CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21609-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato At [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 626/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha confermato la pronuncia della C11) di Campobasso, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di detrazione spese di sponsorizzazione; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta omesso esame e travisamento della prova ex art. 360 n. 5 c.p.c.. nonché violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 2704, primo comma, c.c.; art. 90, comma ottavo, 1. n. 289/2002, per aver ritenuta non provata l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione; che, quanto al primo motivo, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via Ric. 2020 n. 21609 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concluelenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 271.97; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella Ric. 2020 n. 21609 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053); che, pertanto, il primo motivo è inammissibile prima che infondato e non può essere accolto; che, quanto al secondo motivo, la CTR si è limitata a considerare solo la prima parte dell'art. 2704, ovvero la registrazione del contratto quale prova di data certa, ma non ha espletato le richieste valutazioni circa la sussistenza di altre evenienze probatorie, di cui ai successivi periodi della disposizione, segnatamente l'ultima parte del primo comma, ove si richiama il verificarsi di altro fatto da cui desumere l'antecedenza della stipula del contratto (cfr. Cass. V, n. 20813/2021); che dunque il secondo motivo è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Molise, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese