo quindi ad analizzare la terza questione. 72. Con la sua terza questione, che si compone di due parti, il giudice del rinvio desidera sapere se l’articolo 6, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente i) alle parti civili di un procedimento penale che non verte su una violazione del diritto della concorrenza e ii) agli indagati nell’ambito di detto procedimento, diversi dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale. 1. Accesso delle parti civili al fascicolo in un procedimento penale 73. Per quanto concerne il ruolo delle parti civili nel procedimento principale, il giudice del rinvio indica che, nel diritto austriaco, una persona che ritiene di essere stata lesa può far valere pretese di diritto privato nell’ambito di un procedimento penale. Più nello specifico, detta persona può chiedere il risarcimento del danno subito in ragione di una violazione o un indennizzo a motivo della lesione di interessi giuridici tutelati dal diritto penale. 74. Nella misura in cui la terza questione verte sulle disposizioni della direttiva 2014/104 e della direttiva 2019/1, essa presuppone che queste due direttive disciplinino l’accesso dei singoli ai documenti rientranti nella lista nera acquisiti dal pubblico ministero agli atti di un procedimento penale. Per poter rispondere alla suddetta questione sulla base delle disposizioni pertinenti, occorre verificare tale presunzione. 75. A tal riguardo, va osservato che le disposizioni della direttiva 2014/104 prese in considerazione riguardano l’accesso e i limiti all’utilizzo, nell’ambito di procedimenti in materia di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza, di documenti rientranti nella lista nera ( 34 ), mentre l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda l’accesso alle informazioni tratte da detti documenti in tutte le altre procedure che non sono oggetto di una disciplina specifica del diritto dell’Unione ( 35 ). Pertanto, le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2014/104 possono essere qualificate come « lex specialis » rispetto alle disposizioni di cui alla direttiva 2019/1. 76. Tenuto conto della specificità del procedimento principale ( 36 ), occorre stabilire, in via preliminare, se le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2014/104 si applichino anche in un procedimento penale nell’ambito del quale le parti civili chiedono il risarcimento di un danno. a) Sulla direttiva 2014/104 77. Come già indicato ( 37 ), la direttiva 2014/104 si applica alle azioni per il risarcimento del danno. Una siffatta azione è definita, all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva, come un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale. Detta direttiva definisce, al suo articolo 2, punto 9, la nozione di «giudice nazionale» richiamando l’articolo 267 TFUE, senza specificare se detti giudici debbano essere chiamati a pronunciarsi unicamente nell’ambito di cause di diritto civile. 78. Osservo inoltre che, in un altro contesto, la Corte è già stata chiamata a chiarire se un’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi a un giudice penale possa rientrare nell’ambito di applicazione di una convenzione che «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale». La Corte ha ritenuto che una siffatta convenzione si applichi pure alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale ( 38 ). Nella stessa logica, una siffatta convenzione dovrebbe applicarsi anche ai procedimenti istruiti da un giudice penale chiamato a pronunciarsi su un’azione in materia civile. 79. In tale ottica, occorre osservare che il fatto che un’azione civile per il risarcimento del danno, ai sensi della direttiva 2014/104, sia introdotta nell’ambito del procedimento penale non cambia la natura di detta azione. Essa rimane pur sempre un’azione civile proposta nel quadro del «private enforcement» del diritto della concorrenza e può ricadere sotto la disciplina di detta direttiva. Soprattutto, la protezione concessa dall’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva di cui trattasi ai documenti rientranti nella lista nera non può essere compromessa dalla natura del procedimento che, formalmente, assume la forma di un procedimento penale ma che, dal punto di vista dei soggetti coinvolti, risponde alle caratteristiche di un procedimento per il risarcimento dei danni. 80. Pertanto, in termini generali, la componente civilistica di un procedimento penale con cui una persona che ritiene di aver subito un danno cerca di ottenerne il risarcimento, potrebbe, in teoria, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104. 81. Tuttavia, non si deve dimenticare che la nozione di «azione per il risarcimento del danno» è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 come un’«azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale[, tra gli altri,] da un presunto soggetto danneggiato» e che quella di «domanda di risarcimento del danno» è definita all’articolo 2, punto 5, di detta direttiva, come una domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza, vale a dire una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza ( 39 ), escluse le disposizioni di diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese. 82. A tal proposito, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha sostenuto che numerosi elementi inducono a qualificare la dichiarazione di costituzione di parte civile, prevista dal diritto austriaco, come «azione per il risarcimento del danno di un presunto soggetto danneggiato», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104. Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite da detto giudice ( 40 ), va osservato che, nel diritto austriaco, la pretesa avanzata da una parte civile nell’ambito di un procedimento penale deve essere collegata alla violazione del diritto penale contestata all’indagato. In altre parole, il danno che la parte civile ritiene di aver subito deve risultare dal comportamento illecito, sotto il profilo del diritto penale, contestato all’indagato. 83. Come già menzionato ( 41 ), in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che l’indagine penale oggetto del procedimento principale non comporta né l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza, né quella di disposizioni che perseguono i medesimi obiettivi dell’articolo 101 TFUE. 84. Pertanto, indipendentemente dalla risposta alla questione se, in termini generali, la componente civilistica di un procedimento penale volto ad assicurare l’applicazione delle regole di concorrenza possa essere qualificata come «procedimento per il risarcimento dei danni», ai sensi della direttiva 2014/104 ( 42 ), la procedura di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda una violazione del diritto della concorrenza. La presenza di una componente civilistica nell’ambito di tale procedimento non consente pertanto di ritenere che si tratti di un procedimento per il risarcimento dei danni rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva. 85. Se detta lex specialis , vale a dire la direttiva 2014/104, non si applica nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rispondere alla terza questione sulla base della lex generalis , vale a dire la direttiva 2019/1. Infatti, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda i documenti rientranti nella lista nera in tutti i procedimenti che non sono oggetto di una disciplina specifica di diritto dell’Unione. b) Sulla direttiva 2019/1 86. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 autorizza l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa. Una parte civile, come quella oggetto della prima parte della terza questione, non è indagata nell’ambito del procedimento in cui avanza le sue pretese di diritto civile. Essa non esercita pertanto affatto i suoi diritti di difesa. La direttiva 2019/1 non le consente di ottenere l’accesso a detti documenti. 87. Occorre, quindi, rispondere alla prima parte della terza questione che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente alle parti civili in un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza di ottenere l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale. 2. Accesso al fascicolo da parte degli indagati 88. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 prevede che l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera deve essere concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell’esercizio dei loro diritti di difesa. Si potrebbe comprendere questa disposizione, a priori , nel senso che l’accesso a detti documenti può essere consentito unicamente alle parti di procedimenti vertenti sull’applicazione del diritto della concorrenza. Così, un indagato nell’ambito di un procedimento penale che, come nel caso di specie, non sia connesso all’applicazione del diritto della concorrenza non potrebbe pertanto ottenere l’accesso a detti documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento penale. 89. Tuttavia, occorre verificare se tale interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, direttiva 2019/1 si concili con i requisiti in materia di protezione dei diritti fondamentali degli indagati. Infatti, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 43 ). È alla luce di questo principio che occorre leggere detta disposizione. 90. A tal proposito, il giudice del rinvio richiama l’attenzione sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha stabilito, nella sua giurisprudenza sull’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il principio secondo cui il diritto d’accesso al fascicolo si estende a tutte le prove in possesso delle autorità penali. 91. Osservo che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale diritto d’accesso al fascicolo di un procedimento penale non è assoluto. Detta Corte ha dichiarato che, in alcuni casi, può essere necessario negare determinate prove alla difesa per preservare i diritti fondamentali di un’altra persona o per tutelare un interesse pubblico importante. Tuttavia, a suo avviso, solo misure che limitano i diritti di difesa che siano assolutamente necessarie sono legittime alla luce della CEDU. Inoltre, la mancata divulgazione di dette prove deve essere controbilanciata da adeguate garanzie procedurali ( 44 ). Ciò premesso, la Corte EDU sembra ritenere che la natura dei documenti di cui trattasi non possa costituire un motivo idoneo a giustificare la loro mancata divulgazione. Per contro, essa ritiene che si debba esaminare il contenuto di detti documenti per bilanciare l’interesse pubblico importante a non divulgarli e i diritti di difesa della persona interessata ( 45 ). 92. Per quanto attiene al diritto dell’Unione, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Inoltre, conformemente alle spiegazioni relative all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, le quali, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, e dall’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione della stessa, dette disposizioni corrispondono, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU ( 46 ). 93. La direttiva 2012/13/UE ( 47 ) mira inoltre a stabilire norme minime comuni in materia di tutela delle garanzie e dei diritti procedurali derivanti dalle disposizioni di cui trattasi della Carta e della CEDU ( 48 ). Tali norme riguardano il diritto degli indagati o imputati di essere informati dei loro diritti nei procedimenti penali e dell’accusa elevata a loro carico dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di essere sospettata di aver commesso un reato o indagata a tal titolo ( 49 ). 94. In linea con la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 stabilisce che, per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, deve essere garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato ( 50 ). In deroga a detto diritto, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi prevede che l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato, in particolare, se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti . Detta disposizione precisa altresì che gli «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale» ( 51 ). 95. Si pone, quindi, la questione di stabilire se la mancata divulgazione agli indagati dei documenti rientranti nella lista nera possa essere giustificata da interessi pubblici importanti legati all’applicazione del diritto della concorrenza. 96. A tal proposito, è opportuno osservare che la protezione dei documenti rientranti nella lista nera persegue due finalità tra loro intrinsecamente legate. La prima è di proteggere gli interessati dai rischi legati alla divulgazione di documenti autoincriminanti. La seconda è di garantire che l’accesso a detti documenti non pregiudichi interessi pubblici, quali l’efficacia della politica di repressione delle violazioni del diritto della concorrenza, nella misura in cui un accesso generalizzato potrebbe dissuadere le persone coinvolte in una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE dal collaborare con le ANC ( 52 ). Si potrebbe, quindi, sostenere che un interesse pubblico può giustificare la mancata divulgazione di documenti rientranti nella lista nera nell’ambito di procedimenti penali. 97. Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU ( 53 ), trasponibile all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta ( 54 ), e dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 ( 55 ), non si può ritenere che determinati documenti debbano, in considerazione della loro natura, essere automaticamente esclusi dalla divulgazione. Quando si pone la questione del diniego di accesso a detti documenti, occorre procedere a un esame caso per caso. 98. Di conseguenza, da un lato, il riferimento alle «parti oggetto del pertinente procedimento» cui può essere concesso l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, deve ricomprendere tutti gli indagati e gli imputati nell’ambito di un procedimento penale al fine di soddisfare i requisiti della protezione dei diritti fondamentali. Dall’altro, l’accesso a detti documenti può essere negato a condizione che siano rispettati i requisiti probatori previsti dalla direttiva 2012/13. 99. Infine, è vero che ci si potrebbe chiedere come tale interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 vada conciliata con l’articolo 31, paragrafo 4, della medesima. Infatti, quest’ultima disposizione prevede i limiti all’uso delle informazioni ottenute accedendo al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle ANC. La disposizione di cui trattasi si riferisce ai procedimenti in materia di applicazione del diritto della concorrenza. A differenza dell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 che ho appena proposto – secondo cui è possibile accordare l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera a persone anch’esse interessate dai procedimenti penali –, l’articolo 31, paragrafo 4, di detta direttiva suggerisce che le persone interessate dai procedimenti che non sono connessi all’applicazione dei diritto della concorrenza non possano utilizzare le informazioni tratte dai documenti rientranti nella lista nera per esercitare i loro diritti di difesa. 100. Tuttavia, a mio avviso, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 riguarda una fattispecie diversa da quella oggetto dell’articolo 31, paragrafo 4, della medesima. Infatti, detta prima disposizione concerne l’accesso ai documenti rientranti nella lista nera, contenuti nel fascicolo di un procedimento pertinente, concesso ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa delle parti di detto procedimento. Il diritto di utilizzare detti documenti per esercitare i diritti di difesa nell’ambito di detto procedimento discende già dall’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1. Per contro, l’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi riguarda l’uso di informazioni tratte da documenti rientranti nella lista nera in un procedimento diverso da quello in cui detto accesso è stato concesso. Infatti, detta disposizione prevede che le informazioni di cui trattasi possono essere utilizzate «nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l’accesso». 101. Occorre, quindi, rispondere alla seconda parte della terza questione che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente agli indagati nell’ambito di un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, diversi dagli autori dei documenti rientranti nella lista nera, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale. C. Sulla seconda questione 102. La seconda questione mira a chiarire, sostanzialmente, se la protezione accordata da detta direttiva ai documenti rientranti nella lista nera si estenda anche ai documenti prodotti dai loro autori dinanzi a un’ANC per illustrare, concretizzare e comprovare il loro contenuto. 