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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 04588/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31314-2019 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Napoli il 19.06.61 e residente in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 8, CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona, con studio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 29/A, come da procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Srl,in persona del suo legale rappresentante pro tempore il [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 15, Partita I.V.A. n. 0343456096. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Verona, in R.G. n. 5281/2019, depositat o in data11.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1Il Dr.

Fedele depositava istanza di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] Srl, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis 2 C.C. per euro 189.008,67 (di cui € 108.512,04 per indennità fine incarico amministratore delegato, ed € 80.496,63 quale compenso liquidatore), oltre ad interessi e rivalutazione; per euro 89.333,33 per lo svolgimento dell’attività di liquidatore.

2. Il g.d. ed il Tribunale, in seguito alla proposta opposizione allo stato passivo del Dr.

Fedele, respingevano la sua richiesta di ammissione al passivo.

Avverso il provvedimento del Tribunale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] Srl è rimasto contumace.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato in data 21 dicembre 2023.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte delfallimento.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M. dichiara estinto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31314-2019 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Napoli il 19.06.61 e residente in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 8, CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), assistito, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona, con studio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 29/A, come da procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Srl,in persona del suo legale rappresentante pro tempore il [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Verona, [OSCURATO:PERSONA] 15, Partita I.V.A. n. 0343456096. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Verona, in R.G. n. 5281/2019, depositat o in data11.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1Il Dr. Fedele depositava istanza di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] Srl, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis 2 C.C. per euro 189.008,67 (di cui € 108.512,04 per indennità fine incarico amministratore delegato, ed € 80.496,63 quale compenso liquidatore), oltre ad interessi e rivalutazione; per euro 89.333,33 per lo svolgimento dell’attività di liquidatore. 2. Il g.d. ed il Tribunale, in seguito alla proposta opposizione allo stato passivo del Dr. Fedele, respingevano la sua richiesta di ammissione al passivo. Avverso il provvedimento del Tribunale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] Srl è rimasto contumace. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato in data 21 dicembre 2023. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte delfallimento. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara estinto il