103. Per rispondere a tale questione, illustrerò, in un primo momento, le mie considerazioni sulle definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione», utilizzate nelle direttive 2014/104 e 2019/1. In un secondo momento, verificherò se dette nozioni ricomprendano anche i documenti rientranti nella lista nera oggetto della seconda questione. 1. Documenti rientranti nella lista nera 104. L’articolo 2, punto 16, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «dichiarazione legata a un programma di clemenza» come «una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa o di una persona fisica a un’[ANC] , o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell’impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all’[ANC] allo scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti» ( 56 ). Inoltre, detta direttiva definisce, nel suo articolo 2, punto 17, la nozione di «informazioni preesistenti» come «le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un’[ANC], a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un’[ANC]». 105. L’articolo 2, punto 18, della direttiva 2014/104 definisce la nozione di «proposta di transazione» come la « dichiarazione volontaria da parte o per conto di un’impresa a un’[ANC], in cui l’impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all’[ANC] di applicare una procedura semplificata o accelerata » ( 57 ). 106. Queste definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione» sono state riprese all’articolo 2, paragrafo 1, punti 17 e 18, della direttiva 2019/1. 107. È pertanto opportuno ritenere che l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 protegga i documenti il cui contenuto , finalità e condizioni di elaborazione corrispondono alle definizioni date in detta direttiva. La disposizione di cui trattasi riguarda, quindi, la descrizione di un cartello e del ruolo del richiedente il trattamento favorevole all’interno di esso prodotta volontariamente e specificamente per ottenere l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo nell’ambito di un programma di trattamento favorevole. Essa riguarda anche la dichiarazione di riconoscimento o di rinuncia alla contestazione della partecipazione a un’infrazione al diritto della concorrenza e la responsabilità in detta infrazione, prodotta volontariamente e specificamente per consentire all’ANC di applicare una procedura semplificata o accelerata. 2. Documenti che consentono di illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di un documento rientrante nella lista nera 108. Il giudice del rinvio osserva che il pubblico ministero ha acquisito agli atti di un procedimento penale anche gli allegati dei documenti rientranti nella lista nera. Inoltre, il passaggio della decisione di rinvio volto a illustrare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel procedimento principale suggerisce che la seconda questione riguardi, in particolare, «gli elementi di prova (...) predisposti dai testimoni richiedenti il trattamento favorevole [nel] corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza o ai fini di esso, come le relazioni vertenti su indagini interne [redatte su richiesta dell’autorità federale della concorrenza] e gli elenchi e i verbali predisposti da [detta autorità]». 109. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio sembra quindi chiedere se la protezione prevista all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 si estenda anche ai documenti predisposti specificamente ai fini di un procedimento avviato da un’ANC, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità, che non corrispondono alle definizioni delle nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione». Sono persuaso che occorra rispondere in senso negativo a tale questione. 110. Infatti, in primo luogo, nella vigenza delle direttive 2014/104 e 2019/1, le «informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’[ANC]» ( 58 ), comprese «[quelle presentate quali] risposte alle richieste di informazioni dell’[ANC] o le deposizioni testimoniali» ( 59 ), non beneficiano della medesima protezione che essa accorda ai documenti rientranti nella lista nera. Le limitazioni relative all’accesso e all’uso di dette informazioni sono meno restrittive di quelle relative ai documenti rientranti nella lista nera ( 60 ). Infatti, tali informazioni possono essere utilizzate dopo la chiusura di un procedimento da parte dell’ANC ( 61 ). 111. In secondo luogo, il considerando 26 della direttiva 2014/104 enuncia, in particolare, che, per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle ANC presentando documenti rientranti nella lista nera, la tutela accordata a detti documenti «dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali [dei documenti rientranti nella lista nera] contenute in altri documenti». Questa soluzione sembra essere ispirata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, in cui la Corte ha chiarito che un livello elevato di protezione deve essere accordato non alle citazioni letterali di informazioni tratte dai documenti forniti alla Commissione da un’impresa a sostegno di una dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole, ma alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ( 62 ). 112. In terzo luogo, le nozioni di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» e di «proposta di transazione» non devono essere interpretate in via estensiva. Infatti, come ho già osservato ( 63 ), il diritto dell’Unione muove dal principio che la protezione dei documenti rientranti nella lista nera non può incidere indebitamente sul diritto a risarcimento delle parti offese e deve essere circoscritta alle dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di clemenza e a proposte di transazione . 113. Tenuto conto di quanto precede, non è possibile assimilare qualsiasi documento specificamente predisposto al fine di un procedimento avviato da un’ANC, presentato volontariamente o su richiesta di detta autorità, ai documenti rientranti nella lista nera. 114. Si deve ritenere che la protezione accordata dalla direttiva 2019/1 ai documenti rientranti nella lista nera ricomprenda, da un lato, la descrizione di un cartello e del ruolo del richiedente il trattamento favorevole all’interno di esso prodotta volontariamente e specificamente per ottenere l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo nell’ambito di un programma di trattamento favorevole e, dall’altro, una dichiarazione di riconoscimento o di rinuncia alla contestazione della partecipazione a un’infrazione al diritto della concorrenza e la responsabilità in detta infrazione, prodotta volontariamente e specificamente per consentire all’ANC di applicare una procedura semplificata o accelerata. Per contro, detta protezione non si estende agli altri documenti specificamente predisposti al fine di un procedimento avviato da un’ANC, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità. 115. Infine, tenuto conto delle mie proposte di risposta alla seconda e alla terza questione, occorre precisare la risposta che propongo di dare, in via provvisoria, alla prima questione. Invero, il diritto della concorrenza dell’Unione, e, segnatamente, le direttive 2014/104 e 2019/1, non stabilisce se i documenti rientranti nella lista nera possano essere acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini. L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che tali documenti siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi alla loro protezione nei confronti dei singoli, come previsti da dette direttive. V. Conclusione 116. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) come segue: 1) Il diritto della concorrenza dell’Unione, e, segnatamente, la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea e la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, non stabilisce se le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione possano essere acquisite agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungere da fondamento per ulteriori indagini. L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che tali documenti siano acquisiti agli atti da un’autorità penale nell’ambito di un procedimento penale e fungano da fondamento per ulteriori indagini, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi alla loro protezione nei confronti dei singoli, come previsti da dette direttive. 2) L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che consente alle parti civili in un procedimento penale che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale; esso non osta a una normativa nazionale che consente agli indagati nell’ambito di un procedimento penale, diversi dagli autori delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, di ottenere l’accesso a detti documenti, acquisiti agli atti di un procedimento penale da parte di un’autorità penale. 3) La protezione accordata dalla direttiva 2019/1 alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione non si estende agli altri documenti specificamente predisposti al fine di un procedimento avviato da un’autorità garante della concorrenza, presentati volontariamente o su richiesta di detta autorità. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V., per quanto attiene all’accesso dei soggetti danneggiati al fascicolo di un’ANC, Cauffman, C., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Actions for Damages», [OSCURATO:PERSONA] , 2011, vol. 7, n. 2, 2011, pagg. da 200 a 203. ( 3 ) V. sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer ( C‑360/09 , EU:C:2011:389 , punti da 20 a 24 ), e del 6 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑536/11 , EU:C:2013:366 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ). ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ( GU 2019, L 11, pag. 3 ). ( 6 ) V., per quanto concerne la direttiva 2014/104, Massa, C., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] under [OSCURATO:PERSONA] 2014/104/EU: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 2, n. 1, 2018, pagg. 161 e 162. ( 7 ) V. articolo 6, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/104 e articolo 31, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2019/1. ( 8 ) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 9 ) V. articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2014/104. ( 10 ) Il corsivo è mio. ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 , punto 31 ). ( 12 ) V., segnatamente, articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2014/104, che prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il giudice nazionale chieda a un’[ANC] la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di quest’ultima solo qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornire tale prova». Il corsivo è mio. ( 13 ) V. articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2014/104. ( 14 ) V. articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. ( 15 ) V. considerando 72 della direttiva 2019/1. ( 16 ) V. articolo 16 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 ( GU 2015, L 208, pag. 3 ). ( 17 ) V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] the document Proposal for a [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] and of the Council to empower the competition authorities of the [OSCURATO:PERSONA] to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market, Brussels, del 22 marzo 2017, SWD(2017) 114 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6800cb-0fb6-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, pag. 65. ( 18 ) Il considerando 4 della direttiva 2019/1 enuncia, segnatamente, che l’estensione dell’ambito di applicazione di detta direttiva al diritto nazionale della concorrenza applicato in maniera autonoma riguarda la tutela dei documenti rientranti nella lista nera. ( 19 ) V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno [COM(2017) 142 final], pag. 7. ( 20 ) V., in tal senso, Kowalik-Bańczyk, K., «Challenges of Decentralisation of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in Claici, A., Komninos, A., Waelbroeck, D. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Rhin, 2023, pag. 100, e Rizzuto, F., «The ECN plus [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 40, n. 12, 2019, pag. 575. ( 21 ) Arsenidou, E., Capiau, J., Sinclair, A., Stanciute, J., «[OSCURATO:PERSONA] the ECN and Strengthening of [OSCURATO:PERSONA]», in Rousseva, E. (ed.), EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 710. V., in tal senso, Botta, M., «[OSCURATO:PERSONA] on the Powers of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 38, n. 10, 2017, pag. 474. ( 22 ) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 24 ) Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 ( GU 2005, C 325, pag. 7 ), punti 2, 3 e 15. Tale nota opera una distinzione tra «l’accesso al fascicolo» e «la corrispondenza con altre pubbliche autorità». ( 25 ) V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 27 ) Sulla cooperazione tra la Commissione e le ANC degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, v. Dudzik, S., Współpraca [OSCURATO:PERSONA] z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2010, pag. 632. ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione ( C‑469/15 P , EU:C:2017:308 , punto 34 ). ( 29 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni. ( 30 ) V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2008, Doulamis ( C‑446/05 , EU:C:2008:157 , punto 19 ). ( 32 ) V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. ( 33 ) V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 34 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 35 ) V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni. ( 36 ) V. paragrafo 73 delle presenti conclusioni. ( 37 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 38 ) V. sentenza del 21 aprile 1993, Sonntag ( C‑172/91 , EU:C:1993:144 , punti da 14 a 16 ). ( 39 ) V. articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/104. ( 40 ) A tal proposito, il giudice del rinvio ha altresì precisato che una parte civile deve dichiarare che intende intervenire nel procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno subito e che è sufficiente invocare in maniera concludente l’esistenza di un diritto «che trae origine dalla sanzione penale». La decisione sulle pretese della parte civile fa seguito alla decisione sulla colpevolezza dell’indagato. ( 41 ) V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni. ( 42 ) V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. ( 43 ) V. sentenza del 16 novembre 2023, Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo) ( C‑333/22 , EU:C:2023:874 , punto 57 ). ( 44 ) Corte EDU, 24 giugno 2003, Dowsett c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0624JUD003948298, §§ 41 e 42); Corte EDU, 31 marzo 2009, Natunen c. Finlandia, Application n. 21022/04 (CE:ECHR:2009:0331JUD002102204, § 40), e Corte EDU, 11 dicembre 2008, Mirilachvili c. Russia (CE:ECHR:2008:1211JUD000629304, §§ da 203 a 209). ( 45 ) Corte EDU, 11 dicembre 2008, Mirilachvili c. Russia (CE:ECHR:2008:1211JUD000629304, § 206). ( 46 ) V., di recente, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) ( C‑242/22 PPU , EU:C:2022:611 , punto 39 ). ( 47 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ). ( 48 ) V., di recente, sentenza del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) ( C‑242/22 PPU , EU:C:2022:611 , punto 40 ). ( 49 ) V., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑95/22 , EU:C:2022:697 , punto 25 ). ( 50 ) V. articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13. ( 51 ) V. articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. ( 52 ) V. sentenza del 6 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑536/11 , EU:C:2013:366 , punto 33 ). V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑162/15 P , EU:C:2016:587 , paragrafo 119 ). ( 53 ) V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni. ( 54 ) V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni. ( 55 ) V. paragrafo 94 delle presenti conclusioni. ( 56 ) Il corsivo è mio. ( 57 ) Il corsivo è mio. ( 58 ) V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. ( 59 ) V. considerando 25 della direttiva 2014/104 che enuncia, segnatamente, che le informazioni preparate da un’[ANC] nel corso di un suo procedimento d’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale e trasmesse alle parti di tale procedimento, come una «comunicazione degli addebiti» oppure preparate da una parte del procedimento, come le risposte alle richieste di informazioni dell’[ANC] o le deposizioni testimoniali, dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l’ANC abbia chiuso il procedimento. ( 60 ) V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet ( C‑57/21 , EU:C:2023:6 , punto 116 ). ( 61 ) V. articolo 6, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, e articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2019/1. ( 62 ) Sentenza del 14 marzo 2017 ( C‑162/15 P , EU:C:2017:205 , punto 87 ). ( 63 ) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